MEMORIA EDITORIALE
Privacy e centrale rischi
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Legge privacy
HAI PAGATO MA NON RISULTA? HAI PAGATO IN RITARDO?
CORRETTO
L'ERRORE LA CENTRALE
RISCHI DEVE IMMEDIATAMENTE CANCELLARE IL DATO
Le cosiddette "centrali rischi" sono
istituite da privati a tutela del credito e del risparmio, per
verificare la solvibilità dei soggetti che si rivolgono al mercato
creditizio per chiedere finanziamenti.
Se risultate essere pagatori inadempienti per errore o per i ritardi
della vostra banca, le "centrali rischi" private devono
preoccuparsi di cancellare il dato appena venute a conoscenza
dell’errore.
La questione è stata affrontata dall’Autorità Garante che si è
occupata del caso di un cittadino che si era visto rifiutare un
finanziamento perché, nella banca dati di una centrale rischi privata,
risultava a suo nome una segnalazione di rate non pagate relative ad un
mutuo ipotecario stipulato a suo tempo con un istituto bancario.
Contrariamente a quanto segnalato, l’interessato aveva invece
effettuato tutti i pagamenti alle scadenze pattuite. Si era, dunque,
rivolto alla società perché provvedesse a cancellare la ingiustificata
segnalazione. Poiché, tuttavia, la società non aveva provveduto a
soddisfare la richiesta, l’interessato aveva presentato ricorso al
Garante.
A seguito dell’invito ad aderire inviato dall’Autorità, la centrale
rischi aveva fatto sapere di non aver dato corso alla cancellazione
perché i ritardi indicati nei pagamenti risultavano correttamente
segnalati dall’istituto di credito che aveva concesso il mutuo.
Successivamente però, e a seguito di una diretta richiesta
dell’interessato a tale istituto di credito, si era accertato che la
ragione della segnalazione di morosità era da ricondursi al ritardo con
cui un altro istituto di credito, quello di cui era correntista il
ricorrente (la cosiddetta "banca d’appoggio"), aveva dato
esecuzione agli ordini di bonifico impartiti per il pagamento. Solo in
quel momento la centrale rischi aveva provveduto alla cancellazione dei
dati errati.
Avendo, dunque, conservato dati relativi agli asseriti ritardi nei
pagamenti non imputabili al ricorrente, ed avendoli cancellati solo in
una fase successiva e a seguito del ricorso attivato presso il Garante,
alla società è stato imposto il pagamento delle spese relative al
procedimento.