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MEMORIA EDITORIALE

PA: privacy e anagrafe

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Privacy e anagrafe : RISERVATEZZA DEI DATI E CONSULTAZIONE Privacy e anagrafe : RISERVATEZZA DEI DATI E CONSULTAZIONE Le domande a cui risponderemo riguardano il rapporto tra cittadino e PA, - nel caso specifico l'Ufficio Anagrafe - ("l'anagrafe è liberamente consultabile dai cittadini?") e tra PA ("è possibile, al fine di facilitare la trasmissione di dati e documenti, creare una interconnessione tra pubbliche ammnistrazioni, regolandola con una convenzione?"). Innanzitutto in generale le banche dati non sono liberamente consultabili dai cittadini. Non è ammissibile dunque che un soggetto ottenga informazioni che riguardano un altro. Solo l'interessato ha diritto di accedere ai suoi dati. Si può avere inoltre accesso ai dati se tale accesso è previsto da una norma di legge o da un regolamento (ovviamente non emanato da una persona giuridica privata) e nella forma della visione e non dell'estrazione di copia. Nel caso dell'anagrafe " chiunque" può richiedere ed ottenere " certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia". Rispettando le misure di sicurezza è possibile, ed auspicabile, che si prevedano collegamenti informatici o telematici attraverso i quali rendere disponibili, su richiesta degli interessati, i dati contenuti negli elenchi anagrafici. Quanto alla comunicazione dei dati tra PA, essa è ovviamente possibile tra archivi anagrafici ma a condizione che vengano rispettate certe cautele, come la previsione di chiavi di accesso riservate. Non possono invece esserci interconnessioni indifferenziate tra anagrafi e banche dati di altre PA. Inoltre la convenzione non risulta strumento idoneo a legittimare una interconnessione di sistemi. A prescindere dai problemi legati alla sicurezza informatica (vedi DPR 318/99), la legge n. 127/1997 prevede la possibilità che i flussi di comunicazioni anagrafiche possano essere regolati, per aspetti di dettaglio, dallo strumento della convenzione. Tale convenzione non può però superare i limiti previsti dalla normativa in materia. L'interconnessione si porrebbe in contrasto con la vigente disciplina in materia di anagrafi, dando vita ad una nuova forma di gestione e di accesso agli atti anagrafici che potrebbe essere invece introdotta solo da apposite norme modificative.

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