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LEGGE PRIVACY E NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO

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Legge privacy e notificazione del trattamento NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO e FIRMA DIGITALE L’elenco dei certificatori è rinvenibile sul sito www.digitpa.gov.it firma digitale ha lo stesso valore della firma autografa e sono pertanto validi ai fini di legge i documenti informatici sottoscritti con essa. Art.15, comma 2, della legge n.59 del 1997 (Bassanini-1): "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi a tutti gli effetti di legge". Il D.P.R. n.445 del 2000 (Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dispone che "Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, ... soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2712 del Codice civile". IL'AIPA (Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione), ha regolato gli aspetti tecnici ed organizzativi di chi usufruisce ed opera con i documenti informatici e la firma digitale. Grazie alla definizione di standard e regole comuni i Certificatori italiani garantiscono il corretto riconoscimento dei documenti firmati tra soggetti le cui chiavi pubbliche siano state certificate da certificatori diversi.