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MEMORIA EDITORIALE

Privacy PA e consenso

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Pubbliche Amministrazioni e ottenimento del consenso Pubbliche Amministrazioni e ottenimento del consenso Garante ha chiarito che gli enti pubblici non debbono necessariamente richiedere il consenso per trattare i dati personali sensibili, a condizione che gli obblighi di legge siano sufficientemente precisi o che la P.A. abbia adottato un regolamento apposito. In questo senso é stato interpretato l'art. 22 della L. 675/1996, come integrato dal Dlgs 135/1999, il quale non lasciava capire se l'adozione del regolamento interno fosse una condizione aggiuntiva o alternativa all'ottenimento del consenso da parte della P.A. L'interpretazione maggioritaria sosteneva che l'adozione del regolamento fosse condizione aggiuntiva, ma il Garante si é, ragionevolmente, pronunciato in senso contrario: sussistendo obblighi di legge e impossibilità di assolvere tali obblighi in difetto di consenso "obbligatorio", il consenso puó non essere richiesto dalla P.A.

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