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VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY, LE INDICAZIONI DEI GARANTI EUROPEI PER UN CORRETTO USO DELLE TELECAMERE 

I principi indicati dai Garanti Europei sono così riassumibili:

 

a) Stabilire la liceità del ricorso alla videosorveglianza, facendo riferimento alle norme di diritto interno applicabili, anche per quanto riguarda quelle relative al diritto all’immagine ed alla tutela del domicilio.

 

b) Garantire che le finalità della videosorveglianza siano specifiche e lecite, in particolare evitando utilizzazioni ulteriori delle immagini rilevate e indicando le finalità della videosorveglianza in un documento che fornisca anche chiarimenti ulteriori sulla privacy policy seguita dal titolare.

 

c) Assicurarsi della legittimità del trattamento, verificando il rispetto di almeno uno dei criteri di legittimità previsti dall’articolo 7 della Direttiva europea. Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti pubblici, è opportuno ricordare che i trattamenti effettuati mediante telecamere devono essere previsti da norme di legge.

 

d) Verificare che il ricorso alla videosorveglianza sia proporzionato, ossia che gli scopi perseguiti siano tali da giustificare realmente l’impiego di dispositivi del genere, e sempre a condizione che altre forme di tutela o altri dispositivi di sicurezza si dimostrino chiaramente inadeguati o non siano applicabili al caso specifico. (Per quanto riguarda l’Italia, ricordiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede, all’articolo 3, l’obbligo di rispettare il principio di necessità nel trattamento dei dati personali, ossia di ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali o identificativi).

 

e) Verificare che l’attività di videosorveglianza sia effettuata in modo proporzionato: in questo caso si tratta di minimizzare l’impiego di dati personali, anche attraverso opportuni accorgimenti tecnici (angolo di ripresa delle immagini, periodo di conservazione  in ogni molto breve, rischi legati all’eventuale associazione con altri dati che facilitino l’identificazione delle persone). Su questo punto utili suggerimenti sono venuti dai contributi della consultazione pubblica.

 

f) Informare adeguatamente gli interessati, utilizzando indicazioni ben visibili e posizionate in modo corretto.  Può trattarsi di informative sintetiche, secondo un approccio “stratificato” per cui l’interessato potrà ottenere informazioni più dettagliate rivolgendosi direttamente al titolare; tuttavia, l’informativa deve essere efficace. Pertanto, è necessario specificare sempre le finalità dell’uso di telecamere, e indicare chi sia il titolare del trattamento.

 

g) Garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione ecc., e in particolare il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e prevalenti.

 

h) Rispettare eventuali ulteriori requisiti, come ad esempio l’obbligo di notificare il trattamento effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza e di adottare idonee misure di sicurezza, preoccupandosi anche di formare in modo adeguato il personale impegnato in tale attività.

 

i) Adottare precauzioni ulteriori in rapporto a specifiche attività di videosorveglianza: ad esempio, se le immagini permettono la raccolta di dati sensibili, oppure se sono previste interconnessioni fra più sistemi di videosorveglianza, oppure se si intendono associare le immagini rilevate con dati di tipo biometrico (impronte digitali, ad esempio) o si prevede di utilizzare sistemi per il riconoscimento automatico della voce o del viso di una persona. In tutti questi ambiti si dovrà compiere una valutazione caso per caso, alla luce dei principi sopra ricordati.

 

dal sito del Garante www.garanteprivacy.it anno 2004

 

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