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PRIVACY: CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DELL'INTERESSATO

Contenuto:

  • Diritto alla cancellazione dei dati 

  • Comunicazione dell'avvenuta cancellazione a coloro che avevano ricevuto comunicazione dei dati

  • Eccezione

Si ha diritto a chiedere la cancellazione dei propri dati contenuti in un archivio e di ottenere anche l'attestazione che tale cancellazione sia portata a conoscenza di coloro ai quali quei dati erano stati precedentemente comunicati.

Ma la legge sulla privacy prevede un'eccezione nell'ipotesi in cui questa attestazione si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Questa particolare deroga, prevista dalla legge n.675 del 1996, è stata oggetto per la prima volta di un provvedimento del Garante.

LA STORIA:

In un ricorso presentato all'Autorità, un libero professionista ha chiesto ad una società operante nel campo dei servizi editoriali e del marketing, di cancellare le informazioni che lo riguardavano presenti nella banca dati e nelle pubblicazioni della società e di portare a conoscenza della cancellazione i terzi ai quali i dati fossero stati eventualmente comunicati o diffusi.

La società aveva successivamente comunicato all'interessato di aver provveduto alla cancellazione, ma non aveva fornito l'attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di tutti coloro cui erano già stati comunicati i dati.

La società aveva motivato l'impossibilità a soddisfare quest'ultima richiesta facendo presente che l'adempimento avrebbe richiesto un impiego estremamente oneroso di mezzi, considerate l'ampiezza e l'indeterminatezza del numero dei potenziali utilizzatori dei dati del ricorrente.

LA DECISIONE

L'Autorità ha spiegato che la richiesta dell'interessato non può essere accolta perché comporterebbe, in effetti, un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, visto il numero troppo ampio ed indeterminato di soggetti che possono aver avuto conoscenza dei dati del ricorrente.

Il Garante ha, peraltro, messo in luce che le informazioni divulgate nel caso in esame non sono soggette ad una particolare tutela e rientrano, secondo un consolidato orientamento dell'Autorità, nella categoria dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche, che possono essere comunicati e diffusi anche senza il consenso della persona alla quale essi si riferiscono.  

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