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PRIVACY, CHI CHIAMA SUL CELLULARE?

 

La vicenda

 

Un abbonato chiede al suo gestore telefonico di conoscere tutti i numeri delle chiamate ricevute sulla sua carta prepagata.

Il gestore, su invito del Garante, fornisce copia dei tabulati relativi alle chiamate effettuate in uscita. Quanto alle chiamate ricevute, la società telefonica sostiene di non poter soddisfare la richiesta (alla luce delle innovazioni introdotte in materia di telefonia dal decreto 467/01).

L'abbonato insoddisfatto afferma che le modifiche legislative introdotte, da cui deriva il rifiuto del gestore telefonico, sono in contrasto con la normativa comunitaria. Chiede quindi al Garante di "disapplicare" la legge italiana per consentirgli di conoscere l'elenco delle chiamate ricevute.

 

I diritti coinvolti

 

Il diritto d'accesso dell’interessato ai dati che lo riguardano e il diritto alla riservatezza del terzo che chiama.

 

La decisione del Garante

 

Il Garante ha dichiarato inammissibile la richiesta dell'abbonato, riconoscendo agli utenti chiamanti il diritto all’anonimato, salvo che ciò non provochi un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive (legge n.397/00).

 

Giuridicamente il Garante ha ribadito l’applicazione, dell’art. 14, comma 1, lett. e-bis) della legge 675/96 modificato, il quale circoscrive il diritto di accesso alle telefonate in entrata ai soli casi nei quali la mancata conoscenza determini un rilevante pregiudizio per le investigazioni difensive.

 

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