PRIVACY,
DIALER E ACCESSO AI DATI DELLA BOLLETTA
-
- - leggi
gli interessanti articoli
sui dialer pubblicato da Interlex - - -
Le
bollette "salate" in Internet, spesso sono dovute ai DIALER,
che modificano il numero della connessione verso un numero ad alto
costo, possono essere pienamente conosciute dall'abbonato in tutti i
dettagli, inclusi per intero i numeri chiamati, la legge sulla privacy
non pone
ostacoli in materia.
DIALER
Può accadere
di imbattersi, di solito involontariamente, navigando su Internet nei
DIALER, programmi che cambiano il numero di telefono della
connessione impostato verso un numero a caro prezzo.
Chi
si collega al "709" ad esempio, per scaricare loghi o
suonerie, inserisce inavvertitamente sul proprio pc un software, che sostituisce
il numero di telefono del proprio provider con il quale ci si collega
normalmente alla rete.
Spesso
il programma DIALER si autoinstalla all'apertura della pagina,
alcune volte viene chiesto di cliccare su una casella (il più delle
volte con avvisi ambigui del tipo "avviso di protezione"),
raramente il sito è chiaro verso l'utente in materia di costi di
connessione.
IL
GARANTE
L’Autorità
ha ribadito il principio di trasparenza affermato fin dal 1998 in
risposta a alcuni abbonati che, allarmati dall’arrivo di bollette
telefoniche "salate" e temendo di essere vittime di qualche
illecito, si erano rivolti al fornitore del servizio per conoscere
"in chiaro" i numeri contattati. Di fronte all’inerzia del
gestore, gli interessati hanno segnalato il caso al Garante, il quale,
considerata la rilevanza del fenomeno per i costi addebitati ed il
numero di abbonati coinvolti, ha ritenuto opportuno ribadire al gestore
alcune indicazioni già fornite dal 1998 ed applicabili ai casi
esaminati, in attesa di adottare un nuovo specifico provvedimento al
termine degli accertamenti in corso.
Fermo
restando, infatti, l’obbligo previsto dalla normativa (decreto
legislativo. n.171/1998) di non evidenziare le ultime tre cifre dei
numeri chiamati in occasione del primo invio delle fatturazioni,
l’Autorità ha ricordato come gli abbonati abbiano comunque due
possibilità di ottenere la comunicazione dei numeri completi delle
utenze contattate.
La
prima quando abbia necessità di verificare l’esattezza e la
legittimità di determinati addebiti o di contestazione riferita a
delimitati periodi o chiamate.
La
seconda quando intenda esercitare i diritti di accesso ai propri dati
riconosciuti dalla legge sulla privacy (art. 13 l.675/1996).
In
quest’ultimo caso, ha precisato il Garante, l’abbonato non è tenuto
a fornire alcuna particolare motivazione per richiedere "in
chiaro" i numeri chiamati e può rivolgersi al gestore telefonico
con una procedura informale.
(tratto
dalla newsletter del Garante del 12-25 maggio 2003 www.garanteprivacy.it)