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MEMORIA EDITORIALE

Privacy pubblica amministrazione e verbali su internet

Contenuto storico: può richiamare norme o informazioni superate. Consulta le fonti attuali.
PRIVACY: LA DISTANZA DI CORTESIA, ALMENO QUELLA... PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PRIVACY: VERBALI E ATTI PUBBLICATI SU INTERNET Possono le pubbliche amministrazioni pubblicare in Internet i verbali, le deliberazioni ed altri atti ufficiali riguardanti la loro attività? Si, purché si rispettino le disposizioni che disciplinano il regime di pubblicità degli atti e dei documenti cartacei delle amministrazioni pubbliche e, ove siano presenti dati personali di terzi, le norme che tutelano la privacy. Per i provvedimenti dunque che contengono dati personali relativi a terzi, serve: la presenza di una norma, anche di regolamento, che definisca l'ambito di diffusione dei dati nel rispetto del diritto alla riservatezza (come avviene ad esempio per la pubblicazione di atti nell'albo pretorio) deve essere rispettato il principio di non eccedenza nel trattamento dei dati (art. 9 della legge n. 675/96) Le amministrazioni potrebbero anche rendere note in altro modo notizie relative alla loro attività, avvalendosi delle disposizioni della legge n. 675/1996 che riguardano l'attività giornalistica. Devono essere rispettati ovviamente i limiti al diritto di cronaca previsti a tutela della riservatezza e della dignità delle persone dalla legge e dal codice deontologico. Anche i singoli componenti di organismi possono avvalersi delle disposizioni relative alla tutela dei dati personali nell’ambito dell'attività giornalistica, qualora diffondano, anche via Internet, resoconti non ufficiali di riunioni, iniziative e attività. Resta fermo il rispetto dell’eventuale segreto d'ufficio. Tale diffusione è ritenuta lecita in quanto rientrante nei trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero, cui si applicano appunto le stesse disposizioni previste per l'esercizio dell'attività giornalistica.

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