Pubblicità
per fax solo con il consenso del destinatario
in breve: è illecito
inviare fax indesiderati e subordinare l’interruzione della pubblicità ad una
chiamata fax a pagamento.
Si
possono inviare fax per effettuare ricerche di mercato, promozioni o
comunicazioni commerciali, vendite dirette, pubblicità od altro materiale di
carattere commerciale, solo dopo aver ottenuto il preventivo ed esplicito
consenso del destinatario.
Tutto
questo anche se il suo numero telefonico compare in un elenco cosiddetto
“pubblico”, o viene reperito sulla rete Internet.
Non
si può mai subordinare la sospensione del servizio imponendo
all’interessato un onere economico derivante, per esempio, dal rinvio del
fax ad un numero di telefono soggetto ad una speciale tariffa.
La
segnalazione: sulla
questione è intervenuto l’Ufficio del Garante dopo la segnalazione di un
dipendente di una società privata che aveva ricevuto al numero di fax del
proprio ufficio un’offerta di una società con sede legale all’estero, di
abbonamento ad un servizio di invio di “fax pubblicitari e di trattenimento
gratuiti per cinque anni”.
Nella
segnalazione il dipendente chiedeva di sapere se era lecito l’invio tramite
fax di materiale avente carattere commerciale senza che vi fosse stato il suo
preventivo consenso e se era corretta la formula, proposta dalla società per
interrompere “immediatamente il ricevimento di fax pubblicitari”, di
rispedire il modulo ricevuto ad un numero di fax a tariffazione speciale
specificando di non essere interessato al servizio e quindi “pregandoli” di
cancellare i dati personali in loro possesso.
Il
Garante afferma: l’Autorità ha fornito all’interessato il quadro di
riferimento normativo riconoscendo la fondatezza della sua lamentela, e si è
attivato prontamente interessando il Garante inglese competente per le
iniziative da intraprendere nei confronti della società sulla base della
legislazione lì vigente.
Il
Codice in materia di protezione dei dati personali: (art.130) e il
decreto legislativo n. 185/1999 sulla protezione dei consumatori nei contratti a
distanza (art. 10, comma 1) prevedono, da un lato, che gli operatori stabiliti
nel territorio italiano che usano dati personali per comunicazioni commerciali
utilizzando sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore, tra i quali il fax, informino preventivamente
l’interessato e, dall’altro, che nella stessa informativa sia previsto
che l’utilizzo di questi strumenti avvenga solo dopo aver ricevuto il libero
ed esplicito consenso dell’interessato.
I
diritti del'interessato. all’interessato il Codice della privacy riconosce
il diritto ad opporsi gratuitamente, in tutto o in parte fin
dall’inizio, ma anche in un momento successivo, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano senza particolari formalità, dunque anche
verbalmente, ma certamente non subordinando, come nel caso affrontato dal
Garante, la cancellazione dei dati personali detenuti dal mittente all’invio
della relativa richiesta mediante un fax peraltro a tariffazione speciale.
L’Autorità,
come ricordato, trattandosi di una società con sede legale all’estero, ha già
provveduto ad attivare il Garante territorialmente competente per le iniziative
da intraprendere.
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del Garante privacy di aprile 2004