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MEMORIA EDITORIALE

Medico e legge privacy

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Medico e legge privacy Clicca per conoscere i nostri SERVIZI PER STRUTTURE SANITARIE Medico e legge privacy STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVACY In breve, per il trattamento dei dati sensibili: prima, regime transitorio art. 41 legge n. 675/96 - necessità della comunicazione del trattamento dei dati sensibili al Garante poi, decreto legislativo 135/99 - necessità del regolamento con cui si individuano per iscritto i tipi di dati trattati e i trattamenti effettuati per raggiungere le varie finalità istituzionali. Un regolamento perché? Come e cosa regolamentare? Il regolamento, uno strumento che non deve essere fine a se stesso. La regolamentazione dei dati personali è necessaria e utile, ma non è la mission di una struttura sanitaria. Il regolamento non deve rappresentare un pesante onere formale ma l'occasione per analizzare la situazione interna, i rischi privacy, prevedere dei responsabili interni e programmare un adeguamento possibile e progressivo. E’ importante sensibilizzare, far comprendere che le attività relative alla sicurezza, una volta entrate nel ciclo standard delle operazioni da compiere, contribuiscono a garantire il personale dal rischio di rispondere di violazioni commesse, anche se in buona fede. SEGUE ITER TECNICO Entrata in vigore la legge 675/96 sulla privacy, l'art. 22 comma 3 della stessa, ha previsto che le strutture sanitarie, per continuare a trattare dati sensibili, dovessero essere autorizzate da "espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite". L'art. 41 ha pero' previsto un regime transitorio, per permettere, alle strutture sanitarie di avere il tempo di adeguarsi alla normativa, ed al legislatore, di emanare le disposizioni di legge. Mancando le disposizioni di legge, era sufficiente la previa comunicazione al Garante del trattamento di dati sensibili da parte della struttura sanitaria. Con il decreto legislativo n. 135/99 si e' prevista una nuova disciplina: - in assenza di un autorizzazione proveniente da una legge dettagliata, è ammissibile il trattamento dei dati sensibili nell'esercizio di attivita' relative al servizio sanitario nazionale; - i soggetti pubblici possono chiedere al Garante di individuare, tra le attività loro attribuite dalla legge, quelle che si ritengono perseguire rilevanti finalita’ di interesse pubblico e per le quali e’ percio' autorizzato il trattamento dei dati; - in presenza di una legge che specifichi le finalita’ di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici devono identificare e rendere pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate per raggiungere le loro finalita’; l'individuazione di dati trattati e tipologie di trattamento deve essere periodicamente aggiornata. Le strutture sanitarie devono allora individuare per iscritto, con regolamento, i tipi di dati trattati e i trattamenti effettuati per raggiungere le loro finalità. Nel far ciò le amministrazioni sono vincolate dal rispetto dei criteri di pertinenza e necessita’ del trattamento (art. 9 della legge privacy). Il soggetto pubblico, titolare del trattamento, deve valutare concretamente se le informazioni trattate ed i trattamenti sono indispensabili per raggiungere le finalità perseguite.

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