Direttiva
95/46/CE
24/10/1995
Direttiva 95/46/CE
riguardante il trattamento dei dati personali e la libera circolazione
degli stessi. Gazzetta Ufficiale n. 281 del 23/11/1995, pag.
0031-0050
Preambolo
(omissis.)
(1)
considerando che gli obiettivi della Comunità, enunciati nel trattato,
come è stato modificato dal trattato sull'Unione europea, consistono
nel realizzare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei,
nell'istituire relazioni più strette tra gli Stati che la Comunità
riunisce, nell'assicurare mediante un'azione comune il progresso
economico e sociale eliminando le barriere che dividono l'Europa, nel
promuovere il miglioramento costante delle condizioni di vita delle sue
popolazioni, nel preservare e rafforzare la pace e la libertà e nel
promuovere la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti
dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri nonché dalla
convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali;
(2)
considerando che i sistemi di trattamento dei dati sono al servizio
dell'uomo; che essi, indipendentemente dalla nazionalità o dalla
residenza delle persone fisiche, debbono rispettare le libertà e i
diritti fondamentali delle stesse, in particolare la vita privata, e
debbono contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo
degli scambi nonché al benessere degli individui;
(3)
considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno,
nel quale, conformemente all'articolo 7 A del trattato, è assicurata la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali, esigono non solo che i dati personali possano circolare
liberamente da uno Stato membro all'altro, ma che siano altresì
salvaguardati i diritti fondamentali della persona;
(4)
considerando che nella Comunità si ricorre sempre più frequentemente
al trattamento di dati personali nei vari settori delle attività
economiche e sociali; che i progressi registrati dalle tecnologie
dell'informazione facilitano notevolmente il trattamento e lo scambio di
tali dati;
(5)
considerando che l'integrazione economica e sociale derivante
dall'instaurazione e dal funzionamento del mercato interno ai sensi
dell'articolo 7 A del trattato comporterà necessariamente un sensibile
aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali tra tutti i
soggetti della vita economica e sociale degli Stati membri, siano essi
privati o pubblici; che lo scambio di dati personali tra imprese
stabilite in Stati membri differenti è destinato ad aumentare; che le
amministrazioni nazionali dei vari Stati membri debbono collaborare, in
applicazione del diritto comunitario, e scambiarsi i dati personali per
poter svolgere la loro funzione o esercitare compiti per conto di
un'amministrazione di un altro Stato membro, nell'ambito dello spazio
senza frontiere costituito dal mercato interno;
(6)
considerando, inoltre, che il rafforzamento della cooperazione
scientifica e tecnica e la messa in opera coordinata di nuove reti di
telecomunicazioni nella Comunità richiedono e facilitano la
circolazione transfrontaliera di dati personali;
(7)
considerando che il divario nei livelli di tutela dei diritti e delle
libertà personali, in particolare della vita privata, garantiti negli
Stati membri relativamente al trattamento di dati personali può
impedire la trasmissione dei dati stessi fra territori degli Stati
membri e che tale divario può pertanto costituire un ostacolo
all'esercizio di una serie di attività economiche su scala comunitaria,
falsare la concorrenza e ostacolare, nell'adempimento dei loro compiti,
le amministrazioni che intervengono nell'applicazione del diritto
comunitario; che detto divario nel grado di tutela deriva dalla diversità
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali;
(8)
considerando che, per eliminare gli ostacoli alla circolazione dei dati
personali, il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle
persone relativa- mente al trattamento di tali dati deve essere
equivalente in tutti gli Stati membri; che tale obiettivo, fondamentale
per il mercato interno, non può essere conseguito esclusivamente
attraverso l'azione degli Stati membri, tenuto conto in particolare
dell'ampia divergenza esistente attualmente tra le normative nazionali
in materia e della necessità di coordinarle affinché il flusso
transfrontaliero di dati personali sia disciplinato in maniera coerente
e conforme all'obiettivo del mercato interno ai sensi dell'articolo 7 A
del trattato; che risulta pertanto necessario un intervento della
Comunità ai fini di un ravvicinamento delle legislazioni;
(9)
considerando che, data la protezione equivalente derivante dal
ravvicinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri non
potranno più ostacolare la libera circolazione tra loro di dati
personali per ragioni inerenti alla tutela dei diritti e delle libertà
delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata; che
gli Stati membri disporranno di un margine di manovra di cui potranno
valersi, nell'applicazione della direttiva, i partner economici e
sociali; che potranno quindi precisare nella loro legislazione nazionale
le condizioni generali di liceità dei trattamenti; che così facendo
gli Stati membri si adopereranno per migliorare la protezione
attualmente prevista dalle loro leggi; che, nei limiti di tale margine
di manovra e conformemente al diritto comunitario, potranno verificarsi
divergenze nell'applicazione della direttiva e che queste potranno
ripercuotersi sulla circolazione dei dati sia all'interno dello Stato
membro che nelle Comunità;
(10)
considerando che le legislazioni nazionali relative al trattamento dei
dati personali hanno lo scopo di garantire il rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita
privata, riconosciuto anche dall'articolo 8 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
e dai principi generali del diritto comunitario; che pertanto il
ravvicinamento di dette legislazioni non deve avere per effetto un
indebolimento della tutela da esse assicurata ma deve anzi mirare a
garantire un elevato grado di tutela nella Comunità;
(11)
considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà
delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, contenuti
dalla presente direttiva precisano ed ampliano quelli enunciati dalla
convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione
delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di
carattere personale;
(12)
considerando che i principi di tutela si devono applicare a tutti i
trattamenti di dati personali quando le attività del responsabile del
trattamento rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario;
che deve essere escluso il trattamento di dati effettuato da una persona
fisica nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale
o domestico quali la corrispondenza e la compilazione di elenchi di
indirizzi;
(13)
considerando che le attività previste dai titoli V e VI del trattato
sull'Unione europea attinenti alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla
sicurezza dello Stato o alle attività dello Stato in materia di diritto
penale non rientrano nel campo d'applicazione del diritto comunitario,
fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma
dell'articolo 56, paragrafo 2, dell'articolo 57 e 100 A del trattato;
che il trattamento di dati personali che è necessario alla salvaguardia
del benessere economico dello Stato non rientra nell'ambito della
presente direttiva qualora il trattamento sia legato a questioni di
sicurezza dello Stato;
(14)
considerando che la presente direttiva dovrebbe applicarsi al
trattamento dei dati in forma di suoni e immagini relativi a persone
fisiche, vista la notevole evoluzione in corso nella società
dell'informazione delle tecniche per captare, trasmettere, manipolare,
registrare, conservare o comunicare siffatti dati;
(15)
considerando che il trattamento de suddetti dati rientra nella presente
direttiva soltanto se è automatizzato o se riguarda dati contenuti, o
destinati ad essere contenuti, in un archivio strutturato secondo
criteri specifici relativi alle persone, in modo da consentire un facile
accesso ai dati personali di cui trattasi;
(16)
considerando che nel campo d'applicazione della presente direttiva non
rientra il trattamento di dati in forma di suoni e immagini, quali i
dati di controllo video, finalizzato alla pubblica sicurezza, alla
difesa, alla sicurezza dello Stato o all'esercizio di attività dello
Stato nella sfera del diritto penale o di altre attività che esulano
dal campo d'applicazione del diritto comunitario;
(17)
considerando che, per quanto attiene al trattamento di suoni e immagini
finalizzato all'attività giornalistica o all'espressione letteraria o
artistica, in particolare del settore audiovisivo, i principi della
direttiva hanno un'applicazione limitata, conformemente a quanto dispone
l'articolo 9;
(18)
considerando che, onde evitare che una persona venga privata della
tutela cui ha diritto in forza della presente direttiva, è necessario
che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nella Comunità
rispetti la legislazione di uno degli Stati membri; che, a questo
proposito, è opportuno assoggettare i trattamenti effettuati da una
persona che opera sotto l'autorità del responsabile del trattamento
stabilito in uno Stato membro alla legge di tale Stato;
(19)
considerando che lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro
implica l'esercizio effettivo e reale dell'attività mediante
un'organizzazione stabile; che la forma giuridica di siffatto
stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale
dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a
questo riguardo; che quando un unico responsabile del trattamento è
