Centrali
rischi: imposta la cancellazione dei dati
IN
BREVE
Buone
notizie per chi ha pagato quanto dovuto in ritardo. Il Garante della Privacy
ha ordinato
ad una centrale rischi di cancellare i dati di un consumatore che, in ritardo
sui pagamenti, aveva successivamente sanato la sua posizione debitoria.
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IL
RICORSO
Accolto
il ricorso presentato dal cliente di una finanziaria che aveva chiesto invano
a quest’ultima di cancellare il proprio nominativo dalla banca dati,
consultabile anche da altre società prima della concessione di
prestiti.
Accanto
al nominativo dell’interessato risultava semplicemente la segnalazione di
"sofferenza" e "credito ceduto", nonostante questi avesse
sanato ogni debito sin dal 1999 presso la società di recupero crediti
incaricata dalla banca.
LA
SOCIETA' RISPONDE
Invitata
dal Garante a fornire chiarimenti, la società comunicava di aver aggiornato
il dato relativo al finanziamento subito dopo l’adozione del provvedimento
di carattere generale sulle centrali rischi, apponendo accanto al nominativo
della ricorrente l’annotazione di "REGOLARIZZATO" per documentare
l’integrale pagamento del dovuto.
La
scelta di questa modalità, in luogo della cancellazione richiesta, veniva
comunque ritenuta temporanea e la società affermava di essere anche disposta
a cancellare in futuro la segnalazione definitivamente o a riattivarne la
visibilità a seconda delle disposizioni che saranno presto introdotte nel
previsto Codice deontologico per il settore in via di elaborazione.
IL
GARANTE
Primi
effetti delle regole indicate dall’Autorità Garante nei confronti delle
"centrali rischi" private.
Imposto
il rispetto del provvedimento del Garante che afferma che:
-
le segnalazioni di inadempienze, quali "sofferenze", "credito
ceduto" o simili, relative a finanziamenti completamente rimborsati
devono essere cancellate al più tardi entro un anno dalla loro
regolarizzazione, e non più entro i cinque attualmente in uso;
-
non è sufficiente aggiungere accanto ai nominativi degli interessati una
dicitura che specifichi la regolarizzazione del debito;
-
nelle banche dati delle centrali rischi devono essere poi presenti solo dati
personali ESATTI e AGGIORNATI.
E’
stata ritenuta quindi ILLECITA ogni ulteriore conservazione dei dati della
ricorrente relativi ad un finanziamento estinto da un termine ben più ampio
di quello sopra indicato.
La
misura "temporanea" e interlocutoria adottata dalla società-
afferma il Garante - non risulta però soddisfacente e conforme a quanto
segnalato con il provvedimento del luglio 2002, secondo il quale i dati
relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o
pendenze devono essere cancellati dalle "centrali rischi" private
entro un anno dalla loro regolarizzazione.
(tratto
dalla newsletter di marzo del Garante Privacy), sito www.garanteprivacy.it)
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DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE