MEMORIA EDITORIALE
Legge privacy e telecamere
Contenuto storico: può richiamare norme o informazioni superate. Consulta le fonti attuali.
Legge privacy e telecamere
DPS
in passato e
adesso?
Legge privacy e telecamere
USO
TELECAMERE
DAL
COMUNICATO DEL 20/05/04 DEL GARANTE PRIVACY
Rispetto
alle prime linee guida sull’installazione di telecamere, emanate nel Nov
2000, il provvedimento che segue stabilisce regole più precise, che tengono
conto anche delle indicazioni emerse in sede internazionale e comunitaria.
Leggi anche il
provvedimento in
materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)
Principi
generali per soggetti pubblici e privati
I sistemi di videosorveglianza
possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli
scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi.
La raccolta e l’uso delle
immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità: cioè, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo
svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano
necessari per adempiere ad obblighi di legge o effettuate per tutelare un
legittimo interesse.
Prima di installare un
impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia
realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non
sia invece superflua. Gli impianti devono cioè essere attivati solo
quando altre misure (sistemi d’allarme, altri controlli fisici
o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano
realmente insufficienti o inattuabili.
I cittadini
che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati
della rilevazione dei dati. L’informativa (della quale il Garante ha
anche messo a disposizione un modello semplificato: un cartello con un
simbolo ad indicare l’area videosorvegliata) deve essere chiaramente
visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per
quali scopi.
In caso di
registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere
limitato: a poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali
esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività
particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che
non può superare comunque la settimana.
Chi installa telecamere deve
perseguire finalità determinate e di propria pertinenza.
Si è invece constatato che, da parte di amministrazioni comunali, vengono
indicate indebitamente, come scopo della sorveglianza, finalità di
sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che competono
invece solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia.
Quando si intende installare
sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle
immagini con altri particolari (es.dati biometrici, voce) o in
caso di digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza
che valuti percorsi e lineamenti (es. riconoscimento
facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi alla verifica
preliminare del Garante.
Va valutata, inoltre, da parte
di chi installa telecamere una serie di aspetti: se sia realmente
necessario raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione e la
tipologia delle apparecchiature (fisse o mobili).
Va limitata rigorosamente la
creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema
a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro
registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno
sportello ecc.).
Non risulta
comunque giustificata un’attività di rilevazione a fini
promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web-cam
o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.
Specifici settori
Divieto assoluto di controllo a
distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in
materia di lavoro, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di
prestazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non
destinati all’attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce,
armadietti, luoghi ricreativi).
Negli ospedali e nei luoghi di cura
è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti
(es.rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il personale
autorizzato e i familiari dei ricoverati.
Negli istituti scolastici
l’installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo
quando strettamente indispensabile (es.atti vandalici) e solo negli orari
di chiusura.
Soggetti pubblici
Un soggetto pubblico può effettuare attività
di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni
istituzionali. Anche quando un’amministrazione è titolare di
compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per
installare telecamere deve comunque ricorrere un'esigenza
effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di
pericoli concreti. Non è quindi lecita, senza tale valutazione, una
capillare videosorveglianza di intere aree cittadine.
Sono ammesse, nel rispetto di principi
specifici, telecamere su alcuni mezzi di trasporto pubblici,
nei luoghi di culto e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti
installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare
aiuole, di depositare sacchetti dell’immondizia etc.
Soggetti privati
Si possono installare telecamere senza
il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni
indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve
perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni
rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di
vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.
Le riprese di aree condominiali
da parte di più proprietari o condomini, di studi professionali, società
ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare, da
concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei
beni. L’installazione da parte di singoli condomini richiede comunque
l’adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria
pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di
altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi per finalità
identificative dei visitatori.