MEMORIA EDITORIALE
Garante privacy su recupero crediti
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Garante privacy su recupero crediti
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italiani
Garante privacy su
recupero crediti
25/01/06
Il Garante per la privacy ha adottato un
provvedimento per le attività di recupero crediti, prescrivendo
le misure alle quali attenersi per non incorrere in illeciti e
per rispettare i principi posti a tutela dei diritti dei
cittadini.
Le prescrizioni del Garante
Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità
personale.
cosa non si può fare
per recuperare un credito:
NO
comunicare
ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti
ad altri soggetti che non siano l'interessato (es. familiari,
colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite
pressioni su quest'ultimo.
NO
far riscorso a telefonate preregistrate perché con questa
modalità persone diverse dal debitore possono venire a
conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza.
NO
affiggere parte degli incaricati del recupero crediti di avvisi
di mora sulla porta di casa, modalità questa che rende possibile
la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie
indeterminata di soggetti.
NO
rendere visibile a persone estranee il contenuto di una
comunicazione, come può accadere con l'utilizzo di cartoline
postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta
"recupero crediti" o formule simili.
SI
necessario che le
sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del
solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche.
SI
Gli incaricati delle
società non possono usare altri dati se non quelli assolutamente
necessari all'esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice
fiscale, ammontare del credito, recapiti telefonici).
SI Una
volta assolto l'incarico e acquisite le somme, i dati devono
essere cancellati.