MEMORIA EDITORIALE
legge 675: dati sensibili modifiche
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Legge privacy dati sensibili
Dati sensibili
Senza il consenso ma solo con la preventiva autorizzazione del Garante
si possono trattare dati sensibili, nel caso di trattamento effettuato
da enti, associazioni, o organismi senza scopo di lucro (anche non
riconosciuti) confessioni e comunità religiose.
I dati trattati devono riferirsi ai soli iscritti e non possono venire
comunicati e/o diffusi al di fuori dell'ente e dell'associazione.
Allo stesso modo, il consenso non è necessario nel caso di trattamento
di dati sensibili effettuato per salvaguardare la vita dell'interessato
incapace di agire e/o d'intendere e volere o per i trattamenti
effettuati per esigenze di investigazioni difensive o per la tutela di
un diritto in sede giudiziaria, in conformità con il codice deontologico
degli avvocati e degli investigatori.
Il consenso e l'autorizzazione non sono necessari quando i dati sono
utilizzati per l'adesione ad associazioni e organizzazioni sindacali ed
a carattere sindacale.