SELEZIONE E INFORMAZIONE
AI CANDIDATI
Il Codice della Privacy dedica un apposito
titolo a lavoro e previdenza sociale.
Vietati gil annunci anonimi, o che riportano
la frasetta con la richiesta di inserire il "consenso al trattamento dei
dati personali", sulla cui illiceità il Garante si era già più volte
espresso in passato. Su ogni annuncio dovrà essere riportato un
facsimile di domanda, comprensivo dell'informativa sulla privacy o, in
alternativa, dovrà essere indicato l'indirizzo del sito Internet dove le
medesime informazioni potranno essere reperite.
Se inoltre l'azienda commissiona una ricerca
di personale a una società specializzata potrà rivolgersi solo a
soggetti autorizzati (vedi riforma Biagi).
Unica eccezione è rivolta ai potenziali datori
di lavoro che operino una ricerca in proprio o per le proprie collegate
senza intermediari.. Questi soggetti potranno pubblicare annunci, dando
indicazioni per il reperimento della propria informativa privacy.
La sanzione amministrativa per la mancata
informativa è stata portataa a 18mila euro, elevabile fino a 30mila nei
casi di dati sensibili o comunque di maggiore rilevanza nel pregiudizio
per uno o più interessati, con possibilità di aumento fino al triplo nel
caso in cui le condizioni economiche del contravventore rendano
inefficace la sanzione.
Molta attenzione dovranno fare anche i
titolari e i gestori dei siti Internet che, se pur gratuitamente,
ospitano aree "cerco/offro" sulle proprie pagine web.
Si attende nel frattempo il Codice
deontologico di settore che dovrà regolamentare anche le modalità di
informativa all'interessato e l'eventuale prestazione del consenso. |