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MEMORIA EDITORIALE

--- Legge privacy ed elezioni ---

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Legge privacy e propaganda elezioni Decalogo propaganda elettorale del Garante Privacy Il Garante è intervenuto con un nuovo provvedimento generale in materia di propaganda elettorale per chiarire come possono essere utilizzati i dati personali dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.) nel rispetto dei loro diritti fondamentali. provvedimento, il cui testo è consultabile su www.garanteprivacy.it, definisce i casi nei quali non è necessario richiedere il consenso degli elettori per l'invio del materiale di propaganda. In particolare, viene riconfermato che il consenso non è necessario quando si usano i dati personali contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, i dati di iscritti ed aderenti a partiti e organismi politici o i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Consenso necessario, invece, per particolari modalità di comunicazione elettronica come Sms, Mms, e-mail e per telefonate preregistrate e fax. L’utilizzazione senza i vincoli posti a tutela della privacy potrà avvenire solo per finalità di carattere elettorale, sia organizzative che di propaganda. settembre 2005

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