MEMORIA EDITORIALE
cybercrime
Contenuto storico: può richiamare norme o informazioni superate. Consulta le fonti attuali.
PRIVACY E CRIMINALITA
E CRIMINALITA': DAL
23 NOVEMBRE 2001 É APERTA
ALLA FIRMA LA CONVENZIONE SUL CYBERCRIME DEL CONSIGLIO D’EUROPA
Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d’Europa,
approvata dal Comitato dei Ministri lo scorso 8 novembre, è aperta alla
firma.
tale
Convenzione costituisce un importante strumento per favorire la
cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità informatica.
Gruppo dei Garanti europei si era già espresso in merito
evidenziando come le attività di cooperazione internazionale comportino
necessariamente lo scambio di dati personali (dati sul traffico
telefonico o telematico, registrazione di comunicazioni, ecc.) non
sempre connessi a forme di criminalità informatica.
In
questo schema guardiamo quali suggerimenti e obiezioni dei Garanti per
la protezione dei dati personali, sono stati recepiti e quali no:
Un
punto importante è rappresentato dall’inserimento, nell’art. 15
della Convenzione, di un richiamo esplicito alla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo, il cui articolo 8 sancisce il
diritto fondamentale al rispetto della vita privata.
Nell’articolo
si fa obbligo agli Stati firmatari di assoggettare l’applicazione
delle misure di assistenza previste dalla Convenzione alle norme di
diritto interno; tali norme devono prevedere, in particolare,
condizioni e garanzie atte ad assicurare la tutela adeguata dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali.
L’invito
dei Garanti europei di introdurre specificazioni maggiori quanto
ai criteri che giustificano l’adozione delle misure previste per la
lotta alla criminalità informatica in termini di necessità,
adeguatezza e proporzionalità è stato dunque accolto.
Tuttavia,
le altre osservazioni e raccomandazioni dei Garanti non hanno ricevuto
eguale attenzione.
Ciò
vale, in particolar modo, per le disposizioni più specificamente
riferite alla protezione dei dati personali.
L’articolo
28 della Convenzione riguarda, ad esempio, le condizioni che uno Stato
richiesto di assistenza può porre al fine di fornire la documentazione
o le informazioni necessarie.
Gruppo aveva richiesto che questa non fosse una possibilità, ma un obbligo:
nel testo definitivo è rimasta invece una formulazione non precettiva
("la Parte richiesta può condizionare l’assistenza...").
Fra queste condizioni è compresa la necessità di mantenere "riservate"
le informazioni fornite; nessun riferimento esplicito è fatto alla
normativa in materia di protezione dati, come invece aveva chiesto il
Gruppo.
L’articolo
precedente (27, comma 4) elenca inoltre le condizioni alle quali uno
Stato può rifiutarsi di fornire assistenza, e fra tali condizioni è
compresa la possibilità che, dando corso alla richiesta, si rechi
pregiudizio "alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico
o ad altri interessi fondamentali". E’ una formula ampia, che già
i Garanti avevano criticato in quanto ambigua chiedendo di introdurre
disposizioni specificamente riferite alla protezione dei dati fra gli
"altri interessi fondamentali".
Come
chiarito dalla Relazione illustrativa allegata alla Convenzione, la
disposizione va invece interpretata in senso restrittivo, e solo
"in casi eccezionali" è possibile rifiutare di prestare
assistenza per motivi legati alla protezione dei dati.
Relazione (che non ha valore giuridico, ma fornisce parametri
sull’interpretazione delle norme convenzionali) dice chiaramente che
non può costituire motivo di rifiuto il fatto che le Parti interessate
dispongano di sistemi diversi per la tutela della privacy (ad esempio,
l’assenza di un’autorità di garanzia specifica) o di strumenti
diversi di tutela (ad esempio, perché non è prevista la cancellazione
dei dati trasmessi una volta utilizzati). La Convenzione indica
piuttosto l’opportunità, per lo Stato dal quale devono essere
trasferiti i dati, di formulare condizioni specifiche ai fini del
trasferimento, ma non di rifiutarsi tout court.
Dunque,
non è stato accolto l’invito ad inserire nel testo della Convenzione
un riferimento esplicito al livello di protezione che i singoli Stati
devono garantire a chi sia oggetto delle misure previste dalla
Convenzione stessa.
Inoltre,
per quanto riguarda l’altro punto sollevato dai Garanti, ossia il
problema della conservazione dei dati sul traffico, è rimasta invariata
la disposizione (articolo 16) che fa obbligo di conservare i dati
telematici (connessione, indirizzo web etc.) e di traffico per almeno 90
giorni, in attesa di un’eventuale richiesta da parte di uno Stato
firmatario della Convenzione. Questa disposizione comporta un onere non
indifferente per gli operatori di Tlc, i fornitori di servizi Internet
ed anche i privati.
I
Garanti avevano chiesto che i Paesi firmatari della Convenzione sulla
criminalità informatica fossero invitati a sottoscrivere anche la
Convenzione n. 108/1981 in materia
di protezione dati. Invece c'é solo un richiamo nel preambolo alla
Convenzione. Il problema difatti é che alla Convenzione sul
cybercrime possono aderire Stati non facenti parte del Consiglio
d’Europa, e dunque non vincolati al rispetto delle relative
convenzioni e raccomandazioni né, tanto meno, delle direttive elaborate
a livello di UE sulla protezione dei dati personali.