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MEMORIA EDITORIALE

Centrale rischi e privacy

Contenuto storico: può richiamare norme o informazioni superate. Consulta le fonti attuali.
Legge privacy PRIVACY: BANCA, CLIENTE E CENTRALE RISCHI E' legittimo che la banca effettui operazioni finalizzate all’acquisizione, presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, di informazioni relative alle esposizioni del cliente o alle garanzie prestate nei confronti di terzi. E' altresì legittimo che tali informazioni vengano utilizzate poi per finalità aziendali. Non necessariamente tali operazioni devono DIFATTI essere subordinate al previo consenso dell’interessato, potendo operare anche i presupposti di cui agli art. 12, comma 1, lettera f), e 20, comma 1, lettera e), della legge n. 675, secondo cui il trattamento e la comunicazione a terzi è ammessa "se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale". Si intende rientrante nel comma sopra citato il complesso degli accertamenti, dei giudizi e delle stime sulle attività finanziarie, produttive, commerciali, professionali, con particolare riferimento alle valutazioni sulla affidabilità, solvibilità e, più in generale, sulla capacità economica dei singoli operatori. Si tratta di accertamenti che possono rientrare anche nella normale prassi bancaria e che possono rendersi necessari ai fini di una corretta valutazione del rischio di credito. ALTRI ARTICOLI SULL'ARGOMENTO

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