PRIVACY: MANCATA
COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
In breve -
il ricorso - la
decisione del Garante
Trasparenza nella gestione dei
dati personali: i nomi dei cosiddetti "responsabili del trattamento" -
coloro che gestiscono e controllano il trattamento dati - devono
essere comunicati ai cittadini che ne facciano richiesta.
Il principio vale sia nel caso
di amministrazioni pubbliche che di aziende private. Multata una PA.
IL RICORSO
Una donna che si era rivolta
invano ad un’amministrazione pubblica chiedendo di accedere ai suoi dati
personali e di conoscere i nominativi dei responsabili del trattamento
dei dati.
Come risposta ad un primo
ricorso dell’interessata, l’Autorità Garante aveva invitato
l’amministrazione ad aderire spontaneamente alle richieste formulate.
Successivamente, la ricorrente
si rivolgeva però con un secondo ricorso al Garante lamentando
l’inadempienza dell’amministrazione.
L'AMMINISTRAZIONE
Interpellata la Pa rispondeva
affermando che, nonostante i numerosi contatti telefonici e a mezzo
e-mail, l’interessata aveva offerto informazioni generiche riguardo agli
uffici ai quali si chiedeva di conoscere gli estremi identificativi dei
responsabili del trattamento e aveva indicato una residenza diversa da
quella presente nella banca dati. Pertanto, concludeva
l’amministrazione, la genericità degli elementi acquisiti impediva di
soddisfare le richieste avanzate.
LA DECISIONE DEL GARANTE
Decidendo sul ricorso, il
Garante ha riconosciuto la legittimità delle richieste dell’interessata
e ha accolto la richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei
responsabili del trattamento che devono sempre essere comunicati ai
diretti interessati ordinando, peraltro, una risposta entro un termine
stabilito. Ai competenti uffici della pubblica Amministrazione sono
inoltre state imputate le spese del procedimento stabilite in 250 euro.
Ha invece deciso di non
procedere riguardo alla mancata comunicazione dei dati personali, avendo
la ricorrente, anche alla luce dei diversi contatti intercorsi tra le
parti, ormai sufficienti elementi per indirizzare la sua richiesta di
accesso direttamente ai competenti uffici dai quali potrà ricevere la
specifica documentazione richiesta.
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