Legge privacy 675 analisi dei rischi             Privacy sui prestiti concessi

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MAGGIORE PRIVACY SUI PRESTITI NON CONCESSI E RICORSO AL GARANTE

La vicenda:

Tizio ricorre al Garante lamentando l’inerzia della società privata alla quale si era rivolto chiedendo di cancellare e di non diffondere ulteriormente, senza il proprio consenso, alcune informazioni che lo riguardavano.

Le informazioni erano conservate presso la banca dati di una centrale rischi ed erano relative ad operazioni di finanziamento personale.  

Il ricorrente attribuiva alla diffusione di queste informazioni il rifiuto, senza motivazione, della concessione di altri piccoli prestiti o fidi da parte di alcuni istituti bancari. 

 

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Il Garante: 

ha accertato che, presso la centrale rischi, al nominativo del ricorrente risultavano annotati non solo due prestiti, uno regolarmente estinto ed un altro in corso, ma anche diversi altri report negativi.

I report riguardavano alcuni prestiti non concessi o "rinunciati", con l’indicazione delle società e dei periodi in cui erano state effettuate queste operazioni non andate a buon fine.

Il Garante ha riconosciuto lecito il "interno" dei dati relativi ai due prestiti, ma non ha giustificata la diffusione, a tutti i soggetti aventi accesso alla centrale rischi, delle informazioni contenute nei report negativi per precedenti prestiti non concessi o rinunciati.

La decisione:

Anche in caso di consenso dell'interessato, il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali non consente una diffusione ingiustificata dei dati.

La pluralità dei dati detenuti nella centrale sui vecchi prestiti non concessi o rinunciati, può, ha affermato il Garante, ingenerare un concreto pregiudizio nei confronti del soggetto.

Banche o finanziarie potrebbero difatti sospettare che i rifiuti passati derivino non da valutazioni discrezionali sulla capacità patrimoniale, quanto, invece, da scorrettezze o inadempimenti risultanti agli atti delle singole banche, ma non documentati nella centrale rischi.

Il Garante ha quindi ordinato alla centrale rischi l’immediata cancellazione dei dati del ricorrente relativi ai prestiti non concessi o rinunciati. 

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