1) Autorizzazione n.
1/2004 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
2) Autorizzazione n.
4/2004 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi
professionisti
Autorizzazione n.
1/2004 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
(G.U. n. 190 del 14
agosto 2004)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna (omissis.)
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i
soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i
dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e,
ove necessario, con il consenso scritto degli interessati,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice,
nonché dalla legge e dai regolamenti;
Visto il comma 4, lett. d), del medesimo art. 26, il quale
stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del
Garante, quando il trattamento medesimo è necessario per adempiere
a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del
lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei
limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui
all'art. 111 del Codice;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere
autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o
di trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere
misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì
superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione
da parte di numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto opportuno, dopo l'entrata in vigore del Codice,
rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in
scadenza il 30 giugno 2004, armonizzando le prescrizioni già
impartite alla luce dell'esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano
provvisorie e a tempo determinato ai sensi dell'art. 41, comma 5,
del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici
mesi, in relazione alla fase di prima applicazione delle nuove
disposizioni del Codice e ai lavori avviati per l'adozione del
codice di deontologia e buona condotta di cui all'art. 111 del
Codice;
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni
principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in
particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali
sancito all'art. 1 del Codice;
Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili
è effettuato nell'ambito dei rapporti di lavoro;
Visto l'art. 167 del Codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare
tecnico di cui all'Allegato B al medesimo Codice recanti norme e
regole sulle misure di sicurezza;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
Autorizza
il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1,
lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di
lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi
informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo
al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.
1) Ambito di applicazione
La presente autorizzazione è rilasciata:
a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti,
alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto
di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche,
parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico
professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lett. b)
e c);
b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia
di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai
regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;
l'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta:
c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del
lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei
soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;
d) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni
rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di
perseguire le finalità di cui al punto 3), lett. h).
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono
Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:
a) a lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro
temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione
e lavoro, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se
necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e
conviventi;
b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti,
rappresentanti e mandatari;
c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative
o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione con i
soggetti di cui al punto 1);
d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui
alle lettere precedenti;
e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri
incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni
e negli organismi di cui al punto 1);
f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o
professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.
3) Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:
a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi
o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa
comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi
anche aziendali, in particolare ai fini dell'instaurazione,
gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché
dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed
assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale,
sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza
pubblica;
b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla
legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta
della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni,
premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;
c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;
d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un
terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle
leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai
contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far
valere o difendere deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile;
e) per esercitare il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai
regolamenti in materia;
f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di
assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla
responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di
sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni
cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o
professionale;
g) per garantire le pari opportunità;
h) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli
statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o
confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o
dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai
datori di lavoro.
4) Categorie di dati
Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente
pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non
possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il
trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa,
e in particolare:
a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad
associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico,
i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose
o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti
dalla legge, dell'obiezione di coscienza;
b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di
funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di
incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai
fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa
riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti
collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche
iniziative, nonché i dati inerenti alle trattenute per il
versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di
iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o
sindacali;
c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i
dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a
invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad
infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità
psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all'appartenenza a
determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella
certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche
professionale dell'interessato, o comunque relativi anche
all'indicazione della malattia come specifica causa di assenza del
lavoratore.
5) Modalità di trattamento
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del
Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e
dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati
sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché
con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati
strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati
obblighi, compiti o finalità.
I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola
direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando
quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico
chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte
di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di
distanze di cortesia.
Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato e,
ove necessario, di acquisirne il consenso scritto, in conformità a
quanto previsto dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice.
6) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma
1, lett. e), del Codice, i dati sensibili possono essere
conservati per un periodo non superiore a quello necessario per
adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero
per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche
mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente
la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o
non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per
l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
7) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario
diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai
compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o
privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di
previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale,
istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di
assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, associazioni ed
organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori di
lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un
autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a
rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
8) Richieste di autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a
presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità,
qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente alla data di adozione del presente provvedimento,
devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle
prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi
dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.
9) Norme finali
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono
divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in
particolare, dalle disposizioni contenute:
a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al
datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di
terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della
valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai
datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare,
nei dipendenti o in persone prese in considerazione per
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato
di sieropositività;
c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire
discriminazioni;
d) fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge 20
maggio 1970, n. 300, nell'art. 10 del d.lg. 10 settembre 2003, n.
276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti
privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia
indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di
lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni
personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età,
all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla
ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo
stato di salute e ad eventuali controversie con i precedenti
datori di lavoro, nonché di trattare dati personali dei lavoratori
che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo.
10) Efficacia temporale e disciplina transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio
2004 fino al 30 giugno 2005.
Qualora alla data della pubblicazione della presente
autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle
prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n.
