Trattamento
ammesso senza il consenso
Non
sarà necessario chiedere il consenso per adempiere ad obblighi
contrattuali e pre-contrattuali (anche quando il soggetto titolare sia
una banca o un’assicurazione).
Introdotto
il concetto di "misure precontrattuali adottate" in
sostituzione del precedente e poco chiaro "acquisizione di
informative precontrattuali attivate".
Si
tratta di una modifica importante. Si pensi alle situazioni in cui si
devono acquisire informazioni sul contraente per perfezionare il
contratto (banche ed assicurazioni spesso si sono trovate ad operare
trattamenti sui dati dei clienti senza il loro preventivo consenso).
Entro
il gennaio 2003 verranno individuate dal Garante le altre ipotesi di
esonero dal consenso, dove ci sia un legittimo interesse di chi gestisce
i dati (titolare del trattamento) o di un terzo al quale i dati sono
comunicati, e non prevalga un diritto fondamentale o un altro legittimo
interesse della persona interessata (cosiddetto principio del "bilanciamento
di interessi").