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MEMORIA EDITORIALE

Privacy e canone rai, canone e legge privacy

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EVASIONE CANONE RAI: TRIBUNALE ROMA SOSPENDE DECISIONE GARANTE EVASIONE CANONE RAI: IL TRIBUNALE DI ROMA SOSPENDE LA DECISIONE DEL GARANTE PRIVACY Garante per la Privacy, con un provvedimento del 5 dicembre 2001, aveva aveva proibito gli accordi Rai-rivenditori televisivi per individuare chi non paga il canone, perché contrari alla legge sulla privacy. Il Tribunale di Roma ha sospeso, con un atto d'urgenza la decisione del Garante, su richiesta della RAI, la quale ha promosso ricorso, sostenendo che la decisione fosse viziata sotto due profili: - dal punto di vista formale, perché basata su un comma non pertinente della legge sulla - dal punto di vista sostanziale perché in grado di provocare un danno irreparabile alle attività svolte dal Fisco e di frustare l'attività di lotta all'evasione Il giudice ha accolto la domanda cautelare (il canone di abbonamento televisivo è espressamente disciplinato dalla legge come tributo, "cosicché fuor di luogo appaiono le implicazioni costituzionali richiamate dal Garante"), disponendo la sospensione del provvedimento del Garante e fissando 30 giorni di tempo per l'inizio del giudizio di merito. SEZIONE DIFESA DELLA PRIVACY PERSONALE AMMINISTRAZIONI

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