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MEMORIA EDITORIALE

Privacy e canone rai

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Legge privacy e canone rai E CANONE RAI: RIVENDITORI "SPIONI" Rai, nell'ambito dell'attività di recupero dell’evasione del canone, aveva avviato da qualche tempo una pratica, riassumibile nei seguenti termini: ai rivenditori di TV (ma anche ai centri di assistenza ed agli esercizi di videonoleggio) veniva inviata una proposta di collaborazione del tipo "tu ci comunichi i nominativi degli acquirenti di apparecchi televisivi, in cambio ricevi premi e rimborsi spese". premio erano 70.000 lire o 2.000 lire, rispettivamente per ogni nuovo abbonamento attivato o non attivato. L'informativa sulla privacy (art. 10, legge 675/1996) del rivenditore avrebbe dovuto spiegare che i dati personali vengono comunicati alla concessionaria per gli adempimenti connessi alla detenzione di apparecchi televisivi ed il relativo consenso avrebbe dovuto essere rilasciato dall'acquirente. Una prima domanda: quante informative avete visto circolare nei negozi che vendono TV? Alle persone che non risultavano abbonate veniva inviata una comunicazione con l’invito a regolarizzare la propria posizione. Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato che: la normativa vigente (legge n. 489/94) ha soppresso gli obblighi dei rivenditori di inviare le informazioni sugli acquirenti dei televisori alla Rai; è dunque venuto meno il fondamento normativo che obbligava i rivenditori alla raccolta e al successivi invio dei dati alla Rai; il fondamento normativo, per una iniziativa di questo genere, deve risiedere in una norma primaria; non esiste una norma primaria a fondamento e dunque la pratica è illegittima; non è sufficiente il consenso degli acquirenti, perché la legge n. 675/96 esclude che i soggetti pubblici (quali la RAI) possano supplire con tale soluzione alla mancanza di fondamenti normativi. cessione di dati personali alla RAI ed alla Agenzia delle Entrate non è dunque conforme a quanto disposto dalla legge sulla privacy e dunque, RAI ed Agenzia, devono cessare le operazioni di raccolta di dati personali. DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE

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