PRIVACY
E MARKETING TELEFONICO
La
vicenda è quella di una persona che era stata ripetutamente contattata
telefonicamente per la promozione di un corso di lingua.
Non
essendo interessata alla promozione del corso e infastidita dalle
continue telefonate, la persona ha manifestato alla società la propria
decisione di non voler più essere contattata per informazioni
commerciali e invio di materiale pubblicitario.
E’
stato esercitato il diritto riconosciuto dall’art.
13 della legge n. 675/96 di opporsi al trattamento dei dati
personali, ancorché acquisiti correttamente dalla società.
La
società aveva risposto dichiarandosi disponibile a soddisfare la
richiesta di cancellazione dei dati dai propri elenchi, ma
contrariamente a quanto affermato, aveva continuato a effettuare
ulteriori telefonate.
La
persona si era di conseguenza rivolta al Garante per ottenere la tutela
dei suoi diritti, il quale aveva chiesto chiarimenti alla società.
La
società aveva risposto al Garante sostenendo di aver già cancellato i
dati della signora ed affermando che le ulteriori telefonate erano
avvenute per l’errore di un dipendente che aveva ancora annotato il
nominativo della signora sulla sua agenda personale. L’obbligo di
cancellazione risultava comunque adempiuto solo parzialmente.
Il
Garante ha dunque imposto alla società di fornire una precisa
attestazione alla signora della cancellazione dei suoi dati e del fatto
che tale avvenuta cancellazione era stata portata a conoscenza di coloro
ai quali i dati erano stati comunicati.
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DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE
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