stabilito nel territorio di diversi Stati membri, in particolare per
mezzo di filiali, esso deve assicurare, segnatamente per evitare che le
disposizioni vengano eluse, che ognuno degli stabilimenti adempia gli
obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile alle attività di
ciascuno di essi;
(20)
considerando che la tutela delle persone prevista dalla presente
direttiva non deve essere impedita dal fatto che il responsabile del
trattamento sia stabilito in un paese terzo; che, in tal caso, è
opportuno che i trattamenti effettuati siano disciplinati dalla legge
dello Stato membro nel quale sono ubicati i mezzi utilizzati per il
trattamento in oggetto e che siano prese le garanzie necessarie per
consentire l'effettivo rispetto dei diritti e degli obblighi previsti
dalla presente direttiva;
(21)
considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le norme di
territorialità applicabili in materia penale;
(22)
considerando che gli Stati membri preciseranno, nella loro legislazione
o in sede di applicazione delle norme di attuazione della presente
direttiva, i requisiti generali di liceità del trattamento dei dati;
che in particolare l'articolo 5, in combinato disposto con gli articoli
7 e 8, consente agli Stati membri di prevedere, indipendentemente dalle
norme generali, condizioni particolari per il trattamento dei dati in
settori specifici e per le varie categorie di dati di cui all'articolo
8;
(23)
considerando che gli Stati membri sono autorizzati ad assicurare la
messa in opera della tutela delle persone sia mediante una legge
generale relativa alla tutela delle persone contro il trattamento dei
dati personali, sia mediante leggi settoriali, quali quelle relative ad
esempio agli istituti di statistica;
(24)
considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le
normative relative alla tutela delle persone giuridiche riguardo al
trattamento dei dati che le riguardano;
(25)
considerando che i principi di tutela si esprimono, da un lato, nei vari
obblighi a carico delle persone, autorità pubbliche, imprese, agenzie o
altri organismi responsabili del trattamento, obblighi relativi in
particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla
notificazione all'autorità di controllo, alle circostanze in cui il
trattamento può essere effettuato e, dall'altro, nel diritto delle
persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di esserne informate,
di poter accedere ai dati, e chiederne la rettifica, o di opporsi al
trattamento in talune circostanze;
(26)
considerando che i principi della tutela si devono applicare ad ogni
informazione concernente una persona identificata o identificabile; che,
per determinare se una persona è identificabile, è opportuno prendere
in considerazione l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente
utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare
detta persona; che i principi della tutela non si applicano a dati resi
anonimi in modo tale che la persona interessata non è più
identificabile; che i codici di condotta ai sensi dell'articolo 27
possono costituire uno strumento utile di orientamento sui mezzi grazie
ai quali dati possano essere resi anonimi e registrati in modo da
rendere impossibile l'identificazione della persona interessata;
(27)
considerando che la tutela delle persone fisiche deve essere applicata
al trattamento dei dati sia automatizzato sia manuale; che la portata
della tutela non deve infatti dipendere dalle tecniche impiegate poiché,
in caso contrario, sussisterebbero gravi rischi di elusione delle
disposizioni; che nondimeno, riguardo al trattamento manuale, la
presente direttiva si applica soltanto agli archivi e non ai fascicoli
non strutturati; che, in particolare, il contenuto di un archivio deve
essere strutturato secondo criteri specifici relativi alle persone che
consentano un facile accesso ai dati personali; che, in conformità alla
definizione dell'articolo 2, lettera c), i diversi criteri che
determinano gli elementi che costituiscono un insieme strutturato di
dati personali, nonché i diversi criteri in virtù dei quali un
siffatto insieme è accessibile, possono essere precisati dai singoli
Stati membri; che i fascicoli o le serie di fascicoli, nonché le
rispettive copertine, non strutturati secondo criteri specifici, non
rientrano in nessun caso nel campo di applicazione della presente
direttiva;
(28)
considerando che qualsivoglia trattamento di dati personali deve essere
eseguito lealmente e lecitamente nei confronti delle persone interessate;
che esso deve in particolare avere per oggetto dati adeguati, pertinenti
e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite; che tali finalità
devono essere esplicite e legittime e specificate al momento della
raccolta dei dati; che le finalità dei trattamenti successivi alla
raccolta non possono essere incompatibili con quelle originariamente
specificate;
(29)
considerando che l'ulteriore trattamento di dati personali per scopi
storici, statistici o scientifici non è generalmente considerato
incompatibile con le finalità per le quali i dati erano stati
preventivamente raccolti, purché gli Stati membri forniscano adeguate
garanzie; che tali garanzie devono soprattutto impedire l'uso dei dati
per l'adozione di misure o decisioni nei confronti di singole persone;
(30)
considerando che, per essere lecito, il trattamento di dati personali
deve essere inoltre basato sul consenso della persona interessata oppure
deve essere necessario ai fini della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto vincolante per la persona interessata, oppure deve essere
previsto dalla legge, per l'esecuzione di un compito nell'interesse
pubblico o per l'esercizio dell'autorità pubblica, o nell'interesse
legittimo di un singolo individuo, a condizione che gli interessi o i
diritti e le libertà della persona interessata non abbiano la
prevalenza; che, segnatamente, per garantire un equilibrio degli
interessi in causa, pur assicurando una concorrenza effettiva, gli Stati
membri possono precisare le condizioni alle quali dati personali possono
essere usati e comunicati a terzi nell'ambito di attività lecite di
gestione corrente delle imprese o di altri organismi; che essi possono
parimenti precisare le condizioni alle quali può essere effettuata la
comunicazione a terzi di dati personali a fini di prospezione, sia che
si tratti di invio di materiale pubblicitario che di invio di materiale
promosso da un'associazione a scopo benefico o da altre associazioni o
fondazioni, ad esempio a carattere politico, nel rispetto delle
disposizioni volte a consentire alle persone interessate di opporsi
senza dover fornire una motivazione e senza spese al trattamento dei
dati che le riguardano;
(31)
considerando che un trattamento di dati personali deve essere ugualmente
considerato lecito quando è effettuato per tutelare un interesse
essenziale alla vita della persona interessata;
(32)
considerando che spetta alle legislazioni nazionali stabilire se il
responsabile del trattamento investito di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri debba essere una
pubblica amministrazione o un altro soggetto di diritto pubblico o di
diritto privato, quale un'associazione professionale;
(33)
considerando che i dati che possono per loro natura ledere le libertà
fondamentali o la vita privata non dovrebbero essere oggetto di
trattamento, salvo esplicito consenso della persona interessata; che
tuttavia le deroghe a questo divieto devono essere espressamente
previste nei casi di necessità specifiche, segnatamente laddove il
trattamento di tali dati viene eseguito da persone assoggettate per
legge all'obbligo del segreto professionale per taluni fini connessi
alla sanità o per le legittime attività di talune associazioni o
fondazioni il cui scopo consista nel permettere l'esercizio delle libertà
fondamentali;
(34)
considerando che gli Stati membri devono anche essere autorizzati,
quando un motivo di interesse pubblico rilevante lo giustifichi, a
derogare al divieto di trattamento di categorie di dati di natura
delicata in settori quali la pubblica sanità e la protezione sociale -
soprattutto al fine di assicurare la qualità e la redditività per
quanto riguarda le procedure per rispondere alle richieste di
prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria
-, la ricerca scientifica nonché le statistiche pubbliche; che spetta
loro tuttavia prevedere le garanzie appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e la vita privata delle persone;
(35)
considerando inoltre che il trattamento di dati personali da parte di
pubbliche autorità per la realizzazione degli scopi, previsti dal
diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di
associazioni religiose ufficialmente riconosciute viene effettuato per
motivi di rilevante interesse pubblico;
(36)
considerando che, se nelle attività connesse con le elezioni il
funzionamento del sistema democratico rende necessaria, in alcuni Stati
membri, la raccolta da parte di partiti politici di dati sulle opinioni
politiche delle persone, può essere consentito il trattamento di
siffatti dati per motivi di interesse pubblico rilevante, purché siano
stabilite garanzie appropriate;
(37)
considerando che il trattamento di dati personali a scopi giornalistici
o di espressione artistica o letteraria, in particolare nel settore
audiovisivo deve beneficiare di deroghe o di limitazioni a determinate
disposizioni della presente direttiva ove sia necessario per conciliare
i diritti fondamentali della persona con la libertà di espressione ed
in particolare la libertà di ricevere o di comunicare informazioni,
