Decreto
Legislativo 28 dicembre 2001, n. 467
Disposizioni
in materia di protezione dei dati personali,
in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127
(Approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 21
dicembre 2001, n.31 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio
2002, n.13)
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DI SEGUITO TROVERETE LE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 675/96. ESSENDO
INTEGRAZIONI E’ PRATICAMENTE PRIVO DI SENSO LEGGERLE SE NON INSERITE
NEL CONTESTO DELLA 675.
SE
DESIDERATE CONSULTARE LA LEGGE N. 675/96 INTEGRATA, CLICCATE
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Art. 1 Definizioni e diritto nazionale applicabile
Art. 2 Trattamenti per fini esclusivamente personali
Art. 3 Semplificazione dei casi e delle modalità di notificazione
Art. 4 Informativa all’interessato
Art. 5 Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi
Art. 6 Limiti al diritto di accesso
Art. 7 Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati
Art. 8 Dati sensibili
Art. 9 Verifiche preliminari
Art. 10 Semplificazione e garanzie per i trasferimenti di dati
personali all’estero
Art. 11 Misure per il trattamento illecito o non corretto
Art. 12 Sanzione in tema di notificazione
Art. 13 Trattamento illecito di dati personali
Art. 14 Omessa adozione di misure minime di sicurezza
Art. 15 Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco
Art. 16 False comunicazioni e dichiarazioni
Art. 17 Adeguamento di sanzioni amministrative
Art. 18 Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria
Art. 19 Investigazioni difensive
Art. 20 Codici di deontologia e di buona condotta
Art. 21 Modalità di pagamento alternative alla fatturazione
Art. 22 Informazione al pubblico sull’identificazione della linea
chiamante e collegata
Art. 23 Chiamate di emergenza
Art. 24 Disposizioni transitorie
Art. 25 Entrata in vigore
CAPO I Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996
Art. 1 Definizioni e diritto nazionale applicabile
1.
Agli effetti dell’applicazione del presente decreto si applicano le
definizioni elencate nell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
2.
Nell’articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti i
seguenti commi:
"1-bis.
La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o
comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di
transito nel territorio dell’Unione europea.
1-ter.
Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di
un Paese non appartenente all’Unione europea deve designare ai fini
dell’applicazione della presente legge un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato.".
Art. 2 Trattamenti per fini esclusivamente personali
1.
Nell’articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36" sono
sostituite dalle seguenti: "l’articolo 18 ".
Art. 3 Semplificazione dei casi e delle modalità di notificazione
1.
Nell’articolo 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
aggiunto in fine il seguente periodo: "se il trattamento, in
ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia
suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell’interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con
il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3".
2.
Nell’articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "indicati nel comma 4" sono sostituite dalle seguenti:
"che devono essere indicati".
3.
Nell’articolo 7, comma 4, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le parole: "del responsabile;" sono sostituite dalle
seguenti: "del rappresentante del titolare nel territorio dello
Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto
eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13; ".
4.
Le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della legge
31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata
in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all’articolo
33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del
presente articolo.
Art. 4 Informativa all’interessato
1.
Nell’articolo 10, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, le parole: "e, se designato, del responsabile" sono
sostituite dalle seguenti: ", del suo rappresentante nel
territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel
soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13,
indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso
le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato
dei responsabili.".
Art. 5 Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi
1.
Nell’articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, le parole: "per l’acquisizione di informative
precontrattuali attivate" sono sostituite dalle seguenti: "per
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate".
2.
Nell’articolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
inserita in fine la seguente lettera: "h-bis) è necessario, nei
casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo
destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato.".
Art. 6 Limiti al diritto di accesso
1.
Nell’articolo 14, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) da fornitori di
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai
dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo
che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.".
Art. 7 Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1.
Nell’articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo
la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) qualora siano
necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo,".
2.
Nell’articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
inserita in fine la seguente lettera: "h-bis) limitatamente alla
comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità
o un legittimo interesse dell’interessato.".
Art. 8 Dati sensibili
1.
Nell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo il comma
1-bis è inserito il seguente:
"1-ter.
Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l’adesione di
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad
altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria".
2.
Nell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4.
I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante:
a)
qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di
fnalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei
soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con
l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano
comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l’ente,
l’associazione o l’organismo determinino idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità
d’intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di
rango pari a quello dell’interessato quando i dati siano idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un
apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 43, comma 2. ".
Art. 9 Verifiche preliminari
1.
Dopo l’articolo 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito
il seguente:
"Articolo
24-bis (Altri dati particolari)
1.
Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24
che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,
nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei
dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può
determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a
garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2.
Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell’ambito di una
verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in
relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla
base di un eventuale interpello del titolare.".
Art.
10 Semplificazione e garanzie per i trasferimenti di dati personali
all’estero
1.
Nell’articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e
24" sono sostituite dalle seguenti: "e ricorra uno dei casi
individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1".
2.
Nell’articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole da: "ovvero," fino alla fine del periodo sono soppresse.
3.
Nell’articolo 28, comma 4, lettera b), della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, le parole: "per l’acquisizione di informative
precontrattuali attivate" sono sostituite dalle seguenti: "per
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate".
4.
Nell’articolo 28, comma 4, lettera g), della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, sono inserite in fine le seguenti parole: ", ovvero
individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli
articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995".
Art. 11 Misure per il trattamento illecito o non corretto
1.
Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 31 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, la parola: "opportune" è sostituita dalle
seguenti: "necessarie o opportune".
2.
Nella lettera l) del comma 1 dell’articolo 31 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, dopo la parola: "blocco" sono inserite le
seguenti: "se il trattamento risulta illecito o non corretto
anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui
alla lettera c), oppure".
Art. 12 Sanzione in tema di notificazione
1.
L’articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 è sostituito dal
seguente:
"Art.
34 (Omessa o incompleta notificazione)
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle
notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16,
comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione.".
2.
Alle violazioni dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
commesse prima dell’entrata in vigore del presente decreto si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 13 Trattamento illecito di dati personali
1.
Nell’articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "comunica o diffonde" sono sostituite dalle seguenti:
"procede al trattamento di" e le parole: "e 24,
ovvero" sono sostituite dalle parole: ", 24 e 24-bis,
ovvero".
Art. 14 Omessa adozione di misure minime di sicurezza
L'articolo
36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
"Art.
36 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)
1.
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle
disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è
punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci
milioni a lire ottanta milioni.
2.
All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una
prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente
il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di
particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà
dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare
una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero
provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.".
2.
Per i procedimenti penali per il reato di cui all’articolo 36 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto l’autore del reato può
fare richiesta all’autorità giudiziaria di essere ammesso alla
procedura indicata all’articolo 36, comma 2, della medesima legge n.
675 del 1996, come sostituito dal presente decreto. L’Autorità
giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti
al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi
del medesimo articolo 36, comma 2.
Art. 15 Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco
1.
Nell’articolo 37, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "o dell’articolo 29, commi 4 e 5," sono sostituite
dalle seguenti: "o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma
1, lettera l),".
Art. 16 False comunicazioni e dichiarazioni
1.
Dopo l’articolo 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito
il seguente:
"Art.
37-bis (Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante)
1.
Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28
o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento
dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta
falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.".
Art. 17 Adeguamento di sanzioni amministrative
1.
Nell’articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
parole: "da lire un milione a lire sei milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da lire cinquemilioni a lire
trentamilioni".
2.
L’articolo 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
sostituito dal seguente:
"2.
La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24
e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può
essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in
ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione
della disposizione di cui all’articolo 23, comma 2, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire tre milioni. ".
3.
Nell’articolo 39, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "presente
articolo" sono sostituite dalle seguenti: "presente
capo".
Art. 18 Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria
1.
Nell’articolo 41, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è
aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del
presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.".
Art. 19 Investigazioni difensive
1.
Negli articoli 10, comma 4, 12, comma 1, lettera h), 20, comma 1,
lettera g) e 28, comma 4, lettera d), le parole: "investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,"
sono sostituite dalle parole: "investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,".
