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 PRIVACY e cedolino dello stipendio: cosa indicare e non indicare

IN SINTESI 

I dati personali contenuti nel cedolino dello stipendio non devono essere eccedenti rispetto alle finalità perseguite. La verifica agevole dell’esatta retribuzione del dipendente non deve portare a conoscenza di terzi dati personali (inerenti ad esempio alla famiglia o a provvedimenti giudiziari) ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari.

E' comunque molto difficoltoso per le aziende, anche quelle più attente alla normativa privacy, applicare correttamente il principio di non eccedenza dei dati trattati.

IL FATTO

Un dipendente pubblico ricorre al Garante per:

  1. avere accesso ai suoi dati trattati dall'ente

  2. ottenere la cancellazione della dicitura "pignoramento" dal cedolino del suo stipendio (assegno alimentare e garanzia prestata a favore dell’ex coniuge)

Nel ricorso il soggetto lamentava di non aver avuto riscontro ad una richiesta di accesso ai propri dati presentata all’ente presso il quale lavora. 

L’ente si è detto, sul primo punto, disponibile a permettere l'accesso del dipendente ai suoi dati.

LA DECISIONE

Concesso l'accesso il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere sul primo punto del ricorso.

Sul secondo punto invece l'ente ha sostenuto di non essere disposto a cancellare la dicitura "pignoramento", in quanto tale azione contrasterebbe con il dovere di indicare con chiarezza le voci positive e negative sul cedolino.

Su questo punto, il Garante si è così pronunciato:

1) il cedolino dello stipendio può essere esibito anche solo per verificare il livello salariale

2) in talune circostanze il cedolino viene esibito perché è necessario visionare le varie causali delle voci (richiesta di un finanziamento, "cessioni del quinto" ecc.).

In queste ipotesi l'esigenza di quantificare lo stipendio "disponibile" non deve rivelare delicati aspetti relativi a rapporti familiari o a provvedimenti giudiziari. 

Si tratta del cosiddetto principio di pertinenza e non eccedenza, per cui le finalità perseguite (di documentazione e di trasparenza) possono essere raggiunte in modo meno invasivo (con diciture più generali tipo "altre trattenute", con codici).

L’ente dovrà quindi modificare la dicitura "pignoramento", sostituendola con una comprensibile ma più vaga oppure con un codice.

(dalla newseltter del Garante del 10 marzo 2002 www.garanteprivacy.it)

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