quale garantita in particolare dall'articolo 10 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali; che pertanto, al fine di stabilire un equilibrio fra i
diritti fondamentali, gli Stati membri devono prevedere le deroghe e le
limitazioni necessarie in materia di misure generali concernenti la
legittimità del trattamento di dati, di misure relative al
trasferimento di dati nei paesi terzi nonché di competenze degli uffici
preposti al controllo; che tuttavia ciò non dovrebbe permettere agli
Stati membri di prevedere deroghe alle misure di garanzia della
sicurezza del trattamento; che agli uffici preposti al controllo in tale
settore dovrebbero essere parimenti conferite almeno determinate
competenze a posteriori, ad esempio la competenza di pubblicare
periodicamente una relazione o di adire l'autorità giudiziaria;
(38)
considerando che il trattamento leale dei dati presuppone che le persone
interessate possano conoscere l'esistenza del trattamento e disporre,
quando i dati che le riguardano sono forniti direttamente da loro, di
un'informazione effettiva e completa in merito alle circostanze della
raccolta;
(39)
considerando che alcuni trattamenti riguardano dati che il responsabile
non ha raccolto direttamente presso la persona interessata; che è
peraltro possibile che taluni dati siano legittimamente comunicati a
terzi anche se tale comunicazione non era stata prevista all'atto della
raccolta dei dati presso la persona interessata; che, in tutti questi
casi, la persona interessata deve essere informata al momento della
registrazione dei dati o al massimo quando essi sono comunicati per la
prima volta a terzi;
(40)
considerando che non è tuttavia necessario imporre tale obbligo se la
persona interessata è già informata; che, inoltre, tale obbligo non è
previsto se la registrazione o la comunicazione sono espressamente
previste dalla legge ovvero se informare la persona interessata risulta
impossibile o implica uno sforzo eccessivo, come può verificarsi per i
trattamenti a fini storici, statistici o scientifici; che in questo caso
si può tener conto del numero di persone interessate, dell'antichità
dei dati e delle eventuali misure di compensazione;
(41)
considerando che una persona deve godere del diritto d'accesso ai dati
che la riguardano e che sono oggetto di trattamento, per poter
verificare, in particolare, la loro esattezza e la liceità del
trattamento; che, per le stesse ragioni, le persone devono avere inoltre
il diritto di conoscere la logica su cui si basa il trattamento
automatizzato dei dati che le riguardano, perlomeno nel caso delle
decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1; che tale
diritto deve lasciare impregiudicati il segreto industriale e aziendale
e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che
tutelano il software; che ciò non dovrebbe comunque tradursi nel
rifiuto di fornire qualsiasi informazione alla persona interessata;
(42)
considerando che gli Stati membri possono, a beneficio della persona
interessata o a tutela dei diritti e delle libertà altrui, limitare il
diritto d'accesso e d'informazione; che possono, ad esempio, precisare
che l'accesso ai dati medici è possibile soltanto per il tramite del
personale sanitario;
(43)
considerando che gli Stati membri possono altresì imporre analoghe
restrizioni al diritto di accesso e di informazione e ad alcuni obblighi
del responsabile del trattamento nella misura in cui tali restrizioni
siano necessarie per salvaguardare, ad esempio, la sicurezza nazionale,
la difesa, la pubblica sicurezza, importanti interessi economici o
finanziari di uno Stato membro o dell'Unione, nonché per indagini e
procedimenti penali e in caso di violazioni dell'etica delle professioni
regolamentate; che occorre elencare, a titolo di deroghe e restrizioni,
i compiti di controllo, di indagine o di regolamentazione necessari
negli ultimi tre settori suindicati relativamente alla pubblica
sicurezza, agli interessi economici o finanziari e alla repressione
penale; che l'elenco dei compiti relativi a questi tre settori lascia
impregiudicata la legittimità delle deroghe e restrizioni giustificate
da ragioni di sicurezza di Stato e di difesa;
(44)
considerando che gli Stati membri possono essere indotti, in forza di
disposizioni di diritto comunitario, a derogare alle disposizioni della
presente direttiva in materia di diritto d'accesso, di informazione
delle persone e di qualità dei dati, onde salvaguardare alcune delle
finalità di cui sopra;
(45)
considerando che, in caso di dati che potrebbero essere oggetto di un
trattamento lecito per ragioni di interesse pubblico, di esercizio
dell'autorità pubblica o di interesse legittimo di un singolo,
qualsiasi persona interessata dovrebbe comunque avere il diritto, per
ragioni preminenti e legittime connesse alla sua situazione particolare,
di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano; che gli Stati
membri hanno tuttavia la facoltà di prevedere disposizioni nazionali
contrarie;
(46)
considerando che la tutela dei diritti e delle libertà delle persone
interessate relativamente al trattamento di dati personali richiede
l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative sia al momento
della progettazione che a quello dell'esecuzione del trattamento, in
particolare per garantirne la sicurezza ed impedire in tal modo
qualsiasi trattamento non autorizzato; che spetta agli Stati membri
accertarsi che il responsabile del trattamento osservi tali misure; che
queste devono assicurare un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto
delle conoscenze tecniche e dei costi dell'esecuzione rispetto ai rischi
che i trattamenti presentano e alla natura dei dati da proteggere;
(47)
considerando che, laddove un messaggio contenente dati personali sia
trasmesso tramite un servizio di telecomunicazioni o di posta
elettronica, finalizzato unicamente alla trasmissione di siffatti
messaggi, si considera, di norma, responsabile del trattamento dei dati
personali contenuti del messaggio la persona che lo ha emanato e non la
persona che presta il servizio di trasmissione; che tuttavia le persone
che prestano tali servizi sono di norma considerate responsabili del
trattamento dei dati personali supplementari necessari per il
funzionamento del servizio;
(48)
considerando che la notificazione all'autorità di controllo ha lo scopo
di dare pubblicità alle finalità del trattamento ed alle sul
principali caratteristiche, per consentirne il controllo secondo le
norme nazionali di attuazione della presente direttiva;
(49)
considerando che, al fine di evitare formalità amministrative improprie,
possono essere previste dagli Stati membri misure di esenzione
dall'obbligo di notificazione o di semplificazione di quest'ultima per i
trattamenti che non sono tali da recare pregiudizio ai diritti e alle
libertà delle persone interessate, purché siano conformi ad un atto
adottato dallo Stato membro che ne precisi i limiti; che gli Stati
membri possono analogamente prevedere esenzioni o semplificazioni
qualora una persona incaricata dal responsabile del trattamento si
accerti che i trattamenti effettuati non sono tali da ledere i diritti e
le libertà delle persone interessate; che detto incaricato della
protezione dei dati, dipendente o meno del responsabile del trattamento,
deve essere in grado di esercitare le sue funzioni in modo del tutto
indipendente;
(50)
considerando che potrebbero essere previste esenzioni o semplificazioni
per i trattamenti il cui unico scopo sia la tenuta di registri
finalizzati, ai sensi del diritto nazionale, all'informazione del
pubblico e aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque dimostri
un interesse legittimo;
(51)
considerando che il responsabile del trattamento beneficiario della
semplificazione o dell'esenzione dall'obbligo di notificazione non è
tuttavia dispensato da nessuno degli altri obblighi che gli incombono a
norma della presente direttiva;
(52)
considerando che, in questo contesto, il controllo a posteriori da parte
delle autorità competenti deve essere ritenuto di norma sufficiente;
(53)
considerando che, tuttavia, alcuni trattamenti possono presentare rischi
particolari per i diritti e le libertà delle persone interessate, per
natura, portata o finalità, quali quello di escludere una persona dal
beneficio di un diritto, di una prestazione o di un contratto, ovvero a
causa dell'uso particolare di una tecnologia nuova; che spetta agli
Stati membri, se lo vorranno, precisare tali rischi nella legislazione
nazionale;
(54)
considerando che il numero dei trattamenti che presentano tali rischi
particolari dovrebbe essere molto esiguo rispetto al totale dei
trattamenti effettuati nella società; che, per siffatti trattamenti,
gli Stati membri devono prevedere, prima che inizi il trattamento, un
esame da parte dell'autorità di controllo, o dell'incaricato della
protezione dei dati in collaborazione con essa; che a seguito di tale
esame preliminare l'autorità di controllo può, in base al diritto
nazionale d'applicazione, formulare un parere o autorizzare il
trattamento dei dati; che detto esame può aver luogo anche durante il
processo di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale
ovvero di un provvedimento basato su tale provvedimento legislativo, in
cui si definisca la natura del trattamento e si precisino le garanzie
appropriate;
(55)
considerando che, in caso di violazione dei diritti delle persone
interessate da parte del responsabile del trattamento, le legislazioni
nazionali devono prevedere vie di ricorso giurisdizionale; che i danni
cagionati alle persone per effetto di un trattamento illecito devono
essere riparati dal responsabile del trattamento, il quale può essere
