MEMORIA EDITORIALE
Medico e legge privacy
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Medico e legge privacy
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVACY
In breve, per il trattamento dei dati
sensibili:
prima, regime transitorio art. 41 legge n.
675/96 - necessità della comunicazione del trattamento dei dati sensibili
al Garante
poi, decreto legislativo 135/99 - necessità del
regolamento
con cui si individuano per iscritto i tipi di dati trattati e i
trattamenti effettuati per raggiungere le varie finalità istituzionali.
Un regolamento perché? Come e cosa regolamentare?
Il regolamento, uno strumento che non deve essere fine a se stesso.
La regolamentazione dei dati personali è necessaria e utile, ma non è la
mission di una struttura sanitaria.
Il regolamento non deve rappresentare un pesante onere formale ma
l'occasione per analizzare la situazione interna, i rischi privacy,
prevedere dei responsabili interni e programmare un adeguamento possibile
e progressivo.
E’ importante sensibilizzare, far
comprendere che le attività relative alla sicurezza, una volta entrate nel
ciclo standard delle operazioni da compiere, contribuiscono a garantire il
personale dal rischio di rispondere di violazioni commesse, anche se in
buona fede.
SEGUE ITER TECNICO
Entrata in vigore la legge 675/96 sulla privacy, l'art. 22 comma 3 della
stessa,
ha previsto che
le strutture sanitarie, per continuare a trattare dati sensibili,
dovessero essere autorizzate
da
"espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti
finalità di interesse pubblico perseguite".
L'art. 41 ha pero' previsto un regime transitorio, per permettere,
alle strutture sanitarie di avere il tempo di adeguarsi alla normativa, ed
al legislatore, di emanare le disposizioni di legge.
Mancando le disposizioni di legge, era sufficiente la previa comunicazione
al Garante del trattamento di dati sensibili da parte della struttura
sanitaria.
Con il decreto legislativo n. 135/99 si e' prevista una nuova disciplina:
- in assenza di un autorizzazione proveniente da una legge dettagliata,
è ammissibile il trattamento dei dati sensibili nell'esercizio di
attivita' relative al servizio sanitario nazionale;
- i soggetti pubblici possono chiedere al Garante di individuare,
tra le attività loro attribuite dalla legge, quelle che si ritengono
perseguire rilevanti finalita’ di interesse pubblico e per le quali e’
percio' autorizzato il trattamento dei dati;
- in presenza di una legge che
specifichi le finalita’ di rilevante
interesse pubblico, ma non i tipi di dati e le operazioni eseguibili,
i soggetti pubblici devono identificare e rendere pubblici, secondo i
rispettivi ordinamenti, i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate
per raggiungere le loro finalita’;
l'individuazione di dati trattati e tipologie di trattamento deve essere
periodicamente aggiornata.
Le strutture sanitarie devono allora
individuare per iscritto, con regolamento, i tipi di dati trattati e i
trattamenti effettuati per raggiungere le loro finalità.
Nel far ciò le amministrazioni sono
vincolate dal rispetto dei criteri di pertinenza e necessita’ del
trattamento (art. 9 della legge privacy).
Il soggetto pubblico, titolare del trattamento, deve valutare
concretamente se le informazioni trattate ed i trattamenti sono
indispensabili per raggiungere le finalità perseguite.