MEMORIA EDITORIALE
--- Legge privacy carte dei supermercati ---
Contenuto storico: può richiamare norme o informazioni superate. Consulta le fonti attuali.
Legge privacy e carte fedeltà
Legge privacy e carte fedeltà
Le aziende della
grande distribuzione, alimentare e non, che rilasciano le cosiddette
carte di fedeltà (40 milioni le carte di fedeltà rilasciate) devono
rispettare le seguenti regole dettate dall'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali:
Le società non devono chiedere ai
clienti il consenso per l'uso dei loro dati quando rilasciano
carte di fedeltà ai soli fini di sconti, premi, bonus,
servizi accessori, facilitazioni di pagamento. É sufficiente
una adeguata informativa sull'uso dei dati personali trattati
a questo scopo.
Il consenso libero ed informato dei
clienti deve essere invece richiesto quando i
dati personali raccolti tramite la carte di fedeltà vengono usati
anche ad altri fini, quali, ad esempio, il marketing
personalizzato, lo studio dei comportamenti e delle scelte
d'acquisto, l'individuazione di fasce di reddito. I consumatori
hanno diritto di non dare il consenso all'uso dei dati per tali
scopi, senza per questo dover rinunciare alla carta di
fidelizzazione.
I dati registrati per scopi diversi
da quelli del semplice rilascio della carta, come appunto il
marketing e la profilazione dei consumatori, devono essere
cancellati rispettivamente dopo un anno e dopo due anni.
La cancellazione di questi dati
non pregiudica l'utilizzo della carta da parte dei
consumatori né impone di annullare o rifare le carte già rilasciate
o di richiedere un nuovo consenso. Il consenso validamente
acquisito dalle società, sulla base delle regole in vigore da anni,
non perde infatti efficacia con il passare del tempo.
Newsletter del Garante Privacy del 29
luglio 2005