1/2002, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre
2004.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2004
IL PRESIDENTE
Rodotà
Autorizzazione n. 4/2004 al trattamento dei dati sensibili da
parte dei liberi professionisti
(G.U. n. 190 del 14 agosto 2004)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i
soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i
dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e,
ove necessario, con il consenso scritto degli interessati,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice,
nonché dalla legge e dai regolamenti;
Visto il comma 4, lett. c), del medesimo art. 26, il quale
stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del
Garante, quando il trattamento medesimo è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive ai sensi della legge 7
dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, e che, quando i dati siano
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale il diritto
sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consista in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale inviolabile;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere
autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o
di trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere
misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì
superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione
da parte di numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto opportuno, dopo l'entrata in vigore del Codice,
rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in
scadenza il 30 giugno 2004, armonizzando le prescrizioni già
impartite alla luce dell'esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano
provvisorie e a tempo determinato ai sensi dell'art. 41, comma 5,
del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici
mesi, in relazione alla fase di prima applicazione delle nuove
disposizioni del Codice e ai lavori avviati per l'adozione del
codice di deontologia e buona condotta di cui all'art. 135 del
Codice;
Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni
princìpi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in
particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali
sancito all'art. 1 del Codice;
Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili
è effettuato da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali per l'espletamento delle rispettive attività
professionali;
Visto l'art. 167 del Codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare
tecnico di cui all'Allegato B al medesimo Codice recanti norme e
regole sulle misure di sicurezza;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
Autorizza
i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a
trattare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lettera d),
del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi
informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo
al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.
1) Ambito di applicazione
L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi
professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per
l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o
associata, anche in conformità al decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96, o alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di
assistenza e consulenza.
Sono equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti nei
corrispondenti albi o elenchi speciali istituiti anche ai sensi
dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e
successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento
della professione di avvocato.
L'autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari
che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art.
2232 del Codice civile, ai praticanti e ai tirocinanti presso il
libero professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un
autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento
effettuato dal libero professionista.
Il presente provvedimento non si applica al trattamento dei dati
sensibili effettuato:
a) dagli esercenti la professione sanitaria e dagli psicologi, dal
personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n.
2/2004;
b) per la gestione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione
di cui si avvale il libero professionista
o taluno dei soggetti sopra indicati, alla quale si riferisce
l'autorizzazione generale n. 1/2004;
c) da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai
giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui
agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di
dati
Il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi ai
clienti.
I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò
sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche
prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi
determinati e legittimi.
In ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non
eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possano essere
svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali
di natura diversa.
Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale deve essere effettuato anche nel rispetto della
citata autorizzazione generale n. 2/2004.
3) Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli
fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che
il libero professionista può eseguire in base al proprio
ordinamento professionale, e in particolare:
a) per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza
ed assistenza sociale e fiscale nell'interesse di altri soggetti
che sono parte di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai
sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che disciplina la
professione di consulente del lavoro;
b) ai fini dello svolgimento da parte del difensore delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di
un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o
nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti
dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai
contratti collettivi. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o
difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
c) per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai
regolamenti in materia, salvo quanto previsto dall'art. 60 del
Codice in relazione ai dati sullo stato di salute e sulla vita
sessuale.
4) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato
unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati
strettamente indispensabili in rapporto all'incarico conferito dal
cliente.
Restano fermi gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del
Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e
dall'Allegato B) al medesimo Codice.
Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato ai
sensi dell'art. 13, commi 1, 4 e 5, del Codice, anche quando i
dati sono raccolti presso terzi, e di acquisire, ove necessario,
il consenso scritto.
Se i dati sono raccolti per l'esercizio di un diritto in sede
giudiziaria o per le indagini difensive (punto 3), lett. b),
l'informativa relativa ai dati raccolti presso terzi, e il
consenso scritto, sono necessari solo se i dati sono trattati per
un periodo superiore a quello strettamente necessario al
perseguimento di tali finalità, oppure per altre finalità con esse
non incompatibili.
Le informative devono permettere all'interessato di comprendere
agevolmente se il titolare del trattamento è un singolo
professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se
ricorre un'ipotesi di contitolarità tra più liberi professionisti
o di esercizio della professione in forma societaria ai sensi del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
Resta ferma la facoltà del libero professionista di designare
quali responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli
ausiliari, i tirocinanti e i praticanti presso il libero
professionista, i quali, in tal caso, possono avere accesso ai
soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi
richiesta.
Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli
incaricati del trattamento preposti all'espletamento di compiti
amministrativi.
5) Conservazione dei dati
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma
1, lett. e), del Codice, i dati sensibili possono essere
conservati, per il periodo di tempo previsto dalla normativa
comunitaria, da leggi, o da regolamenti e, comunque, per un
periodo non superiore a quello strettamente necessario per
adempiere agli incarichi conferiti.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere
verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità
dei dati rispetto agli incarichi in corso, da instaurare o
cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce
di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per
l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.
I dati acquisiti in occasione di precedenti incarichi possono
essere mantenuti se pertinenti, non eccedenti e indispensabili
rispetto a successivi incarichi.
6) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati sensibili possono essere comunicati e ove necessario
diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente
pertinenti all'espletamento dell'incarico conferito e nel
rispetto, in ogni caso, del segreto professionale.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
comunicati solo se necessario per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia.
I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non
possono essere diffusi.
7) Richieste di autorizzazione
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a
presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità,
qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente alla data di adozione del presente provvedimento,
devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo.
Il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle
prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi
dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.
8) Norme finali
Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti
o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati
personali e, in particolare, dalle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e
5 giugno 1990, n. 135, come modificato dall'art. 178 del Codice,
nonché dalle norme volte a prevenire discriminazioni.
Restano fermi, altresì, gli obblighi di legge che vietano la
rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché
gli obblighi deontologici o di buona condotta relativi alle
singole figure professionali.
9) Efficacia temporale e disciplina transitoria
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1°
luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.
Qualora alla data della pubblicazione della presente
autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle
prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n.
4/2002, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre
2004.
La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2004
IL PRESIDENTE