MEMORIA EDITORIALE
Legge privacy e deontologia medici
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Legge privacy e deontologia medici
Legge privacy e deontologia medici
E CODICE
DI DEONTOLOGIA MEDICA
(sottolineatura
delle connessioni con la legge privacy)
Schema
messo a punto dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici con gli
"Elementi innovativi del codice di deontologia medica rispetto al
testo del 1995"
codice di deontologia medica raccoglie l'autodisciplina che si sono dati i
medici chirurghi e gli odontoiatri. Esso è vincolante per gli iscritti all’'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri".
Quello che segue è un estratto del codice in cui si evidenziano le norme
a tutela della riservatezza dei dati personali in esso previste.
GIURAMENTO
PROFESSIONALE
Consapevole
dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che
assumo, giuro:
.
di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di
comportamento;
.
di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della
salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo della sofferenza, cui
ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e
sociale, ogni mio atto professionale;
.
di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un
paziente;
.
di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà
umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non
utilizzerò mai le mie conoscenze;
.
di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza
e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio
della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con
gli scopi della mia professione;
.
di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità
professionale e alle mie doti morali;
.
di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e
comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della
categoria;
.
di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
.
di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno
indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da
ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e
ideologia politica;
.
di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di
mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità
competente;
.
di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera
scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente
è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;
.
di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico;
.
di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o
che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in
ragione del mio stato.
TITOLO
I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
-Art.
1 Definizione
-Art. 2 Potestà
disciplinare - Sanzioni
TITOLO
II -
COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAPO
I Indipendenza e dignità della professione
-Art.
3 Doveri del medico
-Art. 4 Libertà e
indipendenza della professione
-Art. 5 Esercizio
dell'attività professionale
-Art. 6 Limiti
dell'attività professionale
CAPO
II Prestazioni d'urgenza
-Art.
7 Obbligo di intervento
-Art. 8 Calamità
CAPO
III Obblighi peculiari del medico
-Art.
9 Segreto professionale
-Art.10 Documentazione
e tutela dei dati
-Art.11 Comunicazione
e diffusione di dati
CAPO
IV Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
-Art.12 Prescrizione
e trattamento terapeutico
-Art.13 Pratiche
non convenzionali - Denuncia di abusivismo
-Art.14
Accanimento diagnostico-terapeutico
-Art.15 Trattamenti
che incidono sulla integrità psico-fisica
CAPO
V Obblighi professionali
-Art.16 Aggiornamento
e formazione professionale permanente
TITOLO
III -
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO
I Regole generali di comportamento
-Art.
17 Rispetto
dei diritti del cittadino
-Art. 18 Competenza
professionale
-Art. 19 Rifiuto
d'opera professionale
-Art. 20 Continuità
delle cure
-Art. 21 Documentazione
clinica
-Art. 22 Certificazione
-Art. 23 Cartella
clinica
CAPO
II Doveri del medico e diritti del cittadino
-Art.
24 Libera
scelta del medico e del luogo di cura
-Art. 25 Sfiducia
del cittadino
-Art. 26 Soccorso
d'urgenza
-Art. 27 Fornitura
di medicinali
-Art. 28 Comparaggio
CAPO
III Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i disabili
-Art.
29 Assistenza
CAPO
IV Informazione e consenso
-Art.
30 Informazioni
al cittadino
-Art. 31 Informazione
a terzi
-Art. 32 Acquisizione
del consenso
-Art. 33 Consenso
del legale rappresentante
-Art. 34 Autonomia
del cittadino
-Art. 35 Assistenza
d'urgenza
CAPO
V Assistenza ai malati inguaribili
-Art.