CAPO II Attuazione dei principi di protezione dei dati in
determinati settori
Art. 20 Codici di deontologia e di buona condotta
1.
Al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla
disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 31, comma 1, lett. h), della legge 31 dicembre 1996, n.
675, il Garante promuove entro il 30 giugno 2002 la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori
indicati al comma 2, tenendo conto della specificità dei trattamenti
nei diversi ambiti, nonché dei criteri direttivi delle raccomandazioni
del Consiglio d’Europa indicate nell’articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
2.
I codici di cui al comma 1 riguardano il trattamento di dati personali:
a)
effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione
offerti per via telematica, con particolare riguardo ai criteri per
assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza
degli utenti delle reti di telecomunicazione gestite da soggetti
pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle
modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative
fornite in linea in modo agevole ed interattivo, per favorire una più
ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il
pieno rispetto dei principi di cui all’articolo 9 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, anche ai fini dell’eventuale rilascio di
certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il
livello di sicurezza assicurato;
b)
necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di
lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l’informativa
all’interessato e per l’eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione di annunci per finalità di occupazione
e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche
sensibili;
c)
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva, prevedendo anche, per i casi in
cui il trattamento non presuppone il consenso dell’interessato, forme
semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l’eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni;
d)
svolto a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in
correlazione con quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, modalità semplificate per
l’informativa all’interessato e idonei meccanismi per favorire la
qualità e l’esattezza dei dati raccolti e comunicati;
e)
effettuato nell’ambito di sistemi informativi di cui sono titolari
soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo
o comunque riguardanti l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti
da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per
favorire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel
rispetto dei diritti dell’interessato;
f)
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da
soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui debba essere
indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie
appropriate per l’associazione di dati provenienti da più archivi,
tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio
d’Europa N. R (91) 10 in relazione all’articolo 9 della legge 31
dicembre 1996, n. 675;
g)
effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini,
prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di
informativa all’interessato per garantirne la liceità e la
correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3.
Il rispetto delle disposizioni in essi contenute costituisce condizione
essenziale per la liceità del trattamento dei dati.
4.
I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e riportati in allegato al testo unico delle
disposizioni in materia previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge
24 marzo 2001, n. 127.
CAPO III Modificazioni ed integrazioni al
d.lg. n. 171/1998
Art. 21 Modalità di pagamento alternative alla fatturazione
1.
All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171, le parole: "consentono che" è sostituita dalle seguenti:
"sono tenuti a predisporre ogni misura idonea affinché ".
2.
Dopo
il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171, è inserito il seguente: "1-bis. I fornitori di cui al
comma 1 sono tenuti a documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002,
le misure predisposte. In caso di mancata documentazione si applica la
sanzione amministrativa prevista dall’articolo 39, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee misure il Garante
provvede altresì ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettere c) ed
l), della medesima legge.".
Art. 22 Informazione al pubblico sull’identificazione della linea
chiamante e collegata
1.
All’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171, le parole "di tale servizio" sono sostituite dalle
seguenti: "di tale servizio e delle possibilità previste ai
commi 1, 2, 3 e 4".
Art. 23 Chiamate di emergenza
1.
L’articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è così
modificato:
a)
la
rubrica è sostituita dalla seguente: "Chiamate di disturbo e di
emergenza";
b)
dopo
il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Il fornitore di una
rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni
accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e
trasparenti per garantire, linea per linea, l’annullamento della
soppressione dell’identificazione della linea chiamante da parte dei
servizi abilitati a ricevere chiamate d’emergenza."
Art. 24 Disposizioni transitorie
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, 22 e 23 del presente
decreto si applicano a decorrere dal 1 marzo 2002.
2.
I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5,
comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente
decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.
3.
In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a)
del comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
introdotta dall’articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste
nella medesima lettera a) sono determinate dall’associazione,
dall’ente o dall’organismo entro il 30 giugno 2002.
Art. 25 Entrata in vigore
1.
Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1
febbraio 2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.