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Policy privacy
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TUTELA DELLA PRIVACY
IN GERMANIA
Pubblicata la Relazione
annuale dell’autorità federale
L’Autorità federale per la protezione dei dati
della Germania ha presentato la sua 19ma relazione annuale, che offre
una panoramica dell’attività svolta nell’ultimo anno.
Nel marzo 2001 la Germania ha approvato una
nuova legge sulla protezione dei dati personali , che ha sostituito
quella precedentemente in vigore ed ha recepito la direttiva europea
95/46/CE.
Il bilancio delineato dal Garante tedesco,
Joachim Jacob, presenta luci e ombre: da un lato è aumentata la
sensibilità per le tematiche di protezione dati a livello politico,
amministrativo e sociale; dall’altro, le esigenze di privacy non
ricevono ancora tutta l’attenzione che meritano, e sussistono molti
pregiudizi duri a morire (come l’inconciliabilità di sicurezza pubblica
e privacy, o gli ostacoli che la privacy opporrebbe al libero
dispiegamento dell’attività economica).
A questo proposito, le problematiche più
urgenti sono rappresentate dall’assenza di una legge federale sulla
tutela della privacy nel rapporto di lavoro, di norme sulla
registrazione e la diffusione delle immagini, dall’aumento del numero di
intercettazioni telefoniche in assenza di motivazioni chiare e/o
sufficienti.
Jacob chiede alla società ed alle istituzioni
"di non permettere che nel nostro Paese si faccia strada una cultura
della sorveglianza, in modo strisciante e quasi impercettibile, senza
che ne sia dimostrata l’effettiva necessità".
Presentiamo di seguito una breve sintesi dei
punti principali affrontati da Jacob nella sua relazione annuale al
Bundestag:
-
La nuova
legge federale sulla protezione dei dati
L’introduzione di disposizioni da giudicare in modo indubbiamente
positivo (riconoscimento del principio di "parsimonia" nell’uso dei
dati personali, previsione dell’obbligo di prior checking,
regolamentazione delle attività di videosorveglianza) non ha fatto
seguito, sinora, l’approvazione dei regolamenti governativi che
devono dare attuazione a tali disposizioni. Il governo federale ha
annunciato una "fase 2" nella revisione della normativa federale in
materia, e l’auspicio del Garante è che questa spinta a legiferare
non lasci irrisolti i problemi ancora esistenti.
-
Sicurezza
nazionale. E’ necessario che le misure adottate in
questo campo tengano conto dei principi di necessità e
proporzionalità, e tutto ciò deve avvenire in un contesto
internazionale. In particolare, Jacob esprime dubbi sull’efficacia
del ricorso alla cosiddetta, Rasterfahndung, ossia alla raccolta ed
alla comparazione dei dati relativi a persone "sospette" da parte
dell’Agenzia penale federale (BKA), soprattutto perché non sembra
che essa abbia portato sinora a risultati significativi. In ogni
caso, il Garante fa notare l’assenza di un fondamento giuridico
specifico per l’attività della BKA.
-
Trasparenza
delle attività finanziarie. In questo campo i rischi
maggiori sono legati all’esistenza di molteplici banche dati e alla
possibilità di incroci fra le informazioni in esse contenute, al di
là degli scopi per i quali sono state inizialmente raccolte. Jacob
riafferma il diritto fondamentale dei cittadini (sancito da una
ormai famosa sentenza della Corte costituzionale tedesca del 1983)
all’autodeterminazione informativa.
-
E-government
e informatizzazione dei servizi sanitari. Anche in
questo caso l’interconnessione delle pubbliche amministrazioni e
degli enti sanitari è in sé, ovviamente, un fatto positivo, tuttavia
è necessario tenere conto degli aspetti di protezione dati fin dalla
fase di progettazione. Il "cittadino di vetro" dovrebbe chiedersi,
secondo Jacob, fino a che punto sia giusto rinunciare alla propria
privacy in cambio di maggiori comodità.
-
Dati
genetici. Jacob sottolinea la necessità di fare
chiarezza quanto prima sui limiti di liceità rispetto alle mille
iniziative esistenti in questo settore (test di paternità,
pubblicizzazione di analisi genetiche, creazione di banche-dati
unificate, ecc.). Il principio-guida, a giudizio del Garante
federale, deve essere il divieto generalizzato di eseguire o far
eseguire test genetici di terzi, e di trattare o utilizzare i
risultati di tali test, in assenza di una specifica autorizzazione o
di specifici poteri (derivanti, ad esempio, da norme di legge).
-
Sistemi di
localizzazione geografica. I pericoli legati
all’utilizzo improprio di tali sistemi, al di là di scopi
strettamente connessi alla lotta alla criminalità o al terrorismo,
lasciano balenare di nuovo la visione di una società della
sorveglianza in cui la rintracciabilità di ciascuno rappresenta una
grave minaccia per il diritto all’autodeterminazione informativa.
-
Sistemi
biometrici. Anche su questo punto Jacob sottolinea
la necessità di garantire il rispetto dei principi di parsimonia
nell’uso dei dati, sicurezza, trasparenza, finalità, necessità e
proporzionalità, e non esclude la necessità che il Parlamento
approvi in futuro norme specifiche per assicurare tale rispetto.
DALLA NEWLETTER DEL GARANTE DI MAGGIO 2003
sito web:
www.garanteprivacy.it
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