esonerato dalla propria responsabilità se prova che l'evento dannoso
non gli è imputabile, segnatamente quando dimostra l'esistenza di un
errore della persona interessata o un caso di forza maggiore; che
sanzioni debbono essere applicate nei confronti di qualsiasi soggetto di
diritto privato o di diritto pubblico che non rispetti le norme
nazionali di attuazione della presente direttiva;
(56)
considerando che lo sviluppo degli scambi internazionali comporta
necessariamente il trasferimento oltre frontiera di dati personali; che
la tutela delle persone garantita nella Comunità dalla presente
direttiva non osta al trasferimento di dati personali verso paesi terzi
che garantiscano un livello di protezione adeguato; che l'adeguatezza
della tutela offerta da un paese terzo deve essere valutata in funzione
di tutte le circostanze relative ad un trasferimento o ad una categoria
di trasferimenti;
(57)
considerando, per contro, che deve essere vietato il trasferimento di
dati personali verso un paese terzo che non offre un livello di
protezione adeguato;
(58)
considerando che devono essere previste, in talune circostanze, deroghe
a tale divieto a condizione che la persona interessata vi abbia
consentito, che il trasferimento sia necessario in relazione ad un
contratto o da un'azione legale, oppure qualora il trasferimento sia
necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, per
esempio in casi di scambi internazionali di dati tra le amministrazioni
fiscali o doganali oppure tra i servizi competenti per la sicurezza
sociale, o qualora il trasferimento avvenga da un registro previsto
dalla legge e destinato ad essere consultato dal pubblico o dalle
persone aventi un interesse legittimo; che tale trasferimento non deve
riguardare la totalità dei dati o delle categorie di dati contenuti nel
registro suddetto; che il trasferimento di un registro destinato ad
essere consultato dalle persone aventi un interesse legittimo dovrebbe
essere possibile soltanto su richiesta di tali persone o qualora esse ne
siano i destinatari;
(59)
considerando che possono essere adottate misure particolari per
rimediare al livello di protezione insufficiente di un paese terzo,
qualora il responsabile del trattamento offra le opportune garanzie; che
inoltre debbono essere previste procedure di negoziato fra la Comunità
e i paesi terzi in questione;
(60)
considerando che comunque i trasferimenti di dati verso i paesi terzi
possono aver luogo soltanto nel pieno rispetto delle disposizioni prese
dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva, in
particolare dell'articolo 8;
(61)
considerando che gli Stati membri e la Commissione, nei rispettivi
settori di competenza, devono incoraggiare gli ambienti professionali
interessati a elaborare codici di condotta destinati a favorire, secondo
le caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in taluni
settori, l'attuazione della presente direttiva nel rispetto delle
disposizioni nazionali di applicazione della stessa;
(62)
considerando che la designazione di autorità di controllo che agiscano
in modo indipendente in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale
per la tutela delle persone con riguardo al trattamento di dati
personali;
(63)
considerando che tali autorità devono disporre dei mezzi necessari
all'adempimento dei loro compiti, siano essi poteri investigativi o di
intervento, segnatamente in caso di reclami di singoli individui, nonché
poteri di avviare azioni legali; che esse debbono contribuire alla
trasparenza dei trattamenti effettuati nello Stato membro da cui
dipendono;
(64)
considerando che le autorità dei vari Stati membri sono tenute a
collaborare nello svolgimento dei propri compiti in modo tale da
assicurare che le norme relative alla tutela vengano pienamente
rispettate in tutta l'Unione europea;
(65)
considerando che, a livello comunitario, deve essere istituito un gruppo
per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati
personali e che esso deve esercitare le sue funzioni in piena
indipendenza; che, tenuto conto di tale carattere specifico, esso deve
consigliare la Commissione e contribuire in particolare all'applicazione
omogenea delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva;
(66)
considerando che, in ordine al trasferimento di dati verso i paesi terzi,
l'applicazione della presente direttiva richiede l'attribuzione alla
Commissione di competenze d'esecuzione nonché l'istituzione di una
procedura secondo le modalità fissate nella decisione 87/373/CEE del
Consiglio (4);
(67)
considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo su un
"modus vivendi" tra Parlamento europeo, Consiglio e
Commissione sulle misure di attuazione degli atti adottati in base alla
procedura stabilita all'articolo 189 B del trattato CE;
(68)
considerando che i principi della tutela dei diritti e delle libertà
delle persone, in particolare del rispetto della vita privata, con
riguardo al trattamento di dati personali, oggetto della presente
direttiva, potranno essere completati o precisati, soprattutto per
taluni settori, da norme specifiche ad essi conformi;
(69)
considerando che è opportuno concedere agli Stati membri un termine non
superiore a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle
disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, per
consentire loro di applicare progressivamente a tutti i trattamenti già
realizzati dette nuove disposizioni nazionali; che per agevolare
un'applicazione efficiente in termini di costi sarà concesso agli Stati
membri un ulteriore periodo che si concluderà dodici anni dopo la data
di adozione della presente direttiva, in modo tale che venga assicurata
la conformità degli archivi manuali esistenti con alcune disposizioni
della direttiva; che i dati contenuti in detti archivi e oggetto di un
trattamento manuale effettivo nel corso di questo periodo di transizione
supplementare devono essere resi conformi con le presenti disposizioni
all'atto di tale trattamento attivo;
(70)
considerando che non occorre che la persona interessata dia nuovamente
il suo consenso affinché il responsabile possa proseguire, dopo
l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della
presente direttiva, i trattamenti dei dati di natura delicata necessari
all'esecuzione di un contratto concluso in base ad un consenso libero e
con cognizione di causa prima dell'entrata in vigore delle suddette
disposizioni;
(71)
considerando che la presente direttiva non osta alla disciplina da parte
uno Stato membro delle attività di invio di materiale pubblicitario
destinato ai consumatori residenti nel proprio territorio, purché detta
disciplina non riguardi la tutela delle persone relativamente al
trattamento dei dati personali;
(72)
considerando che la presente direttiva consente che nell'applicazione
dei principi in essa stabiliti si tenga conto del principio dell'accesso
del pubblico ai documenti ufficiali,
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
(Artt.
1 - 4 )
Art.
1 Oggetto della direttiva
1.
Gli Stati membri garantiscono, conformemente alle disposizioni della
presente direttiva, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali
delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata,
con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Gli Stati membri non possono restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali tra Stati membri, per motivi connessi
alla tutela garantita a norma del paragrafo 1.
Art.
2 Definizioni
Ai
fini della presente direttiva si intende per:
a) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una
persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata");
si considera identificabile la persona che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un
numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica,
economica, culturale o sociale;
b) "trattamento di dati personali" ("trattamento"):qualsiasi
operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta,
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o
la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento,
la cancellazione o la distruzione;
c) "archivio di dati personali" ("archivio"):qualsiasi
insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri
determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia
centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o
geografico;
d) "responsabile del trattamento": la persona fisica o
giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo
che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti
del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi del
trattamento sono determinati da disposizioni legislative o regolamentari
nazionali o comunitarie, il responsabile del trattamento o i criteri
specifici per al sua designazione possono essere fissati dal diritto
nazionale o comunitario;
e) "incaricato del trattamento": la persona fisica o giuridica,
l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che
elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;
f) "terzi": la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia la persona
interessata, il responsabile del trattamento, l'incaricato del
trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto la
loro autorità diretta;
g) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve
comunicazione di dati, che si tratti o meno di un terzo. Tuttavia, le
autorità che possono ricevere comunicazione di dati nell'ambito di una
missione d'inchiesta specifica non sono considerate destinatari;
h) "consenso della persona interessata": qualsiasi
manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la
persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano
oggetto di un trattamento.
