LEGGE
PRIVACY E APPARTENENZA AI SINDACATI DEI DIPENDENTI COMUNALI
(Un
interessante parere del Garante Privacy
www.garanteprivacy.it)
LA
QUESTIONE
Può un Comune comunicare i
dati sull’appartenenza sindacale dei dipendenti all’assessore comunale
che ne ha fatto richiesta?
IL CASO
L’iscrizione ad un
determinata sigla sindacale, costituisce un dato di natura sensibile,
sottoposto a particolare tutela.
L’assessore comunale non
può conoscere i nomi dei dipendenti comunali iscritti al sindacato se
non è indispensabile per una precisa finalità di interesse pubblico.
L’Autorità ha rilevato che
la disciplina sull’ordinamento degli enti locali, mentre riconosce ai
consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del Comune,
comprese aziende ed enti collegati, ogni informazione utile
all’espletamento del loro mandato, nel rispetto del segreto d’ufficio,
non prevede analogo diritto per gli assessori in quanto tali.
Le norme dispongono,
invece, che il sindaco e i singoli assessori per gli specifici settori
ad essi delegati, debbano solo SOVRINTENDERE al funzionamento degli
uffici e dei servizi e non con atti di diretta gestione, ma con
direttive generali.
L’ordinamento degli enti
locali, infatti, prevede che si applichino le norme del decreto
legislativo n. 29/1993, in particolare la distinzione tra le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi
di governo dell’ente, e le funzioni di attuazione e gestione
amministrativa, che spettano ai dirigenti.
Pertanto,
solo nel caso in cui la richiesta di dati relativi al personale
dipendente, anche di natura sensibile, sia effettivamente indispensabile
all’assessore per espletare la funzione di controllo
politico-amministrativo sull’andamento dell’ufficio del personale,
l’acquisizione dei dati potrebbe risultare conforme alle norme sulla
privacy.
Le norme sulla protezione
dei dati personali, infatti, considerano di rilevante interesse pubblico
i trattamenti di dati effettuati per l’espletamento di funzioni di
controllo della rispondenza dell’attività amministrativa a requisiti di
razionalità, economicità, efficienza ed efficacia, attribuite dalla
legge a soggetti pubblici (specificando comunque che, trattandosi di
dati sensibili, occorre rispettare alcune precise cautele, quali, ad
esempio, l’esigenza che comunicazione deve riguardare solo dati
realmente indispensabili all’attività istituzionale svolta dal soggetto
pubblico che li richiede e che vi sia una stretta pertinenza tra i
compiti a questi attributi e i dati raccolti).
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