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MEMORIA EDITORIALE

Sanzioni legge privacy

Contenuto storico: può richiamare norme o informazioni superate. Consulta le fonti attuali.
CONTROLLI CHIEDI INFO E PREVENTIVO ILLECITI CIVILI Art. 161 Assenza informativa privacy Assenza informativa privacy per dati sensibili o giudiziari o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza del pregiudizio Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante Art. 164 Omissione di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante Privacy ILLECITI PENALI Art. 167 Trattamento illecito di dati personali Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante Art. 169 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante Risarcimento del danno Art. 169 del Testo Unico, per "omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati" Art. 2050 c.c. responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa SANZIONE Sanzione da 3.000 a 18.000 euro. Sanzione da 5.000 a 30.000 euro. (moltiplicabile per 3 a seconda delle condizioni economiche del contravventore. Sanzione da 10.000 a 60.000 euro. Sanzione da 4.000 a 24.000 euro. Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Possibile estinguere il reato ex art. 169, pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine prescritto (non + di 6 mesi) Sanzione penale, reclusione da 6 mesi a 3 anni Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. Arresto da 3 mesi a 2 anni. Legge n. 547/1993 "Crimini informatici commessi da dipendenti ed addebitabili all’azienda" Art. 2049 c.c. responsabilità prevista in capo a padroni e committenti Approfondimenti responsabilità e sanzioni privacy

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