Legge sulla privacy -
CODICE PRIVACY
TITOLO
V - TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO
I - PRINCIPI
GENERALI
Art.
75 Ambito
applicativo
1.
Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in
ambito sanitario.
Art.
76 Esercenti
professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
1.
Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell'ambito di
un'attività
di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i
dati personali idonei arivelare lo stato di salute: con il consenso
dell'interessato e anche senza l'autorizzazione delGarante, se il
trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una
finalità di
tutela
della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; anche senza il
consenso dell'interessatoe previa autorizzazione del Garante, se la
finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2.
Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le
modalità semplificate di cui al
capo II.
3.
Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanità.
CAPO
II
MODALITÀ
SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E CONSENSO
Art.
77 Casi
di semplificazione
1.
Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai
soggetti di cui al comma 2:
a)
per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato
o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b)
per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi
in cui ciò è richiesto ai sensi
dell'articolo 76;
c)
per il trattamento dei dati personali.
2.
Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a)
dagli organismi sanitari pubblici;
b)
dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c)
dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Art.
78 Informativa
del medico di medicina generale o del pediatra
1.
Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano
l'interessato relativamente
al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili
gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2.
L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei
dati personali necessario per
attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal
medico o dal pediatra a tutela
della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta
dello stesso o di cui questi è
informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3.
L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente
raccolti presso terzi, ed è fornita
preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con
eventuali allegati pieghevoli,
includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi
dell'articolo 13, comma 3,
eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4.
L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal
pediatra, riguarda anche il trattamento
di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera
scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti
individuabile in base
alla
prestazione richiesta, che:
a)
sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b)
fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c)
può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d)
fornisce farmaci prescritti;
e)
comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla
disciplina applicabile.
5.
L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di
dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati:
a)
per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione
clinica controllata di medicinali,
in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare
evidenza che il consenso,
ove richiesto, è manifestato liberamente;
b)
nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c)
per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Art.
79
Informativa
da parte di organismi sanitari
1.
Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle
modalità semplificate relative all'informativa
e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una
pluralità di prestazioni
erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di
più strutture ospedaliere
o territoriali specificamente identificati.
2.
Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso
con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da
parte di altri reparti
ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3.
Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo
e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati
personali effettuati nel complesso
delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4.
Sulla base di adeguate misure organizza tive in applicazione del comma
3, le modalità semplificate
possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei
casi di cui al presente
articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.
Art.
80
Informativa
da parte di altri soggetti pubblici
1.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della
facoltà di fornire un' unica informativa
per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini
amministrativi e in tempi diversi,
rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i
competenti servizi o strutture di soggetti
pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza
del lavoro.
2.
L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei
cartelli ed avvisi
agevolmente
visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di
pubblicazioni istituzionali e
mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto
riguarda attività amministrative
di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli
interessati.
Art.
81
Prestazione
del consenso
1.
Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, nei casi in cui è
necessario
ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può
essere manifestato con
un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è
documentato, anziché con atto
scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione
sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o
più soggetti e all'informativa
all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2.
Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più
professionisti ai sensi dell'articolo
78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso
conoscibile ai medesimi
professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione,
annotazione o apposizione
di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera
sanitaria, contenente un
richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte all'informativa
ai sensi del medesimo comma.
Art.
82
Emergenze
e tutela della salute e dell'incolumità fisica
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di
igiene pubblica per
la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile
ed urgente ai sensi dell'articolo
117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2.
L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
altresì intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a)
impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o
di volere dell'interessato, quando
non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo
congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato;
b)
rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità
fisica dell'interessato.
3.
L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica
che può essere pregiudicata
dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o
efficacia.
4.
Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita
all'interessato anche ai fini della
acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è
necessario.
Art.
83
Altre
misure per il rispetto dei diritti degli interessati
1.
I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per
garantire, nell'organizzazione
delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e
della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale,
fermo restando quanto previsto dalle
leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati
sensibili e di misure minime
di sicurezza.
2.
Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a)
soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi
preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di
precedenza e di
chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione
nominativa;
b)
l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali
o di barriere;
c)
soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da
parte di terzi di informazioni
idonee a rivelare lo stato di salute;
d)
cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l'eventuale documentazione di
anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle
modalità o dai locali prescelti;
e)
il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione
di trattamento dei dati;
f)
la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data
correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi
legittimati, di una prestazione
di pronto soccorso;
g)
la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali,
di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di
visite sulla dislocazione
degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando
eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h)
la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti
di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o
strutture, indicativa dell'esistenza
di un particolare stato di salute;
i)
la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al
segreto professionale a regole di
condotta analoghe al segreto professionale.
Art.
84
Comunicazione
di dati all'interessato
1.
I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato o ai soggetti
di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le
professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o
dal titolare. Il presente
comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in
precedenza dal medesimo
interessato.
2.
Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti
le professioni sanitarie diversi
dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti
diretti con i pazienti
e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute, a rendere noti
i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82,
comma 2, lettera a). L'atto di
incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al
contesto nel quale è effettuato il
trattamento di dati.
