MAGGIORE
PRIVACY SUI PRESTITI NON CONCESSI
E RICORSO AL GARANTE
La
vicenda:
Tizio
ricorre al
Garante
lamentando l’inerzia della società privata alla quale si era rivolto
chiedendo di cancellare e di non diffondere ulteriormente, senza il
proprio consenso, alcune informazioni che lo riguardavano.
Le
informazioni erano
conservate
presso la banca dati di una centrale rischi ed erano relative ad
operazioni di finanziamento personale.
Il
ricorrente attribuiva alla diffusione di queste informazioni il rifiuto,
senza motivazione, della concessione di altri piccoli prestiti o fidi da
parte di alcuni istituti bancari.
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Il
Garante:
ha
accertato
che, presso la centrale rischi, al nominativo del ricorrente risultavano
annotati non solo due prestiti, uno regolarmente estinto ed un altro in
corso, ma anche diversi altri report negativi.
I
report riguardavano alcuni
prestiti
non concessi o "rinunciati", con l’indicazione delle società
e dei periodi in cui erano state effettuate queste operazioni non andate
a buon fine.
Il
Garante ha riconosciuto lecito il "interno" dei dati relativi
ai due prestiti, ma non ha giustificata la diffusione, a tutti i
soggetti aventi accesso alla centrale rischi, delle informazioni
contenute nei report negativi per precedenti prestiti non concessi o
rinunciati.
La
decisione:
Anche
in caso di consenso dell'interessato,
il
principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali non consente
una diffusione ingiustificata dei dati.
La
pluralità dei dati detenuti nella centrale sui vecchi prestiti non
concessi o rinunciati, può, ha affermato il Garante, ingenerare un concreto
pregiudizio nei confronti del soggetto.
Banche
o finanziarie potrebbero difatti sospettare che i rifiuti passati
derivino non da valutazioni discrezionali sulla capacità patrimoniale,
quanto, invece, da scorrettezze o inadempimenti risultanti agli atti
delle singole banche, ma non documentati nella centrale rischi.
Il
Garante ha quindi ordinato alla centrale rischi l’immediata
cancellazione dei dati del ricorrente relativi ai prestiti non concessi
o rinunciati.
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DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE