PRIVACY
E SMS "ISTITUZIONALI" ... INTERVIENE IL GARANTE
1)
Quando un SMS è istituzionale
2)
Le
segnalazioni dei cittadini
3)
L'intervento del Garante
4)
La domanda sorge spontanea...
1)
Quando un SMS è istituzionale
Quando
viene utilizzato
da amministrazioni centrali o locali per campagne informative e di
sensibilizzazione (es. giornate dedicate a particolari tematiche) o per
diffondere notizie ritenute di pubblica utilità (viabilità,
avvenimenti culturali, termini di pagamento di tasse o imposte, validità
di documenti, etc.) .
2) Le segnalazioni dei cittadini
Numerose
le segnalazioni di abbonati e detentori di carte telefoniche
ricaricabili che chiedevano di accertare la rispondenza alle norme sulla
privacy dei messaggi inviati da gestori telefonici o di servizi di telecomuincazioni
e da amministrazioni pubbliche.
Vari
i disagi agli utenti tra cui i tempi tecnici per
l’effettiva ricezione dei messaggi (pervenuti a distanza di tempo in
ore notturne) e l’eventuale addebito di una parte dei costi, ad
esempio in caso di ricezione all’estero di messaggi.
3)
L'intervento del Garante
Il
Garante ha distinto tra invio di SMS da parte di gestori di servizi
telefonici su incarico delle pubbliche amministrazioni (utilizzando i
dati dei propri abbonati senza trasmetterli all’amministrazione che
dispone l’invio) o direttamente dal soggetto pubblico interessato
all’invio (che ha raccolto in proprio i dati degli abbonati).
Invio da parte di gestori telefonici ai propri abbonati di SMS per
conto di soggetti pubblici
Necessario
il consenso espresso degli abbonati, prestato in forma specifica e
documentato per iscritto per comunicazioni informative (blocco del
traffico per smog, pagamento tributi, etc.) o per ulteriori fini di
pubblica utilità legati ad eventi culturali, ricorrenze ecc.
Gli
operatori telefonici devono, comunque, informare preventivamente e
adeguatamente gli utenti della possibilità di ricevere Sms
istituzionali e di poter manifestare il loro consenso anche solo per
alcune categorie di notizie (attività culturali, servizi sociali e
comunali, attività tributarie).
L’interessato
deve, avere la possibilità di esercitare i propri diritti (accesso ai
dati, rettifica, cancellazione) agevolmente e gratuitamente anche in
caso di precedente manifestazione del consenso (opposizione successiva
al trattamento).
Non
necessario il consenso degli utenti solo:
-
in caso di disastri e calamità naturali o altre emergenze di ordine
pubblico (inondazioni, terremoti, epidemie ecc.)
-
se l’invio dei messaggi in deroga alla disciplina sulla protezione dei
dati è legalmente disposto da un soggetto pubblico centrale
o locale che adotti un provvedimento d’urgenza per ragioni di ordine
pubblico, igiene e sanità pubblica - sempreché a) la norma di legge
che prevede l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti
conferisca anche il potere di derogare alla disciplina legislativa in
materia di trattamento dei dati personali; b) che, in presenza di
accertati presupposti di pericolosità e urgenza, la situazione di
pericolo per la popolazione non possa essere affrontata con strumenti
ordinari -
Invio diretto di SMS da parte dei soggetti pubblici
Non necessario il consenso se gli utenti hanno liberamente
lasciato i propri recapiti per essere informati sull’esito di una
pratica o per ricevere alcuni tipi di messaggi, anche tramite reti
civiche.
Resta
fermo l’obbligo di informare l’utente sulle modalità e gli scopi
dell’utilizzo dei dati che lo riguardano.
Ovviamente
l’uso dei dati per l’invio degli Sms deve essere limitato allo scopo
per il quale i dati sono stati rilasciati all’amministrazione da parte
degli utenti.
4) La domanda sorge spontanea..
A
quando un'indagine sulle violazioni della privacy da parte dei gestori
telefonici perpetrate tramite gli SMS promozionali?