Art.
3 Campo d'applicazione
1.
Le disposizioni della presente direttiva si applicano al trattamento di
dati personali interamente o parzialmente automatizzato nonché al
trattamento non automatizzato di dati personali contenuti o destinati a
figurare negli archivi.
2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai
trattamenti di dati personali: - effettuati per l'esercizio di attività
che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario,
come quelle previste dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea
e comunque ai trattamenti aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la
difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello
Stato, laddove tali trattamenti siano connessi a questioni di sicurezza
dello Stato) e le attività dello Stato in materia di diritto penale; -
effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a
carattere esclusivamente personale o domestico.
Art.
4 Diritto nazionale applicabile
1.
Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per
l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:
a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del
responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora
uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di
più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per
assicurare l'osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti,
degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile;
b) il cui responsabile non è stabilito nel territorio dello Stato
membro, ma in un luogo in cui si applica la sua legislazione nazionale,
a norma del diritto internazionale pubblico;
c) il cui responsabile, non stabilito nel territorio della Comunità,
ricorre, ai fini del trattamento di dati personali, a strumenti,
automatizzati o non automatizzati, situati nel territorio di detto Stato
membro, a meno che questi non siano utilizzati ai soli fini di transito
nel territorio della Comunità europea.
2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), il responsabile
del trattamento deve designare un rappresentante stabilito nel
territorio di detto Stato membro, fatte salve le azioni che potrebbero
essere promosse contro lo stesso responsabile del trattamento.
CAPO
II - CONDIZIONI GENERALI DI LICEITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI
Art.
5
Gli
Stati membri precisano, nei limiti delle disposizioni del presente capo,
le condizioni alle quali i trattamenti di dati personali sono leciti.
SEZIONE
I - Principi relativi alla qualità dei dati
Art.
6
1.
Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:
a) trattati lealmente e lecitamente;
b) rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e
successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità.
Il trattamento successivo dei dati per scopi storici, statistici o
scientifici non è ritenuto incompatibile, purché gli Stati membri
forniscano garanzie appropriate;
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere prese tutte le
misure ragionevoli per cancellare o rettificare i dati inesatti o
incompleti rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o sono
successivamente trattati, cancellati o rettificati;
e) conservati in modo da consentire l'identificazione delle persone
interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono
successivamente trattati. Gli Stati membri prevedono garanzie adeguate
per i dati personali conservati oltre il suddetto arco di tempo per
motivi storici, statistici o scientifici.
2. Il responsabile del trattamento e tenuto a garantire il rispetto
delle disposizioni del paragrafo 1.
SEZIONE
II - Principi relativi alla legittimazione dei dati
Art.
7
Gli
Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere
effettuato soltanto quando:
a)
la persona interessata ha manifestato il proprio consenso in maniera
inequivocabile, oppure
b)
è necessario all'esecuzione del contratto concluso con la persona
interessata o all'esecuzione di misure precontrattuali prese su
richiesta di tale persona, oppure
c)
è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
responsabile del trattamento, oppure
d)
è necessario per la salvaguardia dell'interesse vitale della persona
interessata, oppure
e)
è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
responsabile del trattamento o il terzo a cui vengono comunicati i dati,
oppure
f)
è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del
responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono
comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i
diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che
richiedono tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.
SEZIONE
III - Categorie particolari di trattamenti
Art.
8 Trattamenti riguardanti categorie particolari di dati
1. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati personali che
rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché
il trattamento di dati relativi alla salute e alla vita sessuale.
2.
Il paragrafo 1 non si applica qualora:
a)
la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito a tale
trattamento, salvo nei casi in cui la legislazione dello Stato membro
preveda che il consenso della persona interessata non sia sufficiente
per derogare al divieto di cui al paragrafo 1, oppure
b)
il trattamento sia necessario, per assolvere gli obblighi e i diritti
specifici del responsabile del trattamento in materia di diritto del
lavoro, nella misura in cui il trattamento stesso sia autorizzato da
norme nazionali che prevedono adeguate garanzie, oppure
c)
il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale
della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona
interessata è nell'incapacità fisica o giuridica di dare il proprio
consenso; o
d)
il trattamento sia effettuato, con garanzie adeguate, da una fondazione,
un'associazione o qualsiasi altro organismo che non persegua scopi di
lucro e rivesta carattere politico, filosofico, religioso o sindacale,
nell'ambito del suo scopo lecito e a condizione che riguardi unicamente
i suoi membri o le persone che abbiano contatti regolari con la
fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo del suo oggetto e che
i dati non vengano comunicati a terzi senza il consenso delle persone
interessate; o
e)
il trattamento riguardi dati resi manifestamente pubblici dalla persona
interessata o sia necessario per costituire, esercitare o difendere un
diritto per via giudiziaria.
3. Il paragrafo 1 non si applica quando il trattamento dei dati è
necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla
somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura e quando il
trattamento dei medesimi dati viene effettuato da un professionista in
campo sanitario soggetto al segreto professionale sancito dalla
legislazione nazionale, comprese le norme stabilite dagli organi
nazionali competenti, o da un'altra persona egualmente soggetta a un
obbligo di segreto equivalente.
4. Purché siano previste le opportune garanzie, gli Stati membri
possono, per motivi di interesse pubblico rilevante, stabilire ulteriori
deroghe oltre a quelle previste dal paragrafo 2 sulla base della
legislazione nazionale o di una decisione dell'autorità di controllo.
5. I trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle
condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati
solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite
opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte
salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base
ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e
specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può
essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica. Gli Stati
membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni
amministrative o procedimenti civili siano ugualmente effettuati sotto
controllo dell'autorità pubblica.
6. Le deroghe al paragrafo 1 di cui ai paragrafi 4 e 5 sono notificate
alla Commissione.
7. Gli Stati membri determinano a quali condizioni un numero nazionale
di identificazione o qualsiasi altro mezzo identificativo di portata
generale può essere oggetto di trattamento.
Art.
9 Trattamento di dati personali e libertà d'espressione
Gli
Stati membri prevedono, per il trattamento di dati personali effettuato
esclusivamente a scopi giornalistici o di espressione artistica o
letteraria, le esenzioni o le deroghe alle disposizioni del presente
capo e dei capi IV e VI solo qualora si rivelino necessarie per
conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà
d'espressione.
SEZIONE
IV - Informazione della persona interessata
Art.
10 Informazione in caso di raccolta dei dati presso la persona
interessata
Gli
Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, o il suo
rappresentante, debba fornire alla persona presso la quale effettua la
raccolta dei dati che la riguardano almeno le informazioni elencate qui
di seguito, a meno che tale persona ne sia già informata:
a) l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo
rappresentante;
b) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati;
c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue: - i destinatari o le
categorie di destinatari dei dati, - se rispondere alle domande è
obbligatorio o volontario, nonché le possibili conseguenze di una
mancata risposta, - se esistono diritti di accesso ai dati e di
rettifica in merito ai dati che la riguardano nella misura in cui, in
considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati vengono
raccolti, tali informazioni siano necessarie per effettuare un
trattamento leale nei confronto della persona interessata.
Art.
11 Informazione in caso di dati non raccolti presso la persona
interessata
1.
