Legge
24 marzo 2001, n. 127
Differimento
del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31
dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali
Art.1
1.
I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), numeri
2), 3), 4), 5) e 6), c), d), e), i), l), n), ed o), e all'articolo 2
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in
materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31
dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati
nella medesima legge.
2.
I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati previo parere
delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta
giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti ai princi'pi e ai criteri
direttivi contenuti nella legge di delegazione.
3.
Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi
qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
4.
Il Governo emana, entro dodici mesi dallo scadere del termine di cui al
comma 1 e previa acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da
esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse,
coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le
integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per
assicurarne la migliore attuazione.
5.
Il Governo procede comunque alla emanazione del testo unico qualora il
parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art.
2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.