PRIVACY,
CHI
CHIAMA SUL CELLULARE?
La
vicenda
Un
abbonato chiede al suo gestore telefonico di conoscere tutti i numeri
delle chiamate ricevute sulla sua carta prepagata.
Il
gestore, su invito del Garante, fornisce copia
dei tabulati relativi alle chiamate effettuate in uscita. Quanto alle
chiamate ricevute, la società telefonica sostiene di non poter
soddisfare la richiesta (alla luce delle innovazioni introdotte in
materia di telefonia dal decreto 467/01).
L'abbonato
insoddisfatto afferma che le modifiche legislative introdotte, da cui
deriva il rifiuto del gestore telefonico, sono in contrasto con la
normativa comunitaria. Chiede quindi al Garante di "disapplicare"
la legge italiana per consentirgli di conoscere l'elenco delle chiamate
ricevute.
I
diritti coinvolti
Il
diritto d'accesso dell’interessato ai dati che lo riguardano e il
diritto alla riservatezza del terzo che chiama.
La
decisione del Garante
Il
Garante ha dichiarato inammissibile la richiesta dell'abbonato, riconoscendo
agli utenti chiamanti il diritto all’anonimato, salvo che ciò non
provochi un pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
difensive (legge n.397/00).
Giuridicamente
il Garante ha ribadito l’applicazione, dell’art. 14, comma 1, lett.
e-bis) della legge 675/96 modificato, il quale circoscrive il diritto di
accesso alle telefonate in entrata ai soli casi nei quali la mancata
conoscenza determini un rilevante pregiudizio per le investigazioni
difensive.
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