36 Eutanasia
-Art. 37 Assistenza
al malato inguaribile
CAPO
VI Trapianti
-Art.38 Prelievo
di parti di cadavere
-Art.39 Prelievo di
organi e tessuti da persona vivente
CAPO
VII Sessualità e riproduzione
-Art.40 Informazione
in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione
-Art.41 Interruzione
volontaria di gravidanza
-Art.42 Fecondazione
assistita
CAPO
VIII Sperimentazione
-Art.43 Interventi
sul genoma e sull'embrione umano
-Art.44 Test
genetici predittivi
-Art.45 Sperimentazione
scientifica
-Art.46 Ricerca
biomedica e sperimentazione sull'Uomo
-Art.47
Sperimentazione clinica
-Art.48 Sperimentazione
sull'animale
CAPO
IX Trattamento medico e libertà personale
-Art.49 Obblighi
del medico
-Art.50 Tortura e
trattamenti disumani
-Art.51 Rifiuto
consapevole di nutrirsi
CAPO
X Onorari professionali
-Art.52 Onorari
professionali
CAPO
XI Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
-Art.53 Pubblicità
sanitaria
-Art.54 Informazione
sanitaria
-Art.55 Scoperte
scientifiche
-Art.56 Divieto di
patrocinio
TITOLO
IV -
RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO
I Solidarietà tra medici
-Art.57 Rispetto
reciproco
-Art.58 Rapporti
con il medico curante
CAPO
II Consulenza e consulto
-Art.59 Consulenza
e consulto
-Art.60 Divergenza
tra curante e consulente
CAPO
III Altri rapporti tra medici
-Art.61 Supplenza
-Art.62 Medico
curante e ospedaliero
-Art.63 Giudizio
clinico - Rispetto della professionalità
CAPO
IV Medicina legale
-Art.64 Compiti
e funzioni medico-legali
-Art.65 Visite
fiscali
CAPO
V Rapporti con l'Ordine professionale
-Art.66 Doveri
di collaborazione
TITOLO
V -
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO
I Svolgimento dell'attività professionale
-Art.67 Modalità
e forme di espletamento dell'attività professionale
-Art.68 Rapporto
con le altre professioni sanitarie
TITOLO
VI
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO
I Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o
convenzionato
-Art.69 Medico
dipendente o convenzionato
-Art.70 Direzione
sanitaria
-Art.71 Collegialità
-Art.72 Eccesso di
prestazioni
-Art.73 Conflitto
di interessi
CAPO
II Medicina dello Sport
-Art.74 Accertamento
della idoneità fisica
-Art.75 Idoneità -
Valutazione medica
-Art.76 Doping
CAPO
III Tutela della salute collettiva
-Art.77 Attività
nell'interesse della collettività
-Art.78 Trattamento
sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
-Art.79 Prevenzione,
assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso
Art.
5
Esercizio
dell'attività professionale
medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze
scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come
principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della
libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi,
imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli
comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque
parte essa provenga.
Art.
9
Segreto
professionale
medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che
può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì,
conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o
programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della
riservatezza.
rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio
o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono
giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a
specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni
obbligatorie):
a)
- la richiesta o l’autorizzazione da parte della persona assistita o del
suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze
o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa;
b)
- l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di
terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere e di volere;
c)-
l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di
diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali.
morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato
confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della
professione.
cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del
presente articolo.
Art.
10
Documentazione
e tutela dei dati
medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della
documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a
codici o sistemi informatici.
medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto
professionale e deve vigilare affinchè essi vi si conformino.
Nelle
pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a
singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle
stesse.
Analogamente
il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di
informazione, notizie che possano consentire la identificazione del
soggetto cui si riferiscono.
Art.
11
Comunicazione
e diffusione di dati
Nella
comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se
destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico
deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del
segreto professionale.
medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente
acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.
medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari,
ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e
della vita privata della persona.
Art.
17
Rispetto dei
diritti del cittadino
medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività
professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Art.
21
Documentazione
clinica
medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la
documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o
dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati
per iscritto.
Art.
23
Cartella
clinica
cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e
diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e
contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica
e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.
CAPO
II
Doveri del medico e diritti del cittadino
CAPO
IV
Informazione e consenso
Art.
31
Informazione a
terzi
L'informazione
a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal
paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè sia in grave
pericolo la salute o la vita di altri.
In
caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali
nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere
la comunicazione dei dati sensibili.
