EVASIONE CANONE RAI: IL TRIBUNALE DI ROMA SOSPENDE LA DECISIONE DEL
GARANTE PRIVACY
Il
Garante per la Privacy,
con un provvedimento del 5 dicembre 2001,
aveva aveva proibito gli
accordi Rai-rivenditori televisivi per individuare chi non paga il
canone, perché contrari alla legge sulla privacy.
Il Tribunale di Roma ha
sospeso, con un atto d'urgenza la decisione del Garante, su richiesta
della RAI, la quale ha promosso ricorso, sostenendo che la decisione
fosse viziata sotto due profili:
- dal punto di vista
formale, perché basata su un comma non pertinente della legge sulla
privacy
- dal punto di vista
sostanziale perché in grado di provocare un danno irreparabile alle
attività svolte dal Fisco e di frustare l'attività di lotta
all'evasione
Il giudice ha accolto la
domanda cautelare (il canone di abbonamento televisivo è espressamente
disciplinato dalla legge come tributo, "cosicché fuor di luogo
appaiono le implicazioni costituzionali richiamate dal Garante"),
disponendo la sospensione del provvedimento del Garante e fissando 30
giorni di tempo per l'inizio del giudizio di merito.
RITORNA ALLA
SEZIONE DIFESA DELLA PRIVACY
PERSONALE
AMMINISTRAZIONI