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MEMORIA EDITORIALE

Legge privacy e deontologia medici

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Legge privacy e deontologia medici Legge privacy e deontologia medici E CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA (sottolineatura delle connessioni con la legge privacy) Schema messo a punto dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici con gli "Elementi innovativi del codice di deontologia medica rispetto al testo del 1995" codice di deontologia medica raccoglie l'autodisciplina che si sono dati i medici chirurghi e gli odontoiatri. Esso è vincolante per gli iscritti all’'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri". Quello che segue è un estratto del codice in cui si evidenziano le norme a tutela della riservatezza dei dati personali in esso previste. GIURAMENTO PROFESSIONALE Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro: . di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento; . di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale; . di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente; . di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze; . di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione; . di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti morali; . di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della categoria; . di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni; . di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica; . di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità competente; . di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto; . di astenermi dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico; . di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato. TITOLO I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE -Art. 1 Definizione -Art. 2 Potestà disciplinare - Sanzioni TITOLO II - COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO CAPO I Indipendenza e dignità della professione -Art. 3 Doveri del medico -Art. 4 Libertà e indipendenza della professione -Art. 5 Esercizio dell'attività professionale -Art. 6 Limiti dell'attività professionale CAPO II Prestazioni d'urgenza -Art. 7 Obbligo di intervento -Art. 8 Calamità CAPO III Obblighi peculiari del medico -Art. 9 Segreto professionale -Art.10 Documentazione e tutela dei dati -Art.11 Comunicazione e diffusione di dati CAPO IV Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici -Art.12 Prescrizione e trattamento terapeutico -Art.13 Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo -Art.14 Accanimento diagnostico-terapeutico -Art.15 Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica CAPO V Obblighi professionali -Art.16 Aggiornamento e formazione professionale permanente TITOLO III - RAPPORTI CON IL CITTADINO CAPO I Regole generali di comportamento -Art. 17 Rispetto dei diritti del cittadino -Art. 18 Competenza professionale -Art. 19 Rifiuto d'opera professionale -Art. 20 Continuità delle cure -Art. 21 Documentazione clinica -Art. 22 Certificazione -Art. 23 Cartella clinica CAPO II Doveri del medico e diritti del cittadino -Art. 24 Libera scelta del medico e del luogo di cura -Art. 25 Sfiducia del cittadino -Art. 26 Soccorso d'urgenza -Art. 27 Fornitura di medicinali -Art. 28 Comparaggio CAPO III Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i disabili -Art. 29 Assistenza CAPO IV Informazione e consenso -Art. 30 Informazioni al cittadino -Art. 31 Informazione a terzi -Art. 32 Acquisizione del consenso -Art. 33 Consenso del legale rappresentante -Art. 34 Autonomia del cittadino -Art. 35 Assistenza d'urgenza CAPO V Assistenza ai malati inguaribili -Art. 36 Eutanasia -Art. 37 Assistenza al malato inguaribile CAPO VI Trapianti -Art.38 Prelievo di parti di cadavere -Art.39 Prelievo di organi e tessuti da persona vivente CAPO VII Sessualità e riproduzione -Art.40 Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione -Art.41 Interruzione volontaria di gravidanza -Art.42 Fecondazione assistita CAPO VIII Sperimentazione -Art.43 Interventi sul genoma e sull'embrione umano -Art.44 Test genetici predittivi -Art.45 Sperimentazione scientifica -Art.46 Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo -Art.47 Sperimentazione clinica -Art.48 Sperimentazione sull'animale CAPO IX Trattamento medico e libertà personale -Art.49 Obblighi del medico -Art.50 Tortura e trattamenti disumani -Art.51 Rifiuto consapevole di nutrirsi CAPO X Onorari professionali -Art.52 Onorari professionali CAPO XI Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico -Art.53 Pubblicità sanitaria -Art.54 Informazione sanitaria -Art.55 Scoperte scientifiche -Art.56 Divieto di patrocinio TITOLO IV - RAPPORTI CON I COLLEGHI CAPO I Solidarietà tra medici -Art.57 Rispetto reciproco -Art.58 Rapporti con il medico curante CAPO II Consulenza e consulto -Art.59 Consulenza e consulto -Art.60 Divergenza tra curante e consulente CAPO III Altri rapporti tra medici -Art.61 Supplenza -Art.62 Medico curante e ospedaliero -Art.63 Giudizio clinico - Rispetto della professionalità CAPO IV Medicina legale -Art.64 Compiti e funzioni medico-legali -Art.65 Visite fiscali CAPO V Rapporti con l'Ordine professionale -Art.66 Doveri di collaborazione TITOLO V - RAPPORTI CON I TERZI CAPO I Svolgimento dell'attività professionale -Art.67 Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale -Art.68 Rapporto con le altre professioni sanitarie TITOLO VI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI CAPO I Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato -Art.69 Medico dipendente o convenzionato -Art.70 Direzione sanitaria -Art.71 Collegialità -Art.72 Eccesso di prestazioni -Art.73 Conflitto di interessi CAPO II Medicina dello Sport -Art.74 Accertamento della idoneità fisica -Art.75 Idoneità - Valutazione medica -Art.76 Doping CAPO III Tutela della salute collettiva -Art.77 Attività nell'interesse della collettività -Art.78 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie -Art.79 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso Art. 5 Esercizio dell'attività professionale medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga. Art. 9 Segreto professionale medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza. rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri. Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni obbligatorie): a) - la richiesta o l’autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della rivelazione stessa; b) - l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere; c)- l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto. medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell’esercizio della professione. cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo. Art. 10 Documentazione e tutela dei dati medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici. medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi si conformino. Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono. Art. 11 Comunicazione e diffusione di dati Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale. medico, nella diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti. medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della persona. Art. 17 Rispetto dei diritti del cittadino medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. Art. 21 Documentazione clinica medico deve, nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto. Art. 23 Cartella clinica cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. CAPO II Doveri del medico e diritti del cittadino CAPO IV Informazione e consenso Art. 31 Informazione a terzi L'informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè sia in grave pericolo la salute o la vita di altri. In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili. Art. 32 Acquisizione del consenso medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente. consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30. procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34. Art. 33 Consenso del legale rappresentante Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l'autorità giudiziaria. Art. 46 Ricerca biomedica e sperimentazione sull’Uomo ricerca biomedica e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità, dell'integrità psicofisica e della vita della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonchè sui rischi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti. Ove non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura. sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente. CAPO XI Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico Art. 54 Informazione sanitaria L’informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell’Ordine provinciale di appartenenza sulla base di principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione Nazionale. medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire, indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera. TITOLO IV RAPPORTI CON I COLLEGHI CAPO I Solidarietà tra medici Art. 57 Rispetto reciproco rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale. contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito. medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute. medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse. Art. 58 Rapporti con il medico curante medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e delle valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero. CAPO II Consulenza e consulto Art. 59 Consulenza e consulto medico curante deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso, qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del malato esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche. medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa al caso. modo e i tempi per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole della collegiale collaborazione. Art. 60 Divergenza tra curante e consulente I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che del consulente. E' affidato al medico curante il compito di attuare l'indirizzo terapeutico concordato con il consulente e eventualmente adeguarlo alle situazioni emergenti. In caso di divergenza di opinioni il curante può richiedere altra consulenza. Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo terapeutico consigliato. CAPO III Altri rapporti tra medici Art. 62 Medico curante e ospedaliero Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all’ammalato, deve sussistere, nel rispetto dell’autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica. CAPO IV Medicina legale Art. 64 Compiti e funzioni medico - legali Nell'espletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili, amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona e delle norme del presente Codice di Deontologia Medica. medico curante non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte in casi che interessano la persona da lui assistita . Art. 65 Visite fiscali Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico: deve far conoscere al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione; non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia. In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al medico curante. CAPO V Rapporti con l’Ordine professionale TITOLO VI RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI CAPO I Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato CAPO III Tutela della salute collettiva Art. 78 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato. Art. 79 Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso L’impegno professionale del medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi nell’aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio.

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