CODICE
DELLA PRIVACY
Titolo
I PRINCIPI
GENERALI
Art.
1
Diritto
alla protezione dei dati personali
1.
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art.
2
Finalità
1.
Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce
che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione
dei dati personali.
2.
Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello
di tutela dei diritti e
delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia
delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati,
nonché per l'adempimento
degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art.
3
Principio
di necessità nel trattamento dei dati
1.
I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo
l'utilizzazione
di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando
le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati
anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo
in caso di necessità.
Art.
4
Definizioni
1.
Ai fini del presente codice si intende per:
a)
"trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza
l'ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,
il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b)
"dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c)
"dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta
dell'interessato;
d)
"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e)
"dati giudiziari", i dati personali idonei a rive lare
provvedimenti di cui all'articolo 3,
comma
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi
carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli
articoli 60 e 61 del
codice di procedura penale;
f)
"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni
in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e
agli strumenti utilizzati,
ivi compreso il profilo della sicurezza;
g)
"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e
qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati
personali;
h)
"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o
dal responsabile;
i)
"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si
riferiscono
i dati personali;
l)
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
più soggetti determinati
diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato,
dal
responsabile
e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione
o consultazione;
m)
"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n)
"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non può essere associato ad
un interessato identificato o identificabile;
o)
"blocco", la conservazione di dati personali con sospensio ne
temporanea di ogni altra
operazione
del trattamento;
p)
"banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o più
unità
dislocate in uno o più siti;
q)
"Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2.
Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a)
"comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero
finito
di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico.
Sono
escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica,
come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni
siano
collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b)
"chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente
la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c)
"reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di
commutazione
o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo,
via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse
le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi
sonori
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura
in cui sono utilizzati
per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal
tipo di informazione
trasportato;
d)
"rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata
interamente
o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico;
e)
"servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o
prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i
servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti ut ilizzate
per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f)
"abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto
con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
per la
fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite
schede prepagate;
g)
"utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica
accessibile
al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente
abbonata;
h)
"dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa
fatturazione;
i)
"dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete
di comunicazione elettronica che indica
la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico;
l)
"servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al
traffico
o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre
a quanto è
necessario
per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m)
"posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una
rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o
nell'apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3.
Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a)
"misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative,
logistiche
e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b)
"strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque
dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c)
"autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell'identità;
d)
"credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in
possesso di una persona, da questa conosciuti
o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l' autenticazione informatica;
e)
"parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed
a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica;
f)
"profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una
persona,
che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i
trattamenti ad essa
consentiti;
g)
"sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano
l'accesso
ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di
autorizzazione
del richiedente.
4.
Ai fini del presente codice si intende per:
a)
"scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e
circostanze
del passato;
b)
"scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici,
anche
a mezzo di sistemi informativi statistici;
c)
"scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo
delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art.
5
Oggetto
ed ambito di applicazione
1.
Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti
all'estero, effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto
alla sovranità dello
Stato.
2.
Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato
da chiunque è stabilito
nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento,
strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli
elettronici, salvo che
essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione
europea. In caso di applicazione
del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio
rappresentante stabilito
nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali.
3.
Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una
comunicazione sistematica
o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di
responsabilità e di
sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art.
6
Disciplina
del trattamento
1.
Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i
trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o
modificative della
Parte II.
Titolo
II DIRITTI
DELL'INTERESSATO
Art.
7
Diritto
di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art.
8
Esercizio
dei diritti
1.
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
2.
I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al
titolare o al
responsabile
o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali
sono effettuati:
a)
in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio;
b)
in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno
alle vittime di richieste estorsive;
c)
da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione;
d)
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa
disposizione
di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria,
al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonché alla tutela
della loro stabilità;
e)
ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante
il quale potrebbe derivarne
un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o
per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f)
da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397;
g)
per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il
Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h)
ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile
1981, n. 121.
3.
Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2,
lettere a), b), d), e)
ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui
alle lettere c), g) ed
h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4.
L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di
carattere oggettivo, può avere
luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di
tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonché l'indicazione
di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento.
Art.
9
Modalità
di esercizio
1.
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche
mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento
a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso
è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2.
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura
a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere
da una persona di fiducia.
3.
I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati
da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli
di protezione.
4.
L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di
valutazione, anche
mediante
atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento
di riconoscimento.
La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura,
ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.
Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta è avanzata
dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5.
La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e
senza costrizioni e può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni.
Art.
10
Riscontro
all'interessato
1.
Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento è
tenuto
ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a)
ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli
interessati identificati o identificabili;
b)
a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente,
anche nell'ambito di
uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2.
I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere
comunicati al richiedente
anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici,
sempre che in
tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e
la quantità delle informazioni.
Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo
o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3.
Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici
dati personali o categorie
di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali
che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un
esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui
all'articolo 84,
comma
1.
4.
Quando l'estrazione dei dati risulta particolarme nte difficoltosa il riscontro
alla richiesta dell'interessato
può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti
contenenti i dati personali richiesti.
5.
Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi
a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6.
La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso
l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche
mediante gli incaricati,
i parametri per la comprensione del relativo significato.
7.
Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere
a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico.
8.
Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato
dal Garante con
provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in
relazione al caso
in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita
oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto
quando i
dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione,
oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi
in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata
l'esistenza di dati che
riguardano l'interessato.
9.
Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento
postale o
bancario,
ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della
ricezione del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
segue