CAPO
III
FINALITÀ
DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art.
85
Compiti
del Servizio sanitario nazionale
1.
Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario
nazionale e degli altri organismi
sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a)
attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza
degli stranieri in Italia e
dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria
erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b)
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c)
vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio
e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza
sanitaria;
d)
attività certificatorie;
e)
l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro e di sicurezza
e salute della popolazione;
f)
le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di
tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue
umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g)
instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2.
Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute effettuati da esercenti
le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità
di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della
collettività, per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante
ai sensi dell'articolo
76.
3.
All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e di operazioni su essi eseguibili
è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o
di una guida illustrativa
presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di
medicina generale e dei
pediatri di libera scelta.
4.
Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da
parte dei soli soggetti che perseguono
direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle
diverse tipologie di dati
è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle
specifiche fasi delle attività di cui al
medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di
volta in volta trattati.
Art.
86
Altre
finalità di rilevante interesse pubblico
1.
Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati
sensibili e giudiziari, relative
alle attività amministrative correlate all'applicazione della
disciplina in materia di:
a)
tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento
a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni
analoghe, per l'informazione,
la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di
interruzione della gravidanza;
b)
stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle
svolte al fine di assicurare,
anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi
pubblici necessari
per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi
anche di tipo preventivo
previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative
previste;
c)
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine
di:
1)
accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale
e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre
agevolazioni;
2)
curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore
di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti
dalla legge;
3)
realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4)
curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati
nel settore.
2.
Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 85, comma
4.
CAPO
IV
PRESCRIZIONI
MEDICHE
Art.
87
Medicinali
a carico del Servizio sanitario nazionale
1.
Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale
sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da
permettere di
risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità
connesse al controllo della correttezza
della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per
scopi epidemiologici
e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2.
Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni
di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5
e 6 del decreto del Ministro
della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2.
del relativo disciplinare
tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica
di tipo copiativo
e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3.
Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l'indicazione delle
generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la
visione solo per effetto di una
momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai
sensi dei commi 4 e
5.
4.
Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di
ricetta, e successivamente riunito
allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante
sottoscrizione apposta sul
tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della
correttezza della prescrizione,
anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5.
Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al
comma 3 anche presso i competenti
organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della
prescrizione, o da parte
di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca
in conformità alla legge,
quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive
finalità.
6.
Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere
individuata una ulteriore soluzione
tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una
fascetta adesiva o
su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Art.
88
Medicinali
non a carico del Servizio sanitario nazionale
1.
Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non
sono indicate.
2.
Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile
permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità
derivante dalle particolari
condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di
preparazione o di utilizzazione.
Art.
89
Casi
particolari
1.
Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di
disposizioni normative che prevedono
il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti
particolari annotazioni, contenute
anche nel decreto- legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge
8 aprile 1998, n. 94.
2.
Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai
sensi del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono
conservate separatamente
da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
CAPO
V
DATI
GENETICI
Art.
90
Trattamento
dei dati genetici e donatori di midollo osseo
1.
Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito
nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute,
che acquisisce, a tal fine,
il parere del Consiglio superiore di sanità.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori
elementi da includere nell'informativa
ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione
delle finalità perseguite
e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese
che possono essere conosciute
per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo
trattamento per motivi
legittimi.
3.
Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52,
ha il diritto e il dovere di mantenere
l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI
VARIE
Art.
91
Dati
trattati mediante carte
1.
Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta nazionale
dei servizi, o
trattati mediante le medesime carte è consentito se necessario ai sensi
dell'articolo 3, nell'osservanza
di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui
all'articolo 17.
Art.
92
Cartelle
cliniche
1.
Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e
conservano una cartella clinica in
conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni
accorgimenti per assicurare la comprensibilità
dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli
eventualmente riguardanti
altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
2.
Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della
cartella e dell'acclusa scheda di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere
accolte, in tutto o
in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata
necessità:
a)
di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera c),
di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b)
di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una
situazione
giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero
consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile.
Art.
93
Certificato
di assistenza al parto
1.
Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al
parto è sempre sostituito da una
semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di
nascita. Si osservano, altresì,
le disposizioni dell'articolo 109.
2.
Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove
comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata avvalendosi della
facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi
abbia interesse, in conformità
alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3.
Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella può essere
accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato
di non voler essere nominata,
osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia
identificabile.
Art.
94
Banche
di dati, registri e schedari in ambito sanitario
1.
Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in
banche di dati, schedari, archivi
o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto
dell'articolo 3 anche presso banche
di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di
entrata in vigore del presente codice
e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente
alla medesima data, in particolare
presso:
a)
il registro nazionale dei casi di me sotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b)
la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi
ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data
21 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c)
il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del
decreto del Ministro della sanità in
data 18 maggio 2001, n. 279;
d)
i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della
legge 6 marzo 2001, n. 52;
e)
gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto
del Ministro della sanità in data
26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
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