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MEMORIA EDITORIALE

--- Legge privacy carte dei supermercati ---

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Legge privacy e carte fedeltà Legge privacy e carte fedeltà Le aziende della grande distribuzione, alimentare e non, che rilasciano le cosiddette carte di fedeltà (40 milioni le carte di fedeltà rilasciate) devono rispettare le seguenti regole dettate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali: Le società non devono chiedere ai clienti il consenso per l'uso dei loro dati quando rilasciano carte di fedeltà ai soli fini di sconti, premi, bonus, servizi accessori, facilitazioni di pagamento. É sufficiente una adeguata informativa sull'uso dei dati personali trattati a questo scopo. Il consenso libero ed informato dei clienti deve essere invece richiesto quando i dati personali raccolti tramite la carte di fedeltà vengono usati anche ad altri fini, quali, ad esempio, il marketing personalizzato, lo studio dei comportamenti e delle scelte d'acquisto, l'individuazione di fasce di reddito. I consumatori hanno diritto di non dare il consenso all'uso dei dati per tali scopi, senza per questo dover rinunciare alla carta di fidelizzazione. I dati registrati per scopi diversi da quelli del semplice rilascio della carta, come appunto il marketing e la profilazione dei consumatori, devono essere cancellati rispettivamente dopo un anno e dopo due anni. La cancellazione di questi dati non pregiudica l'utilizzo della carta da parte dei consumatori né impone di annullare o rifare le carte già rilasciate o di richiedere un nuovo consenso. Il consenso validamente acquisito dalle società, sulla base delle regole in vigore da anni, non perde infatti efficacia con il passare del tempo. Newsletter del Garante Privacy del 29 luglio 2005

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