TESTO UNICO PRIVACY
Adempimento
tardivo o ravvedimento operoso
ART.
169 Misure di
sicurezza
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste
dall'articolo 33 è punito
con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a
cinquantamila euro.
2.
All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi,
anche con successivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente
il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di
particolare complessità
o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore
a sei mesi.
Nei
sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore
del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del
massimo dell'ammenda
stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento
estinguono il reato.
L'organo
che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei
modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
successive modificazioni,
in quanto applicabili.