In caso di dati non raccolti presso la persona interessata, gli Stati
membri dispongono che, al momento della registrazione dei dati o qualora
sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al più tardi
all'atto della prima comunicazione dei medesimi, il responsabile del
trattamento o il suo rappresentante debba fornire alla persona
interessata almeno le informazioni elencate qui di seguito, a meno che
tale persona ne sia già informata:
a)
l'identità del responsabile del trattamento ed eventualmente del suo
rappresentante,
b) le finalità del trattamento,
c) ulteriori informazioni riguardanti quanto segue: - le categorie di
dati interessate, - i destinatari o le categorie di destinatari dei dati,
- se esiste un diritto di accesso ai dati e di rettifica in merito ai
dati che la riguardano, nella misura in cui, in considerazione delle
specifiche circostanze in cui i dati vengono raccolti, tali informazioni
siano necessarie per effettuare un trattamento leale nei confronti della
persona interessata.
2.
Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando, in particolare
nel trattamento di dati a scopi statistici, o di ricerca storica o
scientifica, l'informazione della persona interessata si rivela
impossibile o richiede sforzi sproporzionati o la registrazione o la
comunicazione è prescritta per legge. In questi casi gli Stati membri
prevedono garanzie appropriate.
SEZIONE
V - Diritto di accesso ai dati da parte della persona interessata
Art.
12 Diritto di accesso
Gli
Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di
ottenere dal responsabile del trattamento:
a)
liberamente e senza costrizione, ad intervalli ragionevoli e senza
ritardi o spese eccessivi: - la conferma dell'esistenza o meno di
trattamenti di dati che la riguardano, e l'informazione almeno sulle
finalità dei trattamenti, sulle categorie di dati trattati, sui
destinatari o sulle categorie di destinatari cui sono comunicati i dati;
- la comunicazione in forma intelligibile dei dati che sono oggetto dei
trattamenti, nonché di tutte le informazioni disponibili sull'origine
dei dati; - la conoscenza della logica applicata nei trattamenti
automatizzati dei dati che lo interessano, per lo meno nel caso delle
decisioni automatizzate di cui all'articolo 15, paragrafo 1;
b)
a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei
dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente
direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto
dei dati;
c)
la notificazione ai terzi, ai quali sono stati comunicati i dati, di
qualsiasi rettifica, cancellazione o congelamento, effettuati
conformemente alla lettera b), se non si dimostra che è impossibile o
implica uno sforzo sproporzionato.
SEZIONE
VI - Deroghe e restrizioni
Art.
13 Deroghe e restrizioni
1.
Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a
limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle
disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 10,
dell'articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale
restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:
a) della sicurezza dello Stato;
b) della difesa;
c) della pubblica sicurezza;
d) della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del
perseguimento di infrazioni penali o di violazioni della deontologia
delle professioni regolamentate;
e) di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro
o dell'Unione europea, anche in materia monetaria, di bilancio e
tributaria;
f) di un compito di controllo, ispezione o disciplina connesso, anche
occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri nei casi di cui
alle lettere c), d) ed e);
g) della protezione della persona interessata o dei diritti e delle
libertà altrui.
2. Fatte salve garanzie legali appropriate, che escludano in particolare
che i dati possano essere utilizzati a fini di misure o di specifiche
decisioni che si riferiscono a persone, gli Stati membri possono, nel
caso in cui non sussista manifestamente alcun rischio di pregiudizio
alla vita privata della persona interessata, limitare con un
provvedimento legislativo i diritti di cui all'articolo 13 qualora i
dati siano trattati esclusivamente ai fini della ricerca scientifica o
siano memorizzati sotto forma di dati personali per un periodo che non
superi quello necessario alla sola finalità di elaborazione delle
statistiche.
SEZIONE
VII - Diritto di opposizione della persona interessata
Art.
14 Diritto di opposizione della persona interessata
Gli
Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:
a)
almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in
qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla
sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano,
salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso
di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile
non può più riguardare tali dati;
b)
di opporsi, su richiesta e gratuitamente, al trattamento dei dati
personali che la riguardano previsto dal responsabile del trattamento a
fini di invio di materiale pubblicitario ovvero di essere informata
prima che i dati personali siano, per la prima volta, comunicati a terzi
o utilizzati per conto di terzi, a fini di invio di materiale
pubblicitario; la persona interessata deve essere informata in modo
esplicito del diritto di cui gode di opporsi gratuitamente alla
comunicazione o all'utilizzo di cui sopra.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le
persone interessate siano a conoscenza che esiste il diritto di cui al
primo comma della lettera b).
Art.
15 Decisioni individuali automatizzate
1.
Gli Stati membri riconoscono a qualsiasi persona il diritto di non
essere sottoposta ad una decisione che produca effetti giuridici o abbia
effetti significativi nei suoi confronti fondata esclusivamente su un
trattamento automatizzato di dati destinati a valutare taluni aspetti
della sua personalità, quali il rendimento professionale, il credito,
l'affidabilità, il comportamento, ecc.
2.
Gli Stati membri dispongono, salve le altre disposizioni della presente
direttiva, che una persona può essere sottoposta a una decisione di cui
al paragrafo 1, qualora una tale decisione:
a) sia presa nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, a condizione che la domanda relativa alla conclusione o
all'esecuzione del contratto, presentata dalla persona interessata sia
stata accolta, oppure che misure adeguate, fra le quali la possibilità
di far valere il proprio punto di vista garantiscano la salvaguardia del
suo interesse legittimo, oppure
b) sia autorizzata da una legge che precisi i provvedimenti atti a
salvaguardare un interesse legittimo della persona interessata.
SEZIONE
VIII - Riservatezza e sicurezza dei trattamenti
Art.
16 Riservatezza dei trattamenti
L'incaricato
del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella
del responsabile del trattamento non deve elaborare i dati personali ai
quali ha accesso, se non dietro istruzione del responsabile del
trattamento oppure in virtù di obblighi legali.
Art.
17 Sicurezza dei trattamenti
1.
Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve
attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di
garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale
o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla
diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il
trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete, o da
qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali. Tali
misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in
materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza
appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura
dei dati da proteggere.
2.
Gli Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento, quando
quest'ultimo sia eseguito per suo conto, deve scegliere un incaricato
del trattamento che presenti garanzie sufficienti in merito alle misure
di sicurezza tecnica e di organizzazione dei trattamenti da effettuare e
deve assicurarsi del rispetto di tali misure.
3.
L'esecuzione dei trattamenti su commissione deve essere disciplinata da
un contratto o da un atto giuridico che vincoli l'incaricato del
trattamento al responsabile del trattamento e che preveda segnatamente:
- che l'incaricato del trattamento operi soltanto su istruzioni del
responsabile del trattamento; - che gli obblighi di cui al paragrafo 1,
quali sono definiti dalla legislazione dello Stato membro nel quale è
stabilito l'incaricato del trattamento, vincolino anche quest'ultimo.
4.
A fini di conservazione delle prove, gli elementi del contratto o
dell'atto giuridico relativi alla protezione dei dati e i requisiti
concernenti le misure di cui al paragrafo 1 sono stipulati per iscritto
o in altra forma equivalente.
SEZIONE
IX - Notificazione
Articolo
18. Obbligo di notificazione all'autorità di controllo
1.
Gli Stati membri prevedono un obbligo di notificazione a carico del
responsabile del trattamento, od eventualmente del suo rappresentante,
presso l'autorità di controllo di cui all'articolo 30, prima di
procedere alla realizzazione di un trattamento, o di un insieme di
trattamenti, interamente o parzialmente automatizzato, destinato al
conseguimento di una o più finalità correlate.
2.
Gli Stati membri possono prevedere una semplificazione o l'esonero
dall'obbligo di notificazione soltanto nei casi e alle condizioni
seguenti: - qualora si tratti di categorie di trattamento che, in
considerazione dei dati oggetto di trattamento, non siano tali da recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà della persona interessata, essi
precisano le finalità dei trattamenti, i dati o le categorie dei dati
trattati, la categoria o le categorie di persone interessate, i
destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati i dati e
il periodo di conservazione dei dati, e/o - qualora il responsabile del
trattamento designi, conformemente alla legislazione nazionale
applicabile, un incaricato della protezione dei dati, a cui è demandato
in particolare: - di assicurare in maniera indipendente l'applicazione
interna delle disposizioni nazionali di attuazione della presente
direttiva; - di tenere un registro dei trattamenti effettuati dal
responsabile del trattamento in cui figurino le informazioni di cui
all'articolo 21, paragrafo 2, garantendo in tal modo che il trattamento
non sia tale da recare pregiudizio ai diritti e alle libertà della
persona interessata.
3.
Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni del paragrafo 1
non si applichino ai trattamenti la cui unica finalità è la
compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o
regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano
aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un
interesse legittimo.
4.
Gli Stati membri possono prevedere una deroga all'obbligo della
notificazione o una semplificazione della notificazione per i
trattamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d).
5.
Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti non automatizzati
di dati personali, o alcuni di essi, siano oggetto di una notificazione
eventualmente semplificata.
Articolo
19. Oggetto della notificazione
1.
Gli Stati membri definiscono le informazioni che devono essere contenute
nella notificazione. Esse comprendono almeno:
a) il nome e l'indirizzo del responsabile del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante;
b) la o le finalità del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei
dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono
essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare
l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del
trattamento in applicazione dell'articolo 17.
2.
Gli Stati membri precisano le modalità di notificazione all'autorità
di controllo dei mutamenti relativi alle informazioni di cui al
paragrafo 1.
Articolo
20. Controllo preliminare
1.
Gli Stati membri precisano i trattamenti che potenzialmente presentano
rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone e provvedono
a che tali trattamenti siano esaminati prima della loro messa in opera.
2.
Tali esami preliminari sono effettuati dall'autorità di controllo una
volta ricevuta la notificazione del responsabile del trattamento, oppure
dalla persona incaricata della protezione dei dati che, nei casi dubbi,
deve consultare l'autorità di controllo medesima.
3.
Gli Stati membri possono effettuare tale esame anche durante il processo
di elaborazione di un provvedimento del Parlamento nazionale, o in base
ad un provvedimento fondato su siffatto provvedimento legislativo, in
cui si definisce il tipo di trattamento e si stabiliscono appropriate
garanzie.
Articolo
21. Pubblicità dei trattamenti
1.
Gli Stati membri adottano misure intese ad assicurare la pubblicità dei
trattamenti.
2. Gli Stati membri devono prevedere che l'autorità di controllo tenga
un registro dei trattamenti notificati riprende almeno le informazioni
enumerate all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e). Il registro
può essere consultato da chiunque.
3. Gli Stati membri prevedono che i responsabili dei trattamenti o un
altro organismo designato dagli Stati membri comunichino nelle opportune
forme, a chiunque ne faccia richiesta, almeno le informazioni di cui
all'articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a e), relative ai
trattamenti esenti da notificazione.
Gli Stati membri possono prevedere che questa disposizione non si
applichi ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di
registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari,
siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla
consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse
legittimo.
CAPO
III - Ricorsi giurisdizionali, responsabilità e sanzioni
Articolo
22. Ricorsi
Fatti
salvi ricorsi amministrativi che possono essere promossi, segnatamente
dinanzi all'autorità di controllo di cui all'articolo 28, prima che sia
adita l'autorità giudiziaria, gli Stati membri stabiliscono che
chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di
violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali
applicabili al trattamento in questione.
Articolo
23. Responsabilità
1.
Gli Stati membri dispongono che chiunque subisca un danno cagionato da
un trattamento illecito o da qualsiasi altro atto incompatibile con le
disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva abbia il
diritto di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito dal
responsabile del trattamento.
2.
Il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in
parte da tale responsabilità se prova che l'evento dannoso non gli è
imputabile.
Articolo
24. Sanzioni
Gli
Stati membri adottano le misure appropriate per garantire la piena
applicazione delle disposizioni della presente direttiva e in
particolare stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione
delle disposizioni di attuazione della presente direttiva.
CAPO
IV - Trasferimento di dati personali verso paesi terzi
Articolo
25. Principi
1.
Gli Stati membri dispongono che il trasferimento verso un paese terzo di
dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di
un trattamento dopo il trasferimento può aver luogo soltanto se il
paese terzo di cui trattasi garantisce un livello di protezione
adeguato, fatte salve le misure nazionali di attuazione delle altre
disposizioni della presente direttiva.
2.
L'adeguatezza del livello di protezione garantito da un paese terzo è
valutata con riguardo a tutte le circostanze relative ad un
trasferimento o ad una categoria di trasferimenti di dati; in
particolare sono presi in considerazione la natura dei dati, le finalità
del o dei trattamenti previsti, il paese d'origine e il paese di
destinazione finale, le norme di diritto, generali o settoriali, vigenti
nel paese terzo di cui trattasi, nonché le regole professionali e le
misure di sicurezza ivi osservate.
3.
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui,
a loro parere, un paese terzo non garantisce un livello di protezione
adeguato ai sensi del paragrafo 2.
4.
Qualora la Commissione constati, secondo la procedura dell'articolo 31,
paragrafo 2, che un paese terzo non garantisce un livello di protezione
adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati
membri adottano le misure necessarie per impedire ogni trasferimento di
dati della stessa natura verso il paese terzo in questione.
5.
La Commissione avvia, al momento opportuno, negoziati per porre rimedio
alla situazione risultante dalla constatazione di cui al paragrafo 4.
6.
La Commissione può constatare, secondo la procedura di cui all'articolo
31, paragrafo 2, che un paese terzo garantisce un livello di protezione
adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, in
considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni
internazionali, in particolare di quelli assunti in seguito ai negoziati
di cui al paragrafo 5, ai fini della tutela della vita privata o delle
libertà e dei diritti fondamentali della persona. Gli Stati membri
adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della
Commissione.
Articolo
26. Deroghe
1.
In deroga all'articolo 25 e fatte salve eventuali disposizioni contrarie
della legislazione nazionale per casi specifici, gli Stati membri
dispongono che un trasferimento di dati personali verso un paese terzo
che non garantisce una tutela adeguata ai sensi dell'articolo 25,
paragrafo 2 può avvenire a condizione che:
a) la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in
maniera inequivocabile al trasferimento previsto, oppure
b) il trasferimento sia necessario per l'esecuzione di un contratto tra
la persona interessata ed il responsabile del trattamento o per
l'esecuzione di misure precontrattuali prese a richiesta di questa,
oppure
c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di
un contratto, concluso o da concludere nell'interesse della persona
interessata, tra il responsabile del trattamento e un terzo, oppure
d) il trasferimento sia necessario o prescritto dalla legge per la
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante, oppure per costatare,
esercitare o difendere un diritto per via giudiziaria, oppure
e) il trasferimento sia necessario per la salvaguardia dell'interesse
vitale della persona interessata, oppure
f) il trasferimento avvenga a partire da un registro pubblico il quale,
in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sia predisposto
per l'informazione del pubblico e sia aperto alla consultazione del
pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo, nella
misura in cui nel caso specifico siano rispettate le condizioni che la
legge prevede per la consultazione.
2.
Salvo il disposto del paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare un
trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso
un paese terzo che non garantisca un livello di protezione adeguato ai
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, qualora il responsabile del
trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita
privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché
per l'esercizio dei diritti connessi; tali garanzie possono segnatamente
risultare da clausole contrattuali appropriate.
3.
Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri in
merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2. In caso di
opposizione notificata da un altro Stato membro o dalla Commissione,
debitamente motivata sotto l'aspetto della tutela della vita privata e
dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, la Commissione
adotta le misure appropriate secondo la procedura di cui all'articolo
31, paragrafo 2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla
decisione della Commissione.
4.
Qualora la Commissione decida, secondo la procedura di cui all'articolo
31, paragrafo 2, che alcune clausole contrattuali tipo offrono le
garanzie sufficienti di cui al paragrafo 2, gli Stati membri adottano le
misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.
CAPO
V - Codici di condotta
Articolo
27.
1.
Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici
di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità
settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di
attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri dispongono che le associazioni professionali e gli
altri organismi rappresentanti altre categorie di responsabili del
trattamento, che hanno elaborato i progetti di codice nazionali o
intendono modificare o prorogare i codici nazionali esistenti, possano
sottoporli all'esame dell'autorità nazionale. Gli Stati membri
prevedono che tale autorità accerti, in particolare, la conformità dei
progetti che le sono sottoposti alle disposizioni nazionali di
attuazione della presente direttiva. Qualora lo ritenga opportuno,
l'autorità nazionale raccoglie le osservazioni delle persone
interessate o dei loro rappresentanti.
