SPAMMING:
BLOCCATE ALCUNE SOCIETA'
In
breve - il fatto - la decisione del
Garante
IN
BREVE
Multate
alcune società che spedivano numerose e-mail commerciali senza il consenso
dei destinatari, e bloccati i loro data
base per violazione delle norme sulla privacy.
IL
FATTO
Le
società inviavano e-mail pubblicitarie e promozionali senza aver acquisito il
consenso dei destinatari e senza fornire le prescritte informazioni su modalità
e finalità della raccolta dei dati personali.
Il
blocco dei data base si è reso necessario per impedire che il trattamento
illecito e non corretto dei dati personali, già accertato nei confronti di
alcuni utenti che si erano rivolti al Garante con ricorso, potesse estendersi
a un elevato numero di cittadini i cui indirizzi e-mail erano presenti negli
archivi delle società.
Il
nuovo intervento dell’Autorità contro lo spamming ha preso l’avvio
dall’esame di una serie di ricorsi presentati da utenti che contestavano
l’invio, anche massivo, di messaggi di posta elettronica pubblicitari
indesiderati, effettuati senza il loro consenso.
LA
DECISIONE DEL GARANTE
Accertata
la fondatezza delle pretese dei ricorrenti il Garante ordinava alle società
di cancellare i nominativi dagli archivi. Considerate poi le caratteristiche
dell’attività svolta, effettuata sistematicamente anche oltre il caso di
specie l’Autorità procedeva al blocco dei data base, essendo emersi già
alcuni elementi tali (liste di indirizzi acquistate da società estere
imprecisate, utilizzo di software per l’invio indiscriminato di e-mail
commerciali) da far ritenere che le modalità illecite denunciate dai
ricorrenti siano utilizzate anche nei confronti di migliaia di utenti della
rete.
Durante
il periodo di "blocco" le società devono ora astenersi da ogni
operazione di trattamento illecito di dati personali in attesa degli
accertamenti e dei successivi provvedimenti che verranno adottati del Garante.
Coloro, che essendovi tenuti, non dovessero rispettare il provvedimento,
rischiano la reclusione da tre mesi a due anni.
Ora
le società "bloccate" dovranno far conoscere al Garante, entro un
tempo stabilito, tutte le modalità di raccolta e di successivo trattamento
degli indirizzi e-mail, con particolare riguardo all’uso di eventuali
software o di procedure automatizzate. Dovranno comunicare, inoltre, se i dati
raccolti siano trasferiti a terzi e per quali finalità; come sia fornita
l’informativa agli utenti e, ove richiesto, raccolto il loro consenso e
infine, che tipo di provvedimenti siano stati adottati per consentire
l’esercizio dei diritti (accesso, rettifica, cancellazione) previsti dalla
normativa sulla privacy.
(newsletter
del 24-30/03/2003 del Garante Privacy, sito www.garanteprivacy.it)
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DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE