PARTE
II DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO
I TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
TITOLO
II TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
TITOLO
III DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
TITOLO
IV TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
indietro
PARTE
II - DISPOSIZIONI
RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO
I - TRATTAMENTI
IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO
I
PROFILI
GENERALI
Art.
46
Titolari
dei trattamenti
1.
Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi
di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei
trattamenti di dati personali relativi
alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2.
Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti
non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici,
relativamente a banche
di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o
titolari. I provvedimenti con cui
il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di
autogoverno di cui al comma 1 individuano
i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato
C) con decreto del
Ministro della giustizia.
Art.
47
Trattamenti
per ragioni di giustizia
1.
In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici
giudiziari di ogni ordine e
grado,
presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il
Ministero
della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per
ragioni di giustizia, le seguenti
disposizioni del codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39
a 45;
b)
articoli da 145 a 151.
2.
Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati
personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari
e di controversie, o che, in
materia di trattamento giuridico ed economico del personale di
magistratura, hanno una diretta incidenza
sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici
giudiziari. Le medesime
ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo- gestionale di personale,
mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti
direttamente connessi
alla predetta trattazione.
Art.
48
Banche
di dati di uffici giudiziari
1.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può
acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da
soggetti pubblici, l'acquisizione
può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici
giudiziari possono
avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia
con soggetti pubblici,
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici,
mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banc he di dati,
nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del
presente codice.
Art.
49
Disposizioni
di attuazione
1.
Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad
integrazione del decreto del Ministro
di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per
l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e
civile.
CAPO
II
MINORI
Art.
50
Notizie
o immagini relative a minori
1.
Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o
immagini idonee a consentire
l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento a qualunque titolo
del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella
penale.
CAPO
III
INFORMATICA
GIURIDICA
Art.
51
Principi
generali
1.
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio
di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle
questioni pendenti dinanzi
all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a
chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito
istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet.
2.
Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado depositate in cancelleria
o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele
previste dal presente
capo.
Art.
52
Dati
identificativi degli interessati
1.
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la
redazione e il contenuto di sentenze
e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado, l'interessato
può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella
cancelleria o segreteria
dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di
giudizio, che sia apposta
a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento,
un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della
sentenza o provvedimento
in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste
giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione
delle generalità e di
altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla
sentenza o provvedimento.
2.
Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalità, l'autorità
che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima
autorità può disporre
d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei
diritti o della
dignità
degli interessati.
3.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria
o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente
annotazione, recante
l'indicazione degli estremi del presente articolo:
"In
caso di diffusione omettere le generalità
e gli altri dati identificativi di.....".
4.
In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione
di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa
l'indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi dell'interessato.
5.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone
offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere
in ogni caso, anche
in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri
dati identificativi o altri
dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure
delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di
stato delle persone.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso
di deposito di lodo aisensi
dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può
formulare agli arbitri la
richiesta
di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono
sul lodo l'annotazione
di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale
costituito presso
la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32
della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7.
Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione
in ogni forma del contenuto
anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO
II
TRATTAMENTI
DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO
I
PROFILI
GENERALI
Art.
53
Ambito
applicativo e titolari dei trattamenti
1.
Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati
del Dipartimento di pubblica
sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base
alla legge, ovvero da organi
di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela
dell'ordine e della sicurezza
pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, effettuati
in base ad espressa
disposizione di legge che preveda specificamente il trattamento, non si
applicano le
seguenti
disposizioni del codice:
a)
articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39
a 45;
b)
articoli da 145 a 151.
2.
Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C)
al presente codice, i trattamenti
non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici,
e i relativi titolari.
Art.
54
Modalità
di trattamento e flussi di dati
1.
Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia
possono acquisire in conformità
alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni,
atti edocumenti
da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via
telematica. A tal fine
gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte
ad agevolare la consultazione
da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di
pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto
delle pertinenti disposizioni e dei
principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate
dal Ministero dell'interno,
su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei
collegamenti e degli accessi
anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari
al perseguimento delle finalità
di cui all'articolo 53.
2.
I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente daquelli
registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni
dati di cui all'articolo 53
assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei
dati personali trattati anche
attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti
del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie
per le finalità di cui
all'articolo 53.
4.
Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i
requisiti di cui all'articolo11
in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, e provvedono al loro aggiornamento
anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati
ai sensi del comma
3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti
elettronici, mediante annotazioni
o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art.
55
Particolari
tecnologie
1.
Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno
all'interessato, con particolare
riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su
dati relativi all'ubicazione,
a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle
informazioni e all'introduzione
di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e
degli accorgimenti
a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla
base di preventiva comunicazione
ai sensi dell'articolo 39.
Art.
56
Tutela
dell'interessato
Le
disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a
confluire nel Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici da organi,
uffici o comandi di polizia.
Art.
57
Disposizioni
di attuazione
1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le
modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente
al trattamento dei dati effettuato
per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e
da organi, uffici o comandi
di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 3
maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del
Consiglio d'Europa del
17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono
individuate con particolare riguardo:
a)
al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla
specifica finalità perseguita, in relazione
alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in
particolare per quanto
riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;
b)
all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni
effettuate in base alla legge, alle
diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti
elettronici e alle modalità per
rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici
cui i dati sono stati in precedenza
comunicati;
c)
ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o
collegati a situazioni particolari,
anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione
delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri
dati che
non
richiedono il loro utilizzo;
d)
all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in
relazione alla natura dei dati o
agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla
tipologia dei procedimenti nell'ambito
dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;
e)
alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio
di un diritto o di uninteresse
legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla
legge;
f)
all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle
informazioni, anche mediante il ricorso
a sistemi di indice.
TITOLO
III
DIFESA
E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO
I
PROFILI
GENERALI
Art.
58
Disposizioni
applicabili
1.
Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n.
801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge,le
disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle
previste negli articoli da 1 a
6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2.
Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o
di sicurezza dello Stato, in base
ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel
comma 1, nonché
alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3.
Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui
al comma 1 sono stabilite e
periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate
le modalità di applicazione
delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle
tipologie didati,
di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati,
anche in relazione all'aggiornamento
e alla conservazione.
TITOLO
IV
TRATTAMENTI
IN AMBITO PUBBLICO
CAPO
I
ACCESSO
A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art.
59
Accesso
a documenti amministrativi
1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le
modalità, i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali,
e la relativa tutela
giurisdizionale,
restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e
dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi
regolamenti di attuazione, anche per
ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni
di trattamento eseguibili in esecuzione
di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione
di tale disciplina siconsiderano
di rilevante interesse pubblico.
Art.
60
Dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1.
Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute
o la vita sessuale, il trattamento
è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende
tutelare con la richiesta
di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai
diritti dell'interessato, ovvero
consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO
II
REGISTRI
PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art.
61
Utilizzazione
di dati pubblici
1.
Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve
essere indicata la fonte
di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per
l'associazione di dati provenienti
da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione
n. R (91)10 del
Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2.
Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari,
che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla
legge o ad un regolamento,
possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai
sensi dell'articolo
19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può
essere altresì
menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o
che incidono sull'esercizio
della professione.
3.
L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona
iscritta nell'albo che vi ha interesse,
integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non
eccedenti in relazione
all'attività professionale.
4.
A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può
altresì fornire a terzi notizie o informazioni
relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non
menzionate nell'albo,
ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale
informativo a carattere
scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO
III
STATO
CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art.
62
Dati
sensibili e giudiziari
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità relative alla
tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi
della popolazione residente in Italia
e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali,
nonché al rilascio di documenti
di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art.
63
Consultazione
di atti
1.
Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono
consultabili nei limiti previsti dall'articolo
107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO
IV
FINALITÀ
DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art.
64
Cittadinanza,
immigrazione e condizione dello straniero
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo,
di condizione dello
straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2.
Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in
particolare, il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari indispensabili:
a)
al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni,
autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b)
al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione
temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero
all'attuazione di obblighi
di legge in materia di politiche migratorie;
c)
in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai
ricongiungimenti, all'applicazione
delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla
partecipazione alla vita
pubblica e all'integrazione sociale.
3.
Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati in esecuzione
degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a)
e b), o comunque
effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che
prevede specificamente
il trattamento.
Art.
65
Diritti
politici e pubblicità dell'attività di organi
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di:
a)
elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici,
nel rispetto della segretezza del voto,
nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di
tenuta degli elenchi dei giudici
popolari;
b)
documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2.
I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al
comma 1 sono consentiti per eseguire
specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in
particolare, quelliconcernenti:
a)
lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarità;
b)
le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarità;
c)
l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di
decadenza, o di rimozione osospensione
da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli
organi;
d)
l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di
iniziativa popolare, l'attività di
commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e)
la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e
uffici.
3.
Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle
sottoscrizioni di liste, alla presentazione
delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni
politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
4.
Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a)
per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee
rappresentative, commissioni e di
altri organi collegiali o assembleari;
b)
per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo
politico o di sindacato ispettivo
e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti
degli organi interessati
per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo.
5.
I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma
1 possono essere comunicati ediffusi
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque
consentita la divulgazione
dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per
assicurare il
rispetto
del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo
restando il divieto di diffusione
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art.
66
Materia
tributaria e doganale
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le attività dei soggetti
pubblici dirette all' applicazione, anche tramite i loro concessionari,
delle disposizioni in materia
di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili
di imposta, nonché in materia
di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione è affidata
alle dogane.
2.
Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attività dirette,
in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni
degli obblighi e alla adozione
dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria, nonché al
controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali
obblighi, alla effettuazione dei
rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla
gestione ed alienazione di immobili
statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla
conservazione dei registri
immobiliari.
Art.
67
Attività
di controllo e ispettive
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di:
a)
verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità
dell'attività amministrativa, nonché
della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia
per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici
funzioni di controllo,
di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;
b)
accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento
a dati sensibili e giudiziari relativi
ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato
ispettivo di cui all'articolo 65,
comma 4.
Art.
68
Benefici
economici ed abilitazioni
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e
revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2.
Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo
anche quelli indispensabili
in relazione:
a)
alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla
normativa antimafia;
b)
alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di
usura e di vittime di richieste
estorsive;
c)
alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di
benefici in favore di perseguitati
politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d)
al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
e)
alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;
f)
alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri
benefici previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di
associazioni, fondazioni ed enti;
g)
al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o
economiche, franchigie, o al rilascio
di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3.
Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò
è indispensabile per la trasparenza
delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle
leggi, e per finalità di vigilanza
e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il
divieto di diffusione dei
dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Art.
69
Onorificenze,
ricompense e riconoscimenti
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e
ricompense, di riconoscimento
della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche
di culto, di accertamento
dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i
profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di
persone giuridiche,
imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e
revoca di autorizzazioni
o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronati e premi di
rappresentanza, di adesione
a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
Art.
70
Volontariato
e obiezione di coscienza
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo
20 e 21, le finalità di applicazione
della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le
organizzazioni di volontariato,
in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi
finalizzati al loro sostegno,
la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la
cooperazione internazionale.
2.
Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità
di applicazione della legge 8 luglio
1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di
obiezione di coscienza.
Art.
71
Attività
sanzionatorie e di tutela
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità:
a)
di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e
ricorsi;
b)
volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, anche da parte di un terzo,
anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale,
o direttamente connesse
alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del
termine ragionevole del
processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.
2.
Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute
o la vita sessuale, il trattamento
è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla
lettera b) del comma 1, è di
rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un
altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Art.
72
Rapporti
con enti di culto
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità relative allo
svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
religiose e comunità religiose.
Art.
73
Altre
finalità in ambito amministrativo e sociale
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare
riferimento a:
a)
interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di
giovani o di altri soggetti che versano
in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
b)
interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o
non autosufficienti o incapaci,
ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, accompagnamento
e trasporto;
c)
assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende
giudiziarie;
d)
indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche
internazionale;
e)
compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;
f)
iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di
nomadi;
g)
interventi in tema di barriere architettoniche.
2.
Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, nell'ambito
delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalità:
a)
di gestione di asili nido;
b)
concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi,
contributi e materiale didattico;
c)
ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare
riferimento all'organizzazione
di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di
beni immobili
o all'occupazione di suolo pubblico;
d)
di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
e)
relative alla leva militare;
f)
di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto
dall'articolo 53, con particolare riferimento
ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di
ambiente, tutela delle
risorse idriche e difesa del suolo;
g)
degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h)
in materia di protezione civile;
i)
di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a
cura di centri di iniziativa
locale per l'occupazione e di sportelli- lavoro;
l)
dei difensori civici regionali e locali.
indietro