Legge privacy 675 analisi dei rischi             Consenso trattamento nella legge privacy

Home - Consulenti Privacy

 

CHI SIAMO - CONTATTI

Mappa del sito

 

SERVIZI DI CONSULENZA

 

:. QUESITI E PARERI SULLA PRIVACY

:. PARERI LEGALI

:. CONSULENZA LEGALE

:. ADEGUAMENTO-CONSULENZA

:. DOCUMENTO PROGRAMMATICO

:. VERIFICHE GRATUITE

:. FORMAZIONE 

:. SICUREZZA INFORMATICA

:. NOTIFICA AL GARANTE

 

SEZIONE INFORMATIVA

:. PRIVACY IN PILLOLE

:. SANZIONI

:. CHI DEVE ADEGUARSI?

:. CONTROLLA ADEMPIMENTI

:. CODICE PRIVACY E NORMATIVA

:. PRIVATI E DIRITTO ALLA PRIVACY

 

ARCHIVIO E NEWS dal 1997

 

NORMATIVE ATTINENTI

TESTO UNICO BANCARIO

LEGGE 626/94

 

FAQ

 

SITI UTILI

 

Policy privacy

 

 

Trattamento ammesso senza il consenso

Non sarà necessario chiedere il consenso per adempiere ad obblighi contrattuali e pre-contrattuali (anche quando il soggetto titolare sia una banca o un’assicurazione). 

Introdotto il concetto di "misure precontrattuali adottate" in sostituzione del precedente e poco chiaro "acquisizione di informative precontrattuali attivate".

Si tratta di una modifica importante. Si pensi alle situazioni in cui si devono acquisire informazioni sul contraente per perfezionare il contratto (banche ed assicurazioni spesso si sono trovate ad operare trattamenti sui dati dei clienti senza il loro preventivo consenso).

Entro il gennaio 2003 verranno individuate dal Garante le altre ipotesi di esonero dal consenso, dove ci sia un legittimo interesse di chi gestisce i dati (titolare del trattamento) o di un terzo al quale i dati sono comunicati, e non prevalga un diritto fondamentale o un altro legittimo interesse della persona interessata (cosiddetto principio del "bilanciamento di interessi").