3.
I progetti di codici comunitari, nonché le modifiche o proroghe di
codici comunitari esistenti, possono essere sottoposti al gruppo di cui
all'articolo 29, il quale si pronuncia, in particolare, sulla conformità
dei progetti che gli sono sottoposti alle disposizioni nazionali di
attuazione della presente direttiva. Qualora lo ritenga opportuno, esso
raccoglie le osservazioni delle persone interessate o dei loro
rappresentanti.
La Commissione può provvedere ad un'appropriata divulgazione dei codici
che sono stati approvati dal gruppo.
CAPO
VI - Autorità di controllo e gruppo per la tutela delle persone con
riguardo al
trattamento dei dati personali
Articolo
28. Autorità di controllo
1.
Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano
incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l'applicazione delle
disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli
Stati membri. Tali autorità sono pienamente indipendenti nell'esercizio
delle funzioni loro attribuite.
2.
Ciascuno Stato membro dispone che le autorità di controllo siano
consultate al momento dell'elaborazione delle misure regolamentari o
amministrative relative alla tutela dei diritti e delle libertà della
persona con riguardo al trattamento dei dati personali.
3.
Ogni autorità di controllo dispone in particolare: - di poteri
investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento
e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della
sua funzione di controllo; - di poteri effettivi d'intervento, come
quello di formulare pareri prima dell'avvio di trattamenti,
conformemente all'articolo 20, e di dar loro adeguata pubblicità o
quello di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione
dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un
trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al
responsabile del trattamento o quello di adire i Parlamenti o altre
istituzioni politiche nazionali; - del potere di promuovere azioni
giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di
attuazione della presente direttiva ovvero di adire per dette violazioni
le autorità giudiziarie. È possibile un ricorso giurisdizionale
avverso le decisioni dell'autorità di controllo recanti pregiudizio.
4.
Qualsiasi persona, o associazione che la rappresenti, può presentare a
un'autorità di controllo una domanda relativa alla tutela dei suoi
diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali. La
persona interessata viene informata del seguito dato alla sua domanda.
Qualsiasi persona può, in particolare, chiedere a un'autorità di
controllo di verificare la liceità di un trattamento quando si
applicano le disposizioni nazionali adottate a norma dell'articolo 13
della presente direttiva. La persona viene ad ogni modo informata che
una verifica ha avuto luogo.
5.
Ogni autorità di controllo elabora a intervalli regolari una relazione
sulla sua attività. La relazione viene pubblicata.
6.
Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale
applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare,
nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuitile a norma del
paragrafo 3. Ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i
suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro. Le
autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo
svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni
informazione utile.
7.
Gli Stati membri dispongono che i membri e gli agenti delle autorità di
controllo sono soggetti, anche dopo la cessazione delle attività,
all'obbligo del segreto professionale in merito alle informazioni
riservate cui hanno accesso.
Articolo
29. Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei
dati personali
1.
È istituito un gruppo per la tutela della persone con riguardo al
trattamento dei dati personali, in appresso denominato "il
gruppo". Il gruppo ha carattere consultivo e indipendente.
2.
Il gruppo è composto da un rappresentante della o delle autorità di
controllo designate da ciascuno Stato membro e da un rappresentante
della o delle autorità create per le istituzioni e gli organismi
comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione. Ogni membro
del gruppo è designato dall'istituzione oppure dalla o dalle autorità
che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità
di controllo, queste procedono alla nomina di un rappresentante comune.
Lo stesso vale per le autorità create per le istituzioni e gli
organismi comunitari.
3.
Il gruppo adotta le sue decisioni alla maggioranza semplice dei
rappresentanti delle autorità di controllo.
4.
Il gruppo elegge il proprio presidente. La durata del mandato del
presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.
5.
Al segretariato del gruppo provvede la Commissione.
6.
Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.
7.
Il gruppo esamina le questioni iscritte all'ordine del giorno dal suo
presidente, su iniziativa di questo o su richiesta di un rappresentante
delle autorità di controllo oppure su richiesta della Commissione.
Articolo
30 .
1.
Il gruppo ha i seguenti compiti:
a) esaminare ogni questione attinente all'applicazione delle norme
nazionali di attuazione della presente direttiva per contribuire alla
loro applicazione omogenea;
b) formulare, ad uso della Commissione, un parere sul livello di tutela
nella Comunità e nei paesi terzi;
c) consigliare la Commissione in merito a ogni progetto di modifica
della presente direttiva, ogni progetto di misure addizionali o
specifiche da prendere ai fini della tutela dei diritti e delle libertà
delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali,
nonché in merito a qualsiasi altro progetto di misure comunitarie che
incidano su tali diritti e libertà;
d) formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello
comunitario.
2.
Il gruppo, qualora constati che tra le legislazioni o prassi degli Stati
membri si manifestano divergenze che possano pregiudicare l'equivalenza
della tutela delle persone in materia di trattamento dei dati personali
nella Comunità, ne informa la Commissione.
3.
Il gruppo può formulare di propria iniziativa raccomandazioni su
qualsiasi questione riguardante la tutela delle persone nei confronti
del trattamento di dati personali nella Comunità.
4.
I pareri e le raccomandazioni del gruppo vengono trasmessi alla
Commissione e al comitato di cui all'articolo 31.
5.
La Commissione informa il gruppo del seguito da essa dato ai pareri e
alle raccomandazioni. A tal fine redige una relazione che viene
trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è
oggetto di pubblicazione.
6.
Il gruppo redige una relazione annuale sullo stato della tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella
Comunità e nei paesi terzi e la trasmette alla Commissione, al
Parlamento europeo e al Consiglio.
La relazione è oggetto di pubblicazione.
CAPO
VII - Misure comunitarie d'esecuzione
Articolo
31. Comitato
1.
La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti
degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto
delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in
esame, formula il suo parere sul progetto. Il parere è formulato alla
maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Nelle
votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati
membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il
presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono
applicabili immediatamente. Tuttavia, se queste misure non sono conformi
al parere del comitato saranno subito comunicate dalla Commissione al
Consiglio.
In tal caso:
- la Commissione rinvia l'applicazione delle misure da essa decise per
un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una
decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
32.
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva al più tardi alla scadenza del terzo anno successivo alla sua
adozione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché i trattamenti avviati prima della
data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione
della presente direttiva si conformino a dette disposizioni entro i tre
anni successivi alla data summenzionata. In deroga al comma precedente,
gli Stati membri possono prevedere che, per quanto riguarda gli articoli
6, 7 ed 8, la messa in conformità dei trattamenti di dati già
contenuti in archivi manuali alla data dell'entrata in vigore delle
disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva sia
effettuata man mano che si procede a successive operazioni di
trattamento di tali dati, diverse dalla semplice memorizzazione. Questa
messa in conformità deve, tuttavia, essere terminata entro il
dodicesimo anno a decorrere dalla data di adozione della presente
direttiva. Gli Stati membri consentono comunque alla persona interessata
di ottenere a sua richiesta e in particolare in sede di esercizio del
diritto di accesso, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei
dati incompleti, inesatti o conservati in modo incompatibile con i fini
legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento.
3.
In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, con
riserva di garanzie adeguate, che i dati conservati esclusivamente per
ricerche storiche non siano resi conformi alle disposizioni degli
articoli 6, 7 e 8 della presente direttiva.
4.
Gi Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto
interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo
33 .
La
Commissione presenta periodicamente al Consiglio e al Parlamento
europeo, per la prima volta entro tre anni dalla data di cui
all'articolo 32, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione della
presente direttiva, accompagnata, se del caso, dalle opportune proposte
di modifica. La relazione è oggetto di pubblicazione. La Commissione
esaminerà in particolare l'applicazione della presente direttiva al
trattamento dei dati sotto forma di suoni o immagini relativi a persone
fisiche e presenterà le eventuali proposte necessarie, tenuto conto
dell'evoluzione della tecnologia dell'informazione e alla luce dei
progressi della società dell'informazione.
Articolo
34 .
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Lussemburgo,
addì 24 ottobre 1995.
(omissis.)