Elenchi
telefonici e privacy
in
breve
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schede telefoniche intestate (di cui una oggetto di delicate indagini penali per
omicidio) senza averne fatta richiesta o esserne informato. Interviene il
Garante. Riconosciuto il diritto degli interessati danneggiati di conoscere come
è avvenuto l’illecito anche presso il rivenditore.
il
Garante
ha
ritenuto illegittimo il rifiuto di consentire agli interessati, di accedere ai
dati personali, di conoscere
informazioni riguardo all’utenza e gli estremi del dealer che ha effettuato
l’attivazione delle carte telefoniche.
L’interessato
ha diritto di conoscere l’esistenza di dati personali che lo riguardano, la
loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione della loro origine e
dell’uso che ne viene fatto. In tal modo, sia che vi sia un dealer solo, sia
che ve ne siano molti, risulta più agevole ricostruire le modalità in cui la
truffa telefonica viene gestita.
l'interessato
Alla
richiesta di conoscere i propri dati di utenza ha subito un netto rifiuto da
parte della società telefonica che aveva motivato il diniego citando
infondatamente l’art. 132 del Codice della privacy e
sostenendo di non essere tenuta a fornire dati di traffico telefonico di sim
card disattivate, dopo lo scadere dei sei mesi necessari alla fatturazione.
Ritenutosi
leso nell’esercizio del proprio diritto d’accesso l’utente ha presentato
ricorso al Garante, il quale ha rilevato che era infondata l’eccezione
formulata dalla società riguardo ai termini temporali, perché la predetta
disposizione del Codice si riferisce unicamente ai dati di traffico e non anche
agli estremi identificativi delle utenze.
Alla
società di telefonia sono state addebitate le spese del procedimento, che
dovranno essere liquidate direttamente a favore del ricorrente. Inoltre il
Garante ha disposto ulteriori accertamenti in ordine al più generale
comportamento della società e dei dealer rispetto all’illecita intestazione
di carte telefoniche.
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