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MEMORIA EDITORIALE

--- Ricorso privacy, ricorsi privacy ---

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TUTELA DELLA PRIVACY IN GERMANIA Ricorsi al Garante Privacy: come regolarizzarli Per agevolare i cittadini emanato un provvedimento per sanare le irregolarità dei ricorsi presentati. Con un provvedimento generale il Garante ha determinato alcune ipotesi in cui è possibile regolarizzare i ricorsi irregolari, privi di elementi previsti dalla normativa (dati completi e sottoscrizione del ricorrente, autenticazione della firma, copia della prima richiesta rivolta al gestore della banca dati, ecc.). Il cittadino potrà così evitare di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità e nell'onere di dover ripresentare un nuovo ricorso, potendo invece integrare quello irregolare. Il ricorso si può presentare solo per far valere precisi diritti riconosciuti ai cittadini: accesso ai dati personali, possibilità di integrarli, correggerli, cancellarli, opporsi anche per motivi legittimi alla loro utilizzazione. Potrà essere ad esempio "sanato": - il ricorso non sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale ma da un'altra persona fisica o giuridica; - il ricorso trasmesso all'Ufficio del Garante con modalità diverse da quelle indicate dal Codice (per raccomandata, per via telematica attenendosi alle disposizioni sulla firma digitale, presentato direttamente presso l'Ufficio); - il ricorso che presenta errori o lacune negli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale o del titolare del trattamento dei dati personali; - il ricorso con sottoscrizione non autenticata (la firma deve difatti essere autenticata a meno che la firma sia digitale oppure apposta di fronte ad un funzionario del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati); Il ricorrente poi, che abbia omesso di allegare copia dell'istanza rivolta al titolare o dell'eventuale procura conferita all'avvocato potrà produrla in sede di regolarizzazione del ricorso. Così come, se non lo abbia fatto, potrà indicare gli elementi posti a fondamento della sua domanda ed il domicilio eletto ai fini del procedimento. Una seconda opportunità viene offerta anche a chi non abbia dimostrato di aver versato i diritti di segreteria o abbia prodotto una documentazione incompleta per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. dalla newsletter del Garante del mese di marzo 2005

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