Art.
32
Acquisizione
del consenso
medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza
l’acquisizione del consenso informato del paziente.
consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge
e nei casi in cui per la particolarità delle
prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze
delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione
inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non
sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30.
procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano
comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere
intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle
possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione
del consenso.
In
ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di
intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico
contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni
di cui al successivo articolo 34.
Art.
33
Consenso del
legale rappresentante
Allorché
si tratti di minore, interdetto o inabilitato il consenso agli interventi
diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve
essere espresso dal rappresentante legale.
In
caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento
necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è
tenuto a informare l'autorità giudiziaria.
Art.
46
Ricerca
biomedica e sperimentazione sull’Uomo
ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi
all'inderogabile principio dell'inviolabilità, dell'integrità
psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al consenso
del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto,
liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli
obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonchè sui rischi
potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della
sperimentazione.
Nel
caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione per
finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso
deve essere espresso dai legali rappresentanti.
Ove
non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica
su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di
soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.
sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei
protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il
preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
CAPO
XI
Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Art.
54
Informazione
sanitaria
L’informazione
sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità
commerciale.
Per
consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture,
servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione, con
qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile,
veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e previo nulla
osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell’Ordine provinciale di
appartenenza sulla base di principi di indirizzo e di coordinamento della
Federazione Nazionale.
medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi
corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire,
indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente
rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori infondati, spinte
consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare,
anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della
struttura nella quale opera.
TITOLO
IV
RAPPORTI
CON I COLLEGHI
CAPO
I
Solidarietà tra medici
Art.
57
Rispetto
reciproco
rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e
della considerazione della rispettiva attività professionale.
contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale
comportamento e di un civile dibattito.
medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al
recupero delle spese sostenute.
medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a
ingiuste accuse.
Art.
58
Rapporti con
il medico curante
medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per
ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso
altro collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili
dal cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione
al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente,
degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni
cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero.
CAPO
II
Consulenza e consulto
Art.
59
Consulenza e
consulto
medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza
presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati
quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso, qualora la
complessità del caso clinico o l'interesse del malato esigano il
ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o
terapeutiche.
medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal
malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi fornendo,
comunque, tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa al
caso.
modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il
curante secondo le regole della collegiale collaborazione.
Art.
60
Divergenza tra
curante e consulente
I
giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono
rispettare la dignità sia del curante che del consulente.
E'
affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo terapeutico
concordato con il consulente e eventualmente adeguarlo alle situazioni
emergenti.
In
caso di divergenza di opinioni il curante può richiedere altra
consulenza.
Lo
specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante
deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo
terapeutico consigliato.
CAPO
III
Altri rapporti tra medici
Art.
62
Medico curante
e ospedaliero
Tra
medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private,
anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve
sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla
riservatezza,
un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione
reciproca al fine di garantire coerenza e continuità
diagnostico-terapeutica.
CAPO
IV
Medicina legale
Art.
64
Compiti e
funzioni medico - legali
Nell'espletamento
dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico deve
essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili,
amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono
comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le
esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità
scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente Codice
di Deontologia Medica.
medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di
controparte in casi che interessano la persona da lui assistita .
Art.
65
Visite fiscali
Nell’esercizio
delle funzioni di controllo, il medico:
deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria
qualifica e la propria funzione;
non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla
diagnosi e alla terapia.
In
situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve
adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita
comunicazione al medico curante.
CAPO
V
Rapporti con l’Ordine professionale
TITOLO
VI
RAPPORTI
CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO
I
Obblighi deontologici del medico
a rapporto di impiego o convenzionato
CAPO
III
Tutela della salute collettiva
Art.
78
Trattamento
sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di
trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e
tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità
nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi
compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Art.
79
Prevenzione,
assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso
L’impegno
professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero
clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso deve,
nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi
nell’aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento
della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le
altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si
occupano di questo grave disagio.