LEGGE
PRIVACY IN AZIENDA: PUO' IL DATORE DI LAVORO CONTROLLARE IL
DIPENDENTE ATTRAVERSO UN INVESTIGATORE?
Un interessante decisione della Cassazione
IL CASO
Un
lavoratore (un informatore medico) viene licenziato per aver
indicato, nel suo report giornaliero, visite a medici in realtà
mai effettuate e per aver richiesto rimborsi chilometrici per
attività non svolte.
Nel
conseguente giudizio davanti al Pretore, il datore di lavoro
aveva provato le contestazioni mediante gli accertamenti
effettuati da investigatori privati, a fronte delle quali il
lavoratore aveva opposto vari principi dell’ordinamento (tra
cui la possibilità di utilizzare guardie giurate solo al fine di
tutelare il patrimonio aziendale; l’obbligo di comunicare al
personale i nominativi e le mansioni specifiche del personale
addetto alla vigilanza della loro attività; il divieto di
utilizzare impianti audiovisivi e altre apparecchiature per
controllare a distanza l’attività dei lavoratori; la
regolamentazione delle visite personali di controllo).
Il Pretore dichiara la legittimità del licenziamento, e il
Tribunale, a seguito dell’appello presentato dal lavoratore,
conferma.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
la
Cassazione cassa la sentenza del Tribunale, ritenendo che era
stata erroneamente omessa la pronuncia in ordine alla
illegittimità dei controlli occulti svolti da persone estranee
all’azienda e affermando che la causa dovrà essere riesaminata
tenendo conto della articolata giurisprudenza che si è formata
in materia.
ESEMPI
In
ordine ai furti commessi dai dipendenti di grandi magazzini, la
Corte ha ritenuto che il controllo effettuato dall’investigatore
in nulla differisce da quello teoricamente esercitabile da
qualsiasi cliente.
E’ stato
anche ritenuto che il datore di lavoro può legittimamente
vigilare sui lavoratori, in ordine a loro comportamenti che
siano configurabili come fonte di responsabilità
extracontrattuale (per esempio, sottrazione di merce): infatti,
la sorveglianza finalizzata alla tutela del patrimonio
aziendale, contemplata dalla norma in questione, riguarda non
solo l’attività lavorativa, ma anche le eventuali irregolarità
del comportamento dei lavoratori.
La Corte ha poi ricordato il potere dell’imprenditore di
controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica
della sua impresa, l’adempimento delle prestazioni dei
lavoratori, quindi accertando eventuali mancanze; tale
accertamento può avvenire anche in maniera occulta: questa
modalità di controllo è giustificata dal comportamento
illegittimo del lavoratore.
La
sentenza del Tribunale è stata annullata, la giurisprudenza
della Corte di cassazione è, sul punto, piuttosto rigorosa, così
da consentire al datore di lavoro ampi margini per il controllo
dell’attività dei suoi dipendenti. |