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MEMORIA EDITORIALE

--- Dati sensibili ---

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Legge privacy e dati sensibili Tribunali italiani DATI SENSIBILI ART. 4 del TESTO UNICO Per dato sensibile, s'intende un dato idoneo a rivelare "l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" di un soggetto. Sono dati sensibili ad esempio le trattenute sindacali, i dati relativi ad infortuni o malattie, permessi per ore di assemblea sindacale, i dati delle cartelle cliniche, radiografie e registrazioni, ecc. Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto e consapevole dell'interessato, dopo che questo sia stato informato in modo esauriente. NB: il documento programmatico sulla sicurezza deve essere redatto solo da chi tratta dati sensibili a livello elettronico.

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