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CASO PRATICO 71 · AI E DECISIONI AUTOMATIZZATE

Immagini AI dei dipendenti sul sito: la foto modificata resta un dato personale?

Un ritratto ritoccato con AI può restare riconoscibile: pubblicazione, diritti d’immagine e trattamento nel servizio richiedono verifiche separate.

Scenario illustrativo: persone e organizzazioni sono ipotetiche. Non è un incarico o un risultato attribuito allo studio.

LA RISPOSTA IN BREVE

Una persona può restare identificabile anche se la fotografia viene trasformata in un’immagine sintetica. Devono essere valutati invio al servizio AI, elaborazione e pubblicazione; la disciplina dei dati personali non esaurisce i diritti sul ritratto.

La situazione.

Scenario illustrativo fittizio. Un’impresa vuole uniformare le foto del team sul sito. Un addetto carica i ritratti dei colleghi in un generatore e ottiene immagini con vestiti e ambienti diversi. Le persone restano riconoscibili. Un vecchio modulo relativo alle foto originali non descrive il servizio AI né le trasformazioni previste.

PRIMA DI DECIDERE

Tre fatti da mettere a fuoco.

  1. 01

    La riconoscibilità può permanere anche dopo modifiche rilevanti di abbigliamento o sfondo.

  2. 02

    L’autorizzazione alla foto originale non va interpretata automaticamente come autorizzazione a qualsiasi trasformazione.

  3. 03

    Non tutte le fotografie sono dati biometrici dell’articolo 9: contano caratteristiche e finalità del trattamento tecnico.

↓

Valuta insieme questi elementi prima di scegliere le azioni.

Come impostare la valutazione.

Il progetto comprende raccolta dei ritratti, comunicazione a un fornitore, generazione e diffusione sul sito. Per ciascuna operazione occorre comprendere finalità, condizioni e responsabilità. Le persone potrebbero essere associate a luoghi, ruoli o caratteristiche che non corrispondono alla realtà; accuratezza e dignità non si risolvono con una semplice indicazione di immagine generata.

Al trattamento GDPR si affiancano le regole italiane sul ritratto, in particolare gli articoli 96 e 97 della legge 633/1941 e le altre tutele applicabili. Non si deve presumere che il rapporto di lavoro renda libera la pubblicazione di ogni immagine. Va inoltre evitata la classificazione automatica di qualsiasi elaborazione fotografica come trattamento biometrico particolare: è necessaria la verifica delle operazioni effettuate e della loro finalità.

Cosa fare, in pratica.

  1. 01

    Verificare quali immagini siano davvero necessarie alla comunicazione aziendale e se sia possibile ottenere il risultato con fotografie appropriate, senza trasformare i volti tramite un nuovo servizio.

  2. 02

    Informare le persone specificamente sulle elaborazioni e sugli usi previsti, valutando base giuridica e diritti d’immagine senza pressioni collegate al rapporto di lavoro.

  3. 03

    Esaminare le condizioni del fornitore AI, i riutilizzi possibili dei ritratti, le misure di protezione e gli eventuali trasferimenti prima del caricamento.

  4. 04

    Far approvare il risultato e controllare che non attribuisca caratteristiche, attività o contesti ingannevoli, mantenendo un canale per segnalare problemi e chiedere modifiche pertinenti.

  5. 05

    Definire durata della pubblicazione, gestione dell’uscita del dipendente e cancellazione delle copie non necessarie, distinguendo il sito dai contenuti conservati dal servizio AI.

L’errore da evitare.

Pensare che un’immagine non sia più personale perché è stata modificata, oppure applicare indistintamente l’etichetta di dato biometrico.

Tre verifiche da portare con te.

  • Operazioni e diritti sul ritratto distinti.
  • Condizioni AI verificate prima dell’invio.
  • Rappresentazione, pubblicazione e cessazione governate.

Il punto non è soltanto l’origine artificiale del file: contano riconoscibilità, rappresentazione della persona e usi effettivi dell’immagine.

Fonti e riferimenti.

Collegamenti alle fonti istituzionali utilizzate per il quadro di riferimento. Controlla versione, ambito e regole complementari applicabili.