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MEMORIA EDITORIALE

LEGGE PRIVACY CONSULENTI SICUREZZA DEL LAVORO

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LEGGE PRIVACY CONSULENTI SICUREZZA DEL LAVORO PRIVACY, CONSULENTI SICUREZZA DEL LAVORO VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO D.Lgsl 22/2/2002 n.25 di attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro Dopo l’emanazione del D.Lgsl 626/1994 il D.Lgs n.25/2002 può considerarsi la norma più importante in materia di salute sui luoghi di lavoro. Decreto norma si applica a tutti gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro (esclusi quelli che emettono radiazioni ionizzanti che sono già disciplinati da altra legge) compresi invece quelli cancerogeni (fatte salve la disposizioni del Titolo VII del DLgsl 626/94 sugli agenti cancerogeni e mutageni ) e si applica anche nei casi di trasporto di agenti chimici pericolosi (fatte salve le disposizioni specifiche sul trasporto); non si applica invece al rischio da amianto. norma dà una definizione di agente chimico pericoloso ed altre definizioni importanti; stabilisce i criteri per la valutazione del rischio chimico (cioè che cosa si deve prendere in considerazione per valutare detto rischio); stabilisce che per una attività nuova la valutazione del rischio chimico deve essere preventiva (cioè non si inizia l’attività fino a che non si è stimato il rischio chimico) Essa prevede misure specifiche di sicurezza (da valutare e controllare in base a misurazioni di cui all’allegato VIII sexsties) nei casi di rischio superiore al rischio moderato; tra queste misure è compresa anche l’attività di sorveglianza medica dei lavoratori Prevede disposizioni in caso di emergenza quali procedure ed esercitazioni con fornitura di indumenti protettivi e DPI per gli addetti alle emergenze. Vieta la produzione, lavorazione e l’impiego di agenti chimici previsti nell’allegato VIII-quinquies del DLgsl 626/94 (bnaftalammina, amminodifenuile, benzidina, nitrodifenile) a meno siano presenti in preparati o rifiuti in percentuali bassissime o a meno che non siano state ammesse deroghe (prevista apposita procedura autorizzativa) Amplia gli obblighi della sorveglianza sanitaria per questo specifico rischio. Istituisce un comitato per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici. Stabilisce che in uno o più decreti saranno recepiti i limiti di esposizione personale e sarà definito il rischio chimico moderato che peraltro, nelle more dell’emanazione dei decreti, potrà essere determinato anche da decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Pone il Termine di tre mesi ai datori di lavoro per conformarsi alle disposizioni predette (scadenza 23 Giugno 2002) Abroga: il capo II (protezione dal piombo metallico) e gli allegati I,II,III,IV e VIII (rischi da piombo metallico e da agenti chimici) del DLgsl 277/91 che pertanto rimane in vigore solo per il rischio rumore e per il rischio amianto. DLgsl 25/1/1992 n.77 (attuazione dirett. CE in materia di rischi chimici, fisici e biologici durante il lavoro) le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al DPR 303/56 (elenco sostanze e attività pericolose per le quali era prevista la visita medica periodica obbligatoria), rimangono le voci attinenti i rischi fisici e biologici Da ora in poi per il rischio da piombo ci si deve riferire alla norma di cui trattasi ed particolare all’allegato VII quater (che definisce i limiti biologici e le procedure di sorveglianza sanitaria per detto rischio). Ing. Cesare Lunghi ALTRI Radiografie dal dentista Nuovi limiti in materia di campi elettromagnetici Requisiti degli addetti e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Verifiche da eseguire per Impianti Elettrici installati in Studi Medici Obbligo della determinazione della potenza sonora per le macchine destinate a funzionare all'aperto

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