ESPORTAZIONE
DATI FUORI DALL'UNIONE EUROPEA
L’Autorità
Garante ha adottato due importanti provvedimenti con i quali ha
autorizzato le imprese a trasferire i dati personali fuori dall'Unione
europea.
Accade
difatti spesso che, nello svolgimento della loro attività, molte imprese
abbiano la necessità di "esportare" dati da un paese
all’altro.
Al
fine di evitare violazioni dei diritti individuali, la direttiva
europea e la legge italiana sulla privacy prevedono che il trasferimento
dei dati possa avvenire soltanto a certe condizioni, distinguendo tra i
paesi di destinazione dei dati.
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Svizzera
ed Ungheria |
USA
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Altri
Paesi fuori dall'Unione |
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Nessun
problema per i flussi di dati verso questi due paesi |
Nessun
problema se l’operatore statunitense ha aderito all’accordo del
"Safe Harbor".
L'adesione
risulta da apposite autocertificazioni che le imprese americane sono
tenute a presentare al Dipartimento del commercio o agli altri
organi governativi
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Se l''impresa statunitense non ha aderito ai principi del
"Safe Harbor" gli operatori italiani possono utilizzare le
clausole contrattuali-tipo indicate a livello europeo.
Sottoscrizione da parte anche dellímportatore dei dati
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e
l'impresa non ha aderito ai principi del "Safe Harbor" gli
operatori italiani possono utilizzare le clausole contrattuali-tipo
indicate a livello europeo. Sottoscrizione anche dell'importatore
dei dati |
Le
clausole contrattuali di cui si parla, non dovranno essere trasmesse al
Garante se non su richiesta di quest’ultimo.
Dovrà
essere invece data comunicazione all’Autorità sul tipo di azione
legale scelta in caso di controversia con le persone alle quali si
riferiscono i dati.
Gli
operatori possono comunque far riferimento alle disposizioni nazionali
che permettono di esportare i dati con il consenso degli interessati
(art. 28
della legge 675/96).
Qualora
non possano o non vogliano avvalersi di nessuno degli strumenti
descritti, gli operatori, che hanno già provveduto ad adottare le
misure necessarie per garantire un’adeguata tutela dei dati, possono
comunque, in casi particolari, rivolgersi direttamente al Garante per
chiedere di essere autorizzati al trasferimento dei dati all’estero.
Il
Garante svolgerà, in ogni caso, un’azione di controllo riservandosi
anche di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto delle
operazioni nei casi in cui si rendessero necessari.
Per
favorirne la più ampia conoscenza tra gli addetti ed i cittadini, i due
provvedimenti del Garante saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale,
con allegate le decisioni della Commissione europea ed i relativi
documenti.
Trattandosi
di strumenti del tutto innovativi e da sperimentare sul campo, questi
documenti saranno inoltre consultabili sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it
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GARANTE PRIVACY