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MEMORIA EDITORIALE

Legge privacy e propaganda elettorale

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Legge privacy e propaganda elettorale RISPOSTE E PARERI SULLA PRIVACY PARERI LEGALI IN GENERE CONTROLLA GLI ADEMPIMENTI ARTICOLI E NEWS Tribunali italiani Propaganda elettorale, le regole del Garante per partiti e candidati e garanzie a tutela dei diritti dei cittadini. 07/02/06 Dati utilizzabili senza consenso Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda si possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque (es. albi professionali). Partiti e candidati possono usare lecitamente i dati personali di iscritti ed aderenti. Per i titolari di cariche elettive vi è la possibilità di utilizzare informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori. Dati utilizzabili con il previo consenso è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità. Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme). Dati non utilizzabili Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali o per prestazioni di servizi, anche di cura. Informazione ai cittadini I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 30 giugno 2